R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.589/2006
Reg. Dec.
N. 5693 Reg. Ric.
Anno 1996
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 5693 dell’anno 1996 proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
C O N T R O
...OMISSIS... ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gennaro Tracciano e Luciano Quarta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Spagna n.35;
P E R L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, sez.I, n.136/1996 in data 2 aprile 1996;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2005, relatore il Consigliere Carlo Deodato, ed uditi, altresì, i difensori delle parti, l’Avvocato dello Stato Ferrante e l’avv. A. Manzi su delega dell’avv. Quarta;
Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.26 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, così come novellato dall’art.9, comma 1, primo periodo della legge 10 agosto 2000 n.205;
Rilevato, infatti, che, nel caso di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate sopra indicate, anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n.268);
Considerato che il ricorso in esame risulta manifestamente infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono;
Rilevato che con la decisione appellata il T.A.R. della Puglia, sezione di Lecce, ha annullato il provvedimento (n.215491, notificato il 25 ottobre 1994) con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza aveva disposto la perdita del grado per rimozione, nei confronti del ricorrente ...OMISSIS... ...OMISSIS... (finanziere del mare), giudicandolo viziato dalla violazione dell’art.97, comma 3, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, per essere stato iniziato il procedimento disciplinare oltre la scadenza del termine di 180 giorni dalla data di archiviazione del procedimento penale al quale era stato preventivamente sottoposto l’interessato;
Ritenuto che il Ministero appellante critica il riferito giudizio di illegittimità, siccome fondato sull’asseritamente erroneo rilievo dell’applicabilità della disposizione ritenuta violata anche ai casi in cui il procedimento disciplinare sia stato attivato dopo l’archiviazione di quello penale (oltre che a quelli in cui quest’ultimo è stato definito con sentenza di proscioglimento), insiste nel
sostenere la soggezione del procedimento controverso al diverso regime dei termini stabilito dall’art.103 d.P.R. n.3/57 e conclude per la riforma della sentenza appellata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado;
Considerato che gli argomenti addotti a sostegno dell’appello non meritano condivisione e che, al contrario, dev’essere confermata l’impugnata statuizione di annullamento, in quanto fondata su una corretta esegesi dell’ambito applicativo dell’art.97, comma 3, d.P.R. n.3/57;
Rilevato, infatti, che l’assunto della estraneità dei fatti addebitati al ...OMISSIS... in sede disciplinare, rispetto a quelli originariamente ascrittigli nel procedimento penale, risulta del tutto infondato e, comunque, inidoneo a fondare la tesi dell’inapplicabilità dell’art.97, comma 3, d.P.R. n.3/57 all’ipotesi in cui il procedimento disciplinare consegua all’archiviazione di quello penale;
Ritenuto, invero, che la diversa rilevanza giuridica delle condotte ascritte all’interessato, prima in sede penale e poi disciplinare, non impedisce l’operatività della disposizione in esame (e ne costituisce, anzi, il presupposto logico) nell’ipotesi in cui il dipendente venga sottoposto a procedimento disciplinare dopo che è stato negato (con sentenza di proscioglimento) il rilievo penale dei comportamenti oggetto dell’indagine o dell’imputazione;
Considerato,
peraltro, che, nella fattispecie in esame, la circostanza del consumo di
sostanze stupefacenti da parte del ...OMISSIS... è emersa proprio nell’ambito
del procedimento penale, dal cui è esito è, tra l’altro, incontestatamente
scaturito quello disciplinare, sicché risulta priva di fondamento la
tesi dell’assoluta autonomia del
secondo, rispetto agli accertamenti compiuti nell’ambito del primo;
Rilevato, inoltre, che non vale contestare l’astratta applicabilità della disposizione giudicata violata dai primi giudici alla fattispecie in cui il procedimento penale avviato contro il dipendente sia stato definito con un decreto di archiviazione, posto che la prescrizione del termine perentorio di 180 giorni per l’inizio del procedimento disciplinare deve intendersi riferita (quale regola di garanzia per il pubblico dipendente) a tutti i casi in cui quest’ultimo tragga origine da un procedimento penale comunque definito con un provvedimento favorevole all’interessato (e che non implichi, comunque, l’irrogazione di una sanzione penale);
Ritenuto, pertanto, che, in coerenza con la riferita ratio della disposizione, l’ambito applicativo della stessa deve interpretarsi (se del caso anche con lo strumento ermeneutico dell’analogia) come comprensivo anche della fattispecie (ancorchè non espressamente menzionata nella lettera della norma) in cui il procedimento disciplinare consegua all’archiviazione di quello penale;
Rilevato, in definitiva, che il ricorso dev’essere respinto e che sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre
2005, con l'intervento dei signori:
Carlo Saltelli - Presidente f.f.
Carlo Deodato - Consigliere Estensore
Salvatore Cacace - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere
Sandro Aureli -
Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Carlo Deodato Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
14 febbraio 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
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N.R.G. 5693/1996
TRG