REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.869/2006

Reg.Dec.

N.  1723 Reg.Ric.

ANNO   2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’ Interno, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

(omissis), non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1125 del 20.12.1999;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 04 novembre 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

     Udito l’ Avvocato dello Stato Nicoli per il Ministero appellante;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     Con decreto in data 03.02.1998 a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, era disposta la destituzione dall’impiego, a partire dal 25.02.1993, dell’Assistente della Polizia di Stato (omissis), in esito a procedimento disciplinare promosso per fatti oggetto di condanna definitiva in sede penale per il reato di cui all’art. 314 cod. pen.

     Avverso detta decreto il (omissis) si gravava avanti al T.A.R. Toscana denunciando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

     Con sentenza n. 1125 del 20.12.1999 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso sul rilievo che il procedimento disciplinare, pur tempestivamente attivato con atto del 18.10.1997 in osservanza del termine di 180 giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna definitiva del dipendente per il reato di cui all’art. 314 cod. pen., quale stabilito dall’art. 9, secondo comma, della legge 07.02.1990, n. 19, si era tuttavia concluso con il decreto di destituzione del 03.02.1998, oltre il termine perentorio di novanta giorni – previsto dalla disposizione medesima - dalla data di contestazione dell’addebito

     Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno ed ha contestato le conclusioni del giudice di primo con richiamo agli arresti giurisprudenziali in base ai quali il termine decadenziale di novanta giorni assegnato dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 19/1990 per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla scadenza virtuale del termine di 180 per l’inizio dell’azione disciplinare, così che quest’ultima può essere legittimamente esercitata all’interno del complessivo termine di 270 giorni a partire dall’acquisita cognizione della sentenza penale di condanna.

     Il sig. (omissis) non si è costituito in giudizio.

     L’appello è fondato.

      Con decisioni n. 4 del 25.01.2000 e n. 1 del 14.01.2004 l’ Adunanza Plenaria ha affermato che il termine perentorio di novanta giorni comincia a decorrere non già dall’avvio del procedimento disciplinare, ma dalla “scadenza virtuale” del termine di centottanta giorni, fissato dall’ art. 9 della legge n. 19/1990 per l’inizio del procedimento stesso e decorrente “dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna”.

      In relazione a quest’ultimo aspetto l’Adunanza Plenaria ha osservato che il legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione del dipendente prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni, decorrente dall’avvenuta “notizia della sentenza irrevocabile”, ed entro il quale l’Amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare. Il lasso temporale che non può quindi essere superato a pena di violazione della perentorietà del termine è, quindi, quello totale di 270 giorni (cfr. inoltre Cons. St. , Sez. VI^, n. 198 del 20.01.2003; n. 2550 del 13.05.2002; n. 1651 del 22.03.2002).

      Nella specie, come si evince dall’atto di contestazione di addebito del 18.10.1997, l’ Amministrazione dell’Interno ha acquisito conoscenza dell’esito definitivo del procedimento penale instaurato nei confronti del (omissis) a mezzo di nota della Cancelleria della Corte di Cassazione (II^ Sezione Penale) n. 7202/97 R.G. del 05.06.1997, pervenuta il 20.06.1997. Rispetto a tale ultima data il provvedimento di destituzione è intervenuto entro l’arco temporale di 270 giorni complessivamente assegnato all’ Amministrazione dall’art. 9 della legge n. 19/1990 per l’esercizio della potestà disciplinare.

      Per le considerazioni di cui innanzi l’appello va accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

      Può disporsi la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 04 novembre 2005 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini,   Presidente

Luigi Maruotti   Consigliere

Luciano Barra Caracciolo  Consigliere

Giuseppe Minicone   Consigliere

Bruno Rosario Polito   Consigliere relatore ed estensore 
 
 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

BRUNO ROSARIO POLITO    GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..28/02/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1723/2001


 

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