REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 926/07

Reg.Dec.

N. 3100 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3100 del 2006, proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Lostia, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Matteo Boiardo n. 17;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, n. 3811 del 16 maggio 2005.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 1 dicembre 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;

     Udito l’avv. Lostia;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     1. Con ricorso notificato il 13 luglio 2001, l’agente scelto della Polizia di Stato ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento in data 4 aprile 2001, con il quale il Capo della Polizia, all’esito del procedimento disciplinare, lo aveva destituito dal servizio, deducendo, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili, la violazione degli artt. 1, 7, 12 e 21 del DPR n. 737/1981 e dell’art. 24 del CCNL “Comparto Ministeri” del 16 maggio 1995.

     2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando:

     - che i fatti accertati a carico del ricorrente integravano una totale mancanza del senso dell’onore e della morale, incompatibile con l’ulteriore permanenza in polizia;

     - che il termine di comunicazione del provvedimento sanzionatorio di cui all’art. 21 del DPR 737/81 ha natura meramente ordinatoria;

     - che non risultava suffragata da alcun elemento probatorio l’affermazione di predeterminazione dell’esito del procedimento disciplinare;

     - che era insussistente il vizio di travisamento dei fatti;

     - che, nella fattispecie, i termini per l’avvio e la conclusione del procedimento sono stabiliti dal DPR 737/81 e non trovano, quindi, applicazione quelli di cui al CCNL del Comparto Ministeri;

     - che, essendosi il procedimento disciplinare svolto prima dell’instaurazione di quello penale, il termine da osservare per impedirne l’estinzione era solo quello previsto dall’art. 120 del T.U. n. 3/1957, nella specie non superato.

     3. Avverso detta decisione ha proposto appello l’interessato, lamentando che il procedimento disciplinare sia stato fondato su fatti ritenuti sussistenti esclusivamente sulla base degli atti ed elementi investigativi all’attenzione degli organi inquirenti, senza l’esperimento di ulteriori e autonomi accertamenti istruttori e sulla scorta di una carente motivazione.

     L’Amministrazione intimata non si è costituita.

     4. L’appello è infondato.

     5. Da tutti gli atti del procedimento disciplinare appare comprovata la materialità dei fatti addebitati al ...OMISSIS...., i quali trovano riscontro, del resto, nelle stesse dichiarazioni di quest’ultimo, sia pure volte a sminuirne, dal punto di vista soggettivo, il disvalore.

     In particolare:

     - risulta ammesso dallo stesso incolpato (cfr. la relazione del funzionario istruttore, pag. 6) di aver proferito frasi importune all’indirizzo di tre giovani avventori seduti ad un tavolo vicino, a ragione della loro presunta omosessualità, ancorché tali frasi siano da lui ascritte a “spirito goliardico”;

     - risulta ugualmente ammessa la sua fuga dal locale subito dopo il ferimento di uno di tali avventori da parte del pregiudicato che a lui si era accompagnato;

     - risulta, infine, confermato il tentativo, protrattosi nei due giorni succesivi, di sottrarsi ad ogni identificazione da parte della Squadra Mobile incaricata di indagare sui fatti.

     6. Orbene, essendo compiutamente comprovati i presupposti di fatto presi in considerazione dal Consiglio di disciplina ai fini dell’irrogazione della sanzione, non trova spazio la censura di difetto di istruttoria mossa al provvedimento finale.

     6.1. Quanto, poi, alla dedotta carenza di motivazione, la stessa appare ugualmente inconfigurabile, nella fattispecie, essendo stata la sanzione della destituzione esplicitamente ancorata ai fatti stessi, in quanto idonei a dimostrare carenza del senso morale e dell’onore, tenuto conto della natura delle funzioni esercitate e dei rigorosi doveri di legalità incombenti sugli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

     E, poiché la valutazione dei fatti (nella specie, come si è detto, non suscettibili di essere messi in discussione), ai fini della loro rilevanza disciplinare, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione, fatte salve le ipotesi (che qui non ricorrono, atteso l’obiettivo disvalore della condotta) di manifesta irrazionalità o sproporzione, non vi è spazio per il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di comminare, in relazione ai fatti stessi, la sanzione della destituzione dal servizio.

     7. Per tali considerazioni, l’appello deve essere rigettato.

     Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

     Nulla per le spese.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 1 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA   Presidente

Sabino LUCE    Consigliere

Carmine VOLPE   Consigliere

Gianpiero Paolo CIRILLO  Consigliere

Giuseppe MINICONE  Consigliere Est. 
 

Presidente

f.to Mario Egidio Schinaia

Consigliere       Segretario

f.to Giuseppe Minicone    f.to Giovanni Ceci 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..................21/02/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3100/2006


 

FF