REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4674/08

Reg.Dec.

N. 168 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 ha legale domicilio;

contro

@@@@@@@@ @@@@@@@@, non costituitosi;

per l’annullamento e la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, n; 5802/2002 resa inter partes;

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visti tutti gli atti della causa;

     Relatore all’udienza del 27 maggio 2008 il Consigliere ..

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

     All’agente scelto @@@@@@@@ @@@@@@@@ è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno sulla base della seguente motivazione: “Inviava al Questore una relazione dal contenuto fortemente denigratorio ed offensivo nei confronti dei suoi diretti superiori, tenendo , in tal modo, un comportamento non conforme alla dignità delle funzioni rivestite”.

     Il T.a.r. ha annullato il provvedimento ritenendolo affetto da eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di istruttoria e motivazione: secondo il primo giudice, in particolare, la proposta di sanzione formulata dal Consiglio provinciale di disciplina sarebbe illegittima perché omette di approfondire, anche solo per valutare eventuali profili di attenuazione della condotta addebitata, gli episodi descritti dall’interessato nel rapporto trasmesso al Questore di Roma.

     Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, ribadendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e la gravità della condotta addebitata al @@@@@@@@.

     L’appello è infondato.

     La proposta del Consiglio provinciale di disciplina, sulla cui base il Capo della Polizia ha emesso il provvedimento impugnato, non risulta preceduta da adeguata istruttoria. Tale proposta, infatti, dà per scontato, senza compiere sul punto alcun accertamento, che i fatti denunciati dall’originario ricorrente nella Relazione di servizio inviata al Questore di Roma fossero falsi.

     In assenza di una puntuale verifica sulla rispondenza al vero degli episodi descritti dal ricorrente, la sanzione disciplinare irrogata risulta, pertanto, ingiustificata, perché recepisce acriticamente una sola versione dei fatti. Ciò a maggior ragione in considerazione dell’esito del procedimento penale (conclusosi con un decreto di archiviazione), che, pur non essendo vincolante nel procedimento disciplinare, imponeva, tuttavia, un’istruttoria e una motivazione particolarmente approfondita, nella specie mancanti..

     Né la sanzione impugnata può fondarsi sulla circostanza che il ricorrente abbia più volte chiesto informazioni in ordine all’esito della sua denuncia a carico di un dipendente ospedaliero: tale condotta, infatti, in sé considerata non arreca alcuna lesione al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stata, trattandosi, al contrario, di una legittima preoccupazione in ordine all’esito di una propria denuncia che il ricorrente poteva certamente manifestare, nonostante la sua appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.

     Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.

     Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’appellato.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

     Nulla per le spese.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2008, con l'intervento dei Signori:


 

Presidente

Consigliere       Segretario

 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 30/09/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 168/2003


 

FF