REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.6461/2007

Reg.Dec.

N. 2827 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2827/2003, proposto da:

- ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Boero e Gabriele De Paola ed elettivamente con loro domiciliato presso lo studio dell’avv. Riccardo Mancini, in viale del Lido n.78, Roma Lido, appellante;

contro

-  il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, appellati;

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza del T.a.r. Liguria, Genova, sezione II, n. 281/2002, resa tra le parti e concernente la destituzione dal servizio di ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., di cui al decreto 15 giugno 2001 n. 333-D/33225 del Capo della Polizia.

      Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.

      Visti l’atto di costituzione in giudizio della p.a. appellata.

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla pubblica udienza del 13 novembre 2007, il Consigliere Aldo SCOLA.

     Udito, l’avv. Adragna per delega dell’avv. Stefano Boero.

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

     Con ricorso al T.a.r. Liguria l’assistente capo della Polizia ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto citato in epigrafe, con cui il Capo della Polizia gli aveva inflitto la misura disciplinare della destituzione dal servizio.

      Premessi brevi cenni in fatto sui litigi tra il personale del commissariato di Sestri Ponente, sua sede di servizio, litigi che avevano portato al procedimento disciplinare in questione, il ...omissismsmvld.... deduceva:

1. violazione dell’art. 7, d.P.R. n. 737/1981, dato che egli non avrebbe commesso alcun grave atto di insubordinazione né si sarebbe rifiutato, quale piantone, di custodire il registro delle persone sottoposte a misure, ma si sarebbe limitato ad esternare l’impossibilità di custodire il registro, comunque tenuto fino a nuovo ordine del competente superiore;

2. violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 737/1981, dato che la relazione istruttoria, ancor prima dell’acquisizione completa di tutta la documentazione, avrebbe contenuto una specifica proposta sanzionatoria, in trasgressione a detta norma;

3. violazione dell’art. 11, d.P.R. n. 737/1981, dato che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso, viste le querele presentate dal ricorrente e dal vice ispettore ...omissismsmvld.... per le percosse reali o presunte scambiatesi nell’alterco all’origine del citato procedimento disciplinare;

4. eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto gli elementi opposti dal ...omissismsmvld.... nel procedimento, tra cui la testimonianza dell’ispettore superiore Aluigi, non sarebbero stati adeguatamente valutati, ignorandosi che i testi ...omissismsmvld.... e D’Angelo avrebbero avuto “precedenti” nei confronti del ricorrente;

5. eccesso di potere per difetto di motivazione, essendo l’atto di destituzione del tutto sfornito di motivazione (malgrado il carattere discrezionale ed afflittivo della sanzione), tanto più non essendosi tenuto alcun conto dei precedenti del ...omissismsmvld....;

6. eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio e violazione dell’art. 24, Cost., non essendosi posto il ...omissismsmvld.... in condizioni di svolgere adeguate difese in alcun passaggio procedimentale;

7. eccesso di potere per disparità di trattamento poiché, nei confronti della vice ispettrice ...omissismsmvld...., coinvolto nel litigio con il ...omissismsmvld...., non sarebbe stato adottato alcun provvedimento;

8. violazione del principio del buon andamento, dato che l’esperienza e la professionalità del ...omissismsmvld.... non avrebbero dovuto essere sminuite per fatti riconducibili a meri diverbi con una collega ed il suo allontanamento dalla Polizia non sembrerebbe davvero ispirato ad un autentico interesse pubblico.

     Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio opponendosi al ricorso, la cui istanza cautelare veniva respinta dai primi giudici, che altrettanto facevano con il gravame di merito mediante una sentenza prontamente impugnata dall’interessato, che prospettava:

  1. violazione dell’art. 11, d.P.R. n. 737/1981, per la mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale sortito dalle reciproche querele ...omissismsmvld....-...omissismsmvld....;
  2. violazione degli art. 7 e 21, comma 4, d.P.R. cit., in mancanza di precise disposizioni circa i doveri del piantone riguardo al registro in questione e tenuto conto che il decreto del Capo della Polizia sarebbe stato notificato al ...omissismsmvld.... ben oltre i dieci giorni ivi previsti (deliberazione del Consiglio di disciplina del 15 giugno 2001; pedissequo decreto del Capo della polizia notificato il 02 agosto 2001);
  3. violazione dell’art. 12, d.P.R. cit., dato che la relazione istruttoria non avrebbe dovuto contenere alcuna proposta sanzionatoria, mentre non si sarebbero adeguatamente evase tutte le richieste istruttorie espresse dal T.a.r. Liguria in sede cautelare;
  4. difetto di motivazione per violazione dell’art. 13, d.P.R. cit., mancando nel decreto del Capo della Polizia ogni idoneo supporto motivazionale, in particolare, quanto al mancato esame del “curriculum” e dei pur richiamati “precedenti specifici” del ...omissismsmvld....;
  5. violazione del principio del contraddittorio (art. 3 e 24, Cost.), non essendo stato il ...omissismsmvld.... sentito in sede lontana da quella dove si erano svolti i fatti in esame;
  6. disparità di trattamento rispetto alla vice ispettrice ...omissismsmvld...., neppure sottoposta ad alcun procedimento disciplinare;
  7. violazione del principio del buon andamento della p.a. (art. 97, Cost.), in presenza di una sanzione comunque sproporzionata rispetto ai meriti ed alla carriera del ...omissismsmvld...., per di più divorziato e con una figlia minore a carico, un fratello con sindrome di Down e madre vedova.

      La p.a. appellata si costituiva in giudizio e resisteva all’appello pure con un’ampia memoria riepilogativa evidenziante, in particolare, l’aggressione perpetrata da parte del ...omissismsmvld.... a carico della ...omissismsmvld.....

      All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo il deposito, da parte del ...omissismsmvld...., della sentenza penale di non luogo a procedere per l’intervenuta prescrizione del reato di lesioni in danno della ...omissismsmvld.....

D I R I T T O

      L’appello è fondato e va accolto.

     1)- Gli accertamenti istruttori rappresentati nella relazione ed assunti dalla Commissione di disciplina appaiono completi, avendo l’a p.a. ascoltato effettivamente tutti i soggetti che potevano avere qualcosa da dichiarare, dalla dr.ssa ......,  dirigente il Commissariato di Sestri Ponente, alla signora ..........., residente in zona e conoscente della vice ispettrice .........: il che toglie pure ogni rilevanza sia agli asseritamente non del tutto ottemperati  adempimenti istruttori disposti dal T.a.r. di Genova, sia all’altrettanto asseritamente pretermessa valutazione dei precedenti di carriera del ...omissismsmvld...., al di là di tutti i pregressi rapporti personali intervenuti tra i vari protagonisti dell’intera vicenda.

     2)- La Commissione ha acquisito anche le dichiarazioni dell’ispettore superiore ......, che il ...omissismsmvld.... aveva evidenziato come teste a discarico, ma tralasciato nell’istruttoria; da tali dichiarazioni effettivamente sembrerebbe che gli ordini dati dal dirigente (e ritenuti dal ...omissismsmvld.... assai ardui da eseguire) potessero essere stati modificati telefonicamente dal dirigente stesso, il che - ove del caso - coonesterebbe le tesi dell’attuale appellante, poiché l’ordine scritto di tenere il registro delle firme per le persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza sarebbe stato modificato per via telefonica e la disobbedienza contestata al ...omissismsmvld.... risulterebbe inesistente.

     Dette circostanze, tra l’altro confusamente descritte dall’ispettore superiore ....., sono state comunque smentite dal ..... e non hanno trovato altra conferma.

     In ogni caso, il comportamento del ...omissismsmvld.... nei confronti della vice ispettrice ...omissismsmvld...., caratterizzato da offese e violenze, è emerso con chiarezza dalle dichiarazioni raccolte, mentre non può dirsi altrettanto – quanto alle violenze – per quello della ...omissismsmvld.... verso il ...omissismsmvld.....

     3)- Quello della Polizia di Stato (già in passato Corpo militarizzato delle Guardie di pubblica sicurezza), anche se non facente parte delle Forze armate, è un corpo militarmente organizzato ed il d.P.R. n. 737/1981 punisce con la destituzione gli atti di grave insubordinazione pubblicamente commessi e non può esservi dubbio che il comportamento tenuto dal ...omissismsmvld.... nei confronti della vice ispettrice ...omissismsmvld.... integri gli estremi della violenza e dell’ingiuria, né possono essere considerate come scriminanti la non sufficientemente provata modificazione degli ordini dei quali la ...omissismsmvld.... reclamava l’esecuzione e l’eventuale antipatia di quest’ultima verso il ...omissismsmvld...., antipatia peraltro reciproca: elementi legalmente componibili,  mentre l’inferiore in grado non può farsi comunque giustizia con minacce, ingiurie o, peggio ancora, violenze ai danni di un superiore gerarchico.

     4)- Quanto, poi, alla lamentata proposta di destituzione contenuta nella relazione istruttoria, detta doglianza va disattesa in fatto, poiché la relazione del funzionario istruttore, dr.ssa ...omissismsmvld...., non conteneva alcuna proposta formale e specifica di destituzione nelle sue conclusioni, ma semplici ipotesi prive di carattere cogente e qualificabili come mere considerazioni espresse da chi, nello svolgere in prima persona i necessari adempimenti istruttori, più di ogni altro era in condizioni di percepire ogni profilo di una certa situazione, come pure ogni modalità utile per porvi rimedio.

     5)- In relazione all’asseritamente non ottemperato obbligo di sospensione del procedimento disciplinare, per pendenza di procedimento penale derivante dalla querela sporta dal ...omissismsmvld.... nei confronti della ...omissismsmvld.... (e viceversa), è d’altra parte appena il caso di ricordare che, come appurato in sede di ordinanza interlocutoria emessa dai primi giudici in sede cautelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Genova aveva avviato indagini sul fatto senza però, al momento dell’instaurarsi del procedimento disciplinare, aver formalizzato alcuna azione penale.

     Conseguentemente, non poteva ritenersi avviato e, quindi, pendente, un giudizio penale, in assenza di una formale incriminazione secondo le norme del codice di procedura penale, non potendo bastare a tal fine una semplice querela di parte, sia pure reciproca.

     6)- Neppure sussiste il lamentato difetto di motivazione, poiché l’impugnato decreto di destituzione del Capo della Polizia (i termini fissati per la cui notificazione hanno mero carattere ordinatorio a fini sollecitatori, in assenza di eventuali sanzioni - espresse od implicitamente desumibili dal sistema - previste dalla vigente normativa per il caso di mancato rispetto degli stessi) fa espresso rinvio alla deliberazione della Commissione di disciplina (adeguatamente motivata e ben conosciuta dall’attuale appellante) e formula, inoltre, direttamente autonomi rilievi sul grave comportamento dell’incolpato ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.....

     7)- Lo stesso deve dirsi quanto all’asserita violazione del principio del contraddittorio, dato che il ...omissismsmvld.... è stato sentito regolarmente nella sede di servizio ed a lui sono state offerte tutte le possibilità di difesa contenute dal d.P.R. n. 737/1981.

     La sua richiesta di un colloquio presso il Ministero dell’interno non poteva essere accolta, non essendo prevista dalla vigente normativa come una possibile articolazione del procedimento disciplinare, per cui un eventuale positivo riscontro alla medesima avrebbe potuto costituire null’altro che un mero episodio informale, rispetto al quale l’attuale appellante non avrebbe potuto vantare né un diritto soggettivo né un interesse legittimo.

     8)- Non diversamente deve argomentarsi circa la mancata apertura di un procedimento disciplinare a carico della ...omissismsmvld.... (forse necessario o forse no), considerato che un’eventuale deplorevole omissione di procedimento disciplinare a carico di un dipendente ipoteticamente responsabile potrebbe costituire una irregolarità anche grave per la p.a. ed i suoi funzionari, ma comunque non potrebbe integrare una sorta di scriminante invocabile da parte del dipendente sanzionato per gli stessi fatti, che mai potrebbe giovarsi di un ipotetico comportamento colpevolmente omissivo dell’amministrazione di fronte a terzi.

     9)- Peraltro, la riscontrata infondatezza di tutte le doglianze finora esaminate non esclude che la destituzione del ...omissismsmvld.... possa configurarsi alla stregua di un atto contrario all’interesse pubblico, tenuto conto della macroscopica sproporzione (la cui doglianza, esposta per ultima, va dunque condivisa dal collegio) tra l’infrazione accertata (e su questo non può esservi dubbio) e la sanzione inflittagli, che notoriamente è la più grave che possa essere irrogata ad un pubblico dipendente e può ritenersi connaturata solo ad accertate responsabilità per fatti ben più riprovevoli di quello commesso (e dovuto forse ad un momento di esasperazione e di reciproco atteggiamento poco rispettoso tra i due soggetti implicati nella vicenda che, comunque, è rimasta priva di concreti riscontri pure in sede penale: v. sopra).

      L’appello va, dunque, accolto, con riforma dell’impugnata sentenza e contestuale accoglimento del ricorso di prima istanza, nonché annullamento dei provvedimenti ivi gravati (fatti salvi quelli ulteriori e d’altro genere eventualmente ancora adottabili in modo tempestivo dalla p.a., nel rispetto dei principi di diritto qui enunciati), mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi, per giusti motivi, tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 novembre 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

Gaetano TROTTA    Presidente

Giuseppe ROMEO    Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO    Consigliere

Domenico CAFINI    Consigliere

Aldo SCOLA    Consigliere rel. est. 
 

Presidente

Gaetano Trotta

Consigliere       Segretario 
 

Aldo Scola       Glauco Simonini 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..17/12/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 2827/2003


 

FF