REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.620/2008

Reg.Dec.

N. 9067 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentata e difesa dall’avv.to C...

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VI^, n. 7098/2006 del 21.06.2006;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 novembre 2007 il Consigliere ....

     Udito l’ ...

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1). Con decreto in data 14.08.2003 a firma del Direttore Centrale del Dipartimento per le Risorse Umane del Ministero dell’ Interno era disposta la dispensa dal servizio per fisica inabilità dell’ agente scelto della Polizia di Stato @@@@@@@@ @@@@@@@@.

     Avverso detto provvedimento ed atti ad esso connessi e preordinati la @@@@@@@@ insorgeva avanti al T.A.R. per la Campania con ricorso e motivi aggiunti, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di poter in diverse figure sintomatiche.

     Il T.A.R. adito, dopo aver disposto istruttoria documentale e C.T.U., respingeva il ricorso.

     Avverso al decisione reiettiva l’interessata ha proposto atto di appello ed ha dedotto:

     - che dal dispositivo del d.m. nulla emerge circa il raggiungimento del periodo massimo di aspettativa previsto dagli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3/1957, che in concreto non risulta superato;

     - che dalle risultante della disposta C.T.U. - senza peraltro esame diretto dell’interessata da parte del professionista incaricato e di cui indebitamente è stata disposta la reiterazione non emerge la patologia ascritta all’ interessata dalla Commissione Medico Ospedaliera a giustificazione della misura estintiva del rapporto di impiego;

     - che le conclusioni del C.T.U. indicano unicamente uno stato depressivo transitorio che non può assurgere a causa impeditiva dell’ordinario servizio di polizia;

     - che l’infermità diagnosticata nei confronti dell’ appellante non rientra fra quelle indicate nella tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981;

     In sede di note conclusive l’appellante ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

     Il Ministero dell’ Interno si è costituito in resistenza opponendosi all’accoglimento dell’ appello.

     All’ udienza del 27 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

     2). L’ appello è infondato.

     2.1). L’ Amministrazione non ha disposto in via automatica la dispensa dal servizio della ricorrente per il raggiungimento del periodo massima di aspettativa per infermità (18 mesi).

     Il periodo di assenza dal servizio per ragioni di salute è assunto a presupposto per disporre l’ accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, come del resto previsto dall’ art. 71, primo comma, del d.P.R. 10.01.1957, n. 3. Il provvedimento di dispensa segue, quindi, all’accertamento della Commissione Medico Ospedaliera di 2^ istanza presso la Regione Militare Sud, del 02.07.2003 che ha riconosciuto l’ istante affetta da “disturbo ansioso in soggetto con disturbo borderline di personalità”, con effetto di inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato, e però non sull’idoneità al servizio nei ruoli civili delle amministrazioni dello Stato.

     2.2). L’ istante contesta in via del tutto generica il mancato superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità quale stabilito dall’ art. 68. comma terzo, del d.P.R. n. 3/1957. Si tratta, tuttavia, di circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’ avvio del procedimento di dispensa dal servizio che, ai sensi dell’art. 130 del richiamato d.P.R. n. 3/1957, può aver luogo in presenza di situazioni che rivelino l’ inabilità al servizio per motivi di salute. Ai sensi dell’art. 2, primo comma, n. 4), del d.P.R. 10.01.1957, n. 3, l’ idoneità fisica all’ impiego costituisce, infatti, requisito generale ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego. Detto requisito deve sussistere al momento dell’ immissione in servizio e permanere nel corso di svolgimento del rapporto. L’art. 68 del d.P.R. citato stabilisce che l’ Amministrazione può, in corso di rapporto, “in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari”. E’, quindi, peculiare alla posizione di “status” del pubblico dipendente la possibilità di essere assoggettato alla verifica della permanenza del requisito dell’idoneità fisica all’impiego in costanza del rapporto di lavoro.

     2.3). Con riguardo agli agenti della Polizia di Stato il requisito di “idoneità fisica, psichica ed attitudinale” è correlato dall’art. 47, comma 1, lett. c), della legge 01.04.1981, n. 124, all’ impegno in compiti attinenti all’ordine pubblico ed alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico ed attitudinale.

     In sede di reclutamento il requisito afferente all’ idoneità psichica è segnatamente accertato sotto il profilo attitudinale al servizio. E’ richiesto il possesso di “una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’ umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alla capacità di critica di autocritica ed al livello di autostima” (art. 3 del d.P.R. n. 904/1983 - vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato - di approvazione del regolamento sui requisiti psico/fisici di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia). Qualificano, ai sensi dell’ art, 3 del citato d.P.R. n. 904/1983, detto requisito il livello evolutivo della personalità, il controllo emotivo, le capacità intellettive e di adattabilità.

     In sintonia con la norma di principio di cui all’ art. 68. comma terzo, del d.P.R. n. 3/1957 in precedenza richiamato l’ art. 9 del d.P.R. n. 904/1983 stabilisce che gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato possono essere sottoposti a verifica “nel corso del rapporto di impiego” dell’ “idoneità o non idoneità psico/fisica al servizio nel ruolo di appartenenza”. Ciò è avvenuto nella fattispecie di cui è causa.

     L’ organo sanitario cui è stata demandata la verifica della permanenza del requisito di idoneità al servizio ha accertato la presenza di un disturbo afferente alla sfera psichica ostativo al proficuo svolgimento del servizio di polizia. Il giudizio discrezionale tecnico - oltre che ad essere sostenuto in fatto dall’effettiva e pregressa inabilità al servizio dell’interessata che aveva determinato il suo collocamento in aspettativa fino al periodo massimo di 18 mesi - si configura ampiamente motivato e trae sostegno da obiettivi riscontri sul comportamento dell’ istante emersi anche in corso di visita psichiatrica.

     Il giudizio della Commissione Medica è suffragato dagli esiti della consulenza tecnica di ufficio disposta dal T.A.R. Nella relazione medico/legale il C.T.U., pur rettificando in parte la diagnosi effettuata dalla Commissione Medica qualificando la patologia come “disturbo da disadattamento cronico moderato, non specificato”, confermava il giudizio di “inidoneità al servizio nel ruolo di appartenenza”, con salvezza della possibilità di adibire l’ interessata a compiti di ufficio.

     2.4). Parte istante insiste sul carattere “transitorio” del disturbo, come tale inidoneo a giustificare la misura di dispensa dal servizio.

     Si osserva al riguardo che la transitorietà del disturbo è contraddetta sia dal lungo periodo durante il quale l’ istante, destinataria di provvedimento di aspettativa, non è stata addetta ai compiti di istituto, sia dal permanere di una patologia afferente alla sfera psichica nel lasso temporale che va dal riscontro dello stato patologico da parte della Commissione Medica Ospedaliera di prima istanza (giugno 2003) fino al momento degli accertamenti svolti in sede di C.T.U. (luglio/settembre 2005).

     L’ Amministrazione - in presenza di una documentata e perdurante nel tempo inabilità psico/fisica ai compiti di istituto – ha pertanto correttamente accertato la perdita del requisito di idoneità al servizio di polizia che, alla stregua della regolamentazione di cui al d.P.R. n. 904/1983 innanzi richiamato, deve sussistere al momento del reclutamento e permanere in costanza di rapporto.

     3). Vanno disattesi i restanti motivi di appello.

     3.1). Diversamente da quanto argomentato dall’ appellante il C.T.U. per lo svolgimento dell’incarico poteva avvalersi in via di istruttoria e collaborativa di altro soggetto parimenti qualificato, salvo la verifica dell’attività dallo stesso espletata e la completa ricognizione e disanima degli accertamenti compiuti, come avvenuto nel caso di specie. Non vizia, inoltre, il contenuto della C.T.U. la circostanza che il T.A.R. ne abbia disposto la reiterazione assicurando la presenza dei consulenti di parte. Si tratta, invero, di statuizione garante del contraddittorio fra le parti anche nella fase di acquisizioni di conoscenze tecniche ai fini della decisione secondo il principio dettato dall’art. 26, comma terzo, del r.d. n. 642/1907 per la fase istruttoria del processo amministrativo, nonché conforme alla regola di partecipazione dei consulenti di parte alle operazioni del C.T.U. secondo il disposto di cui agli artt. 194, secondo comma, e 201 cod. proc. civ.

     3.2). Il provvedimento di dispensa non contrasta con l’ art. 8 del d.P.R. n. 904/1981.

     La norma menzionata codifica specifiche ipotesi in cui, all’accertamento di “lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni all’ integrità psico/fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981” segue con carattere vincolato il giudizio di inidoneità al servizio di polizia.

     Nella specie si versa tuttavia nella diversa ipotesi regolamentata dall’art. 9 del d.P.R. n. 904/1983 che, come già esposto al precedente punto 2.3) della motivazione, consente la verifica in costanza di rapporto del permanere dei requisiti di idoneità psico/fisica al servizio di polizia

     Per le considerazioni che precedono l’ appello va quindi respinto.

     Giusti motivi consentono la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2007 con l'intervento dei Signori:

..


 

Presidente

.

Consigliere       Segretario


 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....21/02/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 9067/2006


 

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