REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6357/2005
Reg.Dec.
N. 6402 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6402/2000, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
(omissis), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. della Campania, sezione I, 17 marzo 2000, n. 762;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 14 giugno 2005, il Consigliere Francesco Caringella;
Udito l’Avv. dello Stato Giacobbe;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di sentenza in forma semplificata giusta il disposto dell’articolo 26 della legge n. 1034/1971;
Rilevato che la vertenza ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale il Capo della Polizia di Stato, sul rilievo della sottoposizione del vice Ispettore di polizia (omissis) a procedimento penale per i reati di falsità ideologica, falsa testimonianza e calunnia, ha sospeso, in attesa della definizione del procedimento penale, l’attribuzione dell’encomio e del premio in denaro di L. 200.000 disposta a in favore dello stesso dalla commissione per le ricompense nella seduta del 24 giugno 1998;
reputato che i motivi di appello non scalfiscono l’assunto centrale sul quale poggia la sentenza di primo grado secondo cui il provvedimento di sospensione non appare sorretto da un’adeguata motivazione in ordine all’interesse pubblico capace giustificare la sterilizzazione della ricompensa nelle more del giudizio penale;
che, in particolare, non risulta apprezzabile alcun pregiudizio derivante all’interesse pubblico dal conferimento della ricompensa nelle more del giudizio, salvi gli atti di ritiro eventualmente adottabili all’esito esito della vicenda penale di che trattasi;
che, in definitiva, il vulnus arrecato all’originario ricorrente, sulla cui posizione non è intervenuto alcun accertamento giudiziale di responsabilità, non è giustificato da un corrispondente profilo di interesse pubblico apprezzabile in sede cautelare;
Considerato
pertanto che l’appello merita reiezione mentre la mancata costituzione in
giudizio dell’appellato esonera il Collegio da ogni statuizione sulle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 14 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Claudio VARRONE Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
FRANCESCO CARINGELLA GLAUCO
SIMONINI
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il...15/11/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede
Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87
del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 6402/2000
FF