N. 572/2006

Reg. Dec.

N. 10236 Reg. Ric.

Anno 2000 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso r.g.n.10236/00 proposto in appello da (omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Di Rienzo, Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, con i quali domicilia in Roma alla via dei Mille n.41/A presso lo studio del secondo,

contro

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

per l’annullamento

della sentenza n.5122/2000 depositata in data 21 giugno 2000 con la quale il Tar Lazio, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento di perdita del grado per rimozione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica del 6 dicembre 2005 il Consigliere Sergio De Felice;

Udito l’Avv. Amorelli e l’Avvocato dello Stato Tortora;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso al primo giudice l’odierno appellante impugnava il provvedimento di destituzione adottato nei suoi confronti a seguito di procedimento disciplinare derivante da sentenza di condanna patteggiata ad un anno e otto mesi di reclusione in ordine al reato di concussione (artt. 81, 110 e 317 c.p.).

Il Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede.

Con l’atto di appello vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo la ingiustizia della sentenza.

L’appellante espone nuovamente i fatti che hanno dato luogo alla adottata sanzione di destituzione.

Il (omissis), maresciallo della Guardia di Finanza,  sostiene di essere stato coinvolto in un episodio di concussione, a causa del collega maresciallo (omissis), di maggiore età ed esperienza, che avrebbe esercitato una influenza negativa.

Sostiene che il reato di concussione  sarebbe riconducibile al (omissis), che in precedenza gli aveva procurato un prestito a condizioni usurarie.

Deduce nuovamente le censure già rigettate in primo grado e in particolare, il vizio di incompetenza, il difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento sotto vari profili.

Il Ministero appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto infondato.

Alla udienza pubblica del 6 dicembre 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Con riguardo alla censura di incompetenza, perché avrebbe provveduto il Ministro, essa è non è degna di rilievo, in quanto il provvedimento impugnato risulta in concreto adottato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Similmente è infondata la censura di difetto di motivazione, in quanto i fatti contestati derivano dalla intera vicenda penale, conclusasi con sentenza di patteggiamento; i fatti sono completamente verificati e non sono smentiti nei loro punti essenziali.

Il provvedimento di destituzione, inoltre, è motivato in ordine alla condotta del (omissis) e alle sue responsabilità per il fatto di concussione.

Il provvedimento è motivato anche per quanto riguarda la irrilevanza della presunta usura in danno dell’appellante.

La adunanza del 26 febbraio 1998 della Commissione di disciplina ha ritenuto tali situazioni “…comunque non meritevoli di un supplemento di istruttoria ai fini della presente valutazione”.

Né tale giudizio, comunque motivato, appare irrazionale, alla luce della considerazione che l’usura, della quale l’appellante sostiene di essere stato a sua volta vittima in precedenza, non può certo costituire causa giustificatrice in alcuna misura dei fatti successivamente commessi.

Come osservato già dal primo giudice, sia l’elemento oggettivo proprio della concussione (l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri da parte di soggetto qualificato) che l’elemento soggettivo, consistente nella coscienza e volontà di abusare, non consentono di valorizzare o tenere conto di pretese attenuanti, che comunque non sono state dimostrate.

Per quanto sopra detto, allo stesso modo, è del tutto infondato il rilievo di difetto di istruttoria, consistente nella mancata valutazione della condotta del collega (il (omissis) lo avrebbe indotto al reato, nel quale avrebbe il ruolo di direttore o promotore), della età giovane del ricorrente all’epoca dei fatti (ventisei anni), così come irrilevante è la generica affermazione di disparità di trattamento nei confronti di altri colleghi.

Ugualmente, è infondata la censura di difetto di istruttoria in relazione alla mancata valutazione dei precedenti di servizio e disciplinari, i quali, inseriti o meno nella inchiesta formale, ben difficilmente avrebbero potuto sminuire la gravità dei fatti  addebitati, a ragione ritenuti dall’amministrazione costitutivi di una piena violazione del giuramento.

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

respinge l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  6 dicembre 2005, con l’intervento dei magistrati:

Paolo (omissis)    Presidente

Filippo Patroni Griffi   Consigliere

Aldo Scola     Consigliere

Bruno Mollica    Consigliere

Sergio De Felice    Consigliere, estensore

L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE

Sergio De Felice     Paolo (omissis)

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14 febbraio 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

- - 

N.R.G.  10236/2000


 

MA