N. 689/08   Reg.Dec. 
 

NN.   1350 
 

            802   Reg.Ric. 
 

ANNI  2005 - 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D e c i s i o n e

sui ricorsi in appello riuniti n. 1350/05 e n. 802/07 proposti da

1) Ric. n. 1350/2005: MINISTERO DELL'INTERNO (COMPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA ) e CONSIGLIO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DELLA QUESTURA DI PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati ope legis;

c o n t r o

@@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dall’avvocato ...

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 5008 in data 20 ottobre 9 novembre 2005.

2) Ric. n. 802/2207: @@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dall’avvocato ----

c o n t r o

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, il CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA pro tempore, il DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, in persona del legale rappresentante pro tempore e il CONSIGLIO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DELLA QUESTURA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati ope legis;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1849 in data 28 luglio - 21 agosto 2006.

      Visti i ricorsi con i relativi allegati;

      Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. ....per @@@@@@@@ @@@@@@@@ nel ric. n. 1350/05 e dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno ed altri nel ric. n. 802/07;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore il Consigliere ...

      Uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008 l’avvocato dello Stato .. per le Amministrazioni e l’avv. A. ..., per il signor @@@@@@@@ @@@@@@@@;

      .Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

      A seguito di procedimento disciplinare, che faceva seguito a precedenti destituzioni annullate dal TAR, il Ministero dell'’Interno destituiva il sig. @@@@@@@@, vice sovrintendente della Polizia di Stato (atto n. 333-D/78726 del 21 luglio 2005).

      Avverso tale atto e altri atti procedimentali, lo stesso presentava ricorso al TAR di Palermo lamentando:

  1. Difetto di motivazione.
  2. Violazione dell’articolo 7 del d.p.r. n. 737 del 1981.
  3. Non sussisterebbe, in concreto l’ipotesi normativa prevista.
  4. La semplice reiterazione dell’illecito disciplinare non conduce necessariamente alla destituzione in mancanza di una motivazione specifica.
  5. Mancata considerazione del foglio matricolare da cui emergono i meriti acquisiti nella carriera.

      Si costituiva l’Amministrazione resistendo nel merito.

      Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso osservando:

  1. In caso di reiterazione di un illecito disciplinare è possibile adottare una sanzione più grave, ma non esiste alcuna automaticità che conduca alla destituzione.
  2. La persistenza nella condotta disciplinarmente illecita avrebbe dovuto essere specificatamente valutata dalla Amministrazione per l’irrogazione di una sanzione e non in maniera automatica.

      Avverso la detta sentenza propone appello il Ministero lamentando:

  1. Premette che il TAR ha deciso con sentenza nella forma abbreviata ponendo l’Amministrazione nella impossibilità di depositare l’intera documentazione dalla quale si sarebbe ricavata la motivazione per relationem del provvedimento.
  2. Dopo che il @@@@@@@@ era stato sottoposto a diversi procedimenti disciplinari, conclusisi in senso non favorevole in sede amministrativa, ma favorevole in sede giurisdizionale, il ministero ha avviato nel 2004 una nuova istruttoria sulla base di nuovi fatti.
  3. Le precedenti destituzioni sono state annullate per carenza di motivazione, ma negli atti nuovi non acquisiti dal TAR (a causa della decisione di procedere a sentenza breve) erano indicati tutti i fatti e le valutazioni.
  4. Esiste un preciso collegamento tra le risultanze istruttorie e il procedimento che costituisce una motivazione per relationem.
  5. Insiste nella richiesta di riforma della decisione, anche se il procedimento è stato rinnovato in base alla sentenza esecutiva, nuovamente impugnato dal dipendente con ricorso respinto dal TAR e contro cui lo stesso ha proposto appello, tuttora pendente.

      L’appellato si è costituito eccependo nel merito.

      In esecuzione della sentenza n. 5008 del 2005 di cui sopra intanto, il Ministero aveva rinnovato il procedimento, irrogando nuovamente la sanzione della destituzione con provvedimento dell’11 aprile 2006 del Capo della Polizia.

      Avverso tale atto il @@@@@@@@ ricorreva la TAR di Palermo, che con la sentenza n. 1849 del 2006 lo respingeva.

      Avverso tale sentenza propone appello il @@@@@@@@. Resiste l’Amministrazione.

D I R I T T O

      Preliminarmente occorre procedere alla riunione del ricorso n. 802 del 2007 di R.G. al ricorso n. 1350 del 2005 di R.G., siccome anteriore nel ruolo, essendo i due procedimenti connessi soggettivamente e per materia.

      Il provvedimento del Capo della Polizia (n. 333/2005) impugnato in primo grado è motivato per relationem alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Palermo del 10 giugno 2005, anch’essa impugnata dal @@@@@@@@.

      Tale deliberazione è preceduta da un’ampia istruttoria documentale e da un interrogatorio dell'incolpato riportato a verbale. Dalla citata istruttoria risultano provate per tabulas le situazioni di insolvenza contestate al @@@@@@@@ ed i fatti costituenti illecito disciplinare.

Quanto alle motivazioni del debito contratto, il Consiglio, a maggioranza, ha ritenuto che dovessero essere individuate nel contrarre debiti di gioco, soprattutto sulla scorta delle dichiarazioni del prenditore degli assegni insoluti e della contraddittorietà e non plausibilità delle dichiarazioni dell’incolpato circa motivazioni diverse e più nobili.

      Assunti i fatti in tal senso, il Consiglio ha proceduto a valutare i precedenti numerosi e specifici dell'incolpato, la natura dell'illecito disciplinare, l’illegittimità delle modalità di accensione del debito e sua garanzia, attraverso assegni post datati e quindi contra legem, i precedenti diversi indebitamenti, valutando la personalità del @@@@@@@@ come inaffidabile per lo svolgimento di delicati compiti di Polizia in quanto in grado di subire condizionamenti. Per altro le medesime modalità, vale a dire la utilizzazione di metodi illegali come gli assegni post datati, sono stati assunti dal Consiglio ad ulteriore dimostrazione della contrarietà ed incompatibilità della personalità del @@@@@@@@ con lo status rivestito.

      In base a tali valutazioni ha deliberato, a maggioranza, di irrogare la sanzione della destituzione di cui all'articolo 7 del d.P.R. 737 del 1981.

      Orbene, non spetta a questo Giudice ripercorrere le valutazioni espresse dall’organo di amministrazione attiva, ma solo esaminare se le conclusioni siano assistite da una congrua motivazione, specifica rispetto ai fatti, non irragionevole né contraddittoria.

      Nella specie la motivazione del provvedimento appare indenne da qualsiasi vizio siffatto, ed anzi pienamente condivisibile nell’iter istruttorio, logico, motivazionale e nelle conclusioni.

      Né è condivisibile la tesi del TAR secondo cui mancherebbe una specifica valutazione sulla sanzione da irrogare diversa da un semplice automatismo nell’aumento di pena per recidiva. Infatti, il Consiglio ha valutato specificatamente i fatti ascritti, e li ha collegati ai precedenti quali elementi che lumeggiassero la personalità complessiva come si è evoluta nel tempo, tanto da ritenere completata la fattispecie di cui al punto sei dell'articolo 7 del d.p.r. 737 citato, vale a dire il caso in cui “6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari”.

      La valutazione autonoma circa l’irrogabilità della destituzione, e dunque non collegata ad una presunta volontà del Consiglio di irrogare una sanzione in maniera automatica, emerge con chiarezza dal fatto che i fatti ascritti nel procedimento in questione sono stati collegati e valutati nell’insieme dei precedenti proprio per pervenire ad un giudizio complessivo sulla personalità ai fini della possibilità di un mantenimento in servizio, che correttamente è stata esclusa.

      Del resto, non ad altro sono utili i precedenti specifici, e nella maniera corretta sono stati valutati in questo caso.

      L’appello, quindi, deve essere accolto e, per l'effetto, respinto il ricorso di primo grado con conferma del provvedimento impugnato in quella sede.

      Ne consegue l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso in appello n. 802 del 2007 riguardante il successivo provvedimento di destituzione, adottato a seguito della esecuzione della sentenza qui riformata. Tale provvedimento, infatti, è assorbito dalla conferma dell’analogo provvedimento precedente.

      Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P. Q. M.

      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1350/05 di cui in epigrafe lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado confermando il provvedimento impugnato.

      Dichiara improcedibile l’appello n. 802 del 2007.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

      Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2008, con l’intervento dei signori: ..

..

                            Depositata in segreteria

 il 23 luglio 2008