N° 83/05 Reg. Ricorsi

N°  691/05 Reg.  Decis.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, composto dai signori

Dr. Antonio Catoni        Presidente

Dr. Michele Eliantonio       componente

Dr. Dino Nazzaro        componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 83 del 2005, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Spagnuolo,

contro

il Ministero degli interni, il capo della polizia ed il reparto volo della polizia di stato di Pescara, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato.

per l'annullamento

del provvedimento del 21.12.2004 con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 2/30 della retribuzione mensile,

Visto il ricorso con i relativi allegati,

Visto l’atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito in udienza il 3.11.2004, il relatore Dr. Catoni ed uditi, altresì, l'avv. Spagnuolo per il   ricorrente e l’Avv. dello Stato Grazia Leopardi per l’amministrazione resistente;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente in servizio quale pilota di elicotteri al reparto volo della polizia di stato, impugna la sanzione disciplinare inflittagli con il provvedimento impugnato per essersi allontanato dall’aeromobile senza il permesso dei superiori e consentendo tale infrazione anche al copilota dell’aeromobile stesso.

Deduce 4 motivi di ricorso tutti afferenti alla violazione delle norme relative alla materia del procedimento disciplinare, nonché eccesso di potere  per sproporzione tra fatto e sanzione, genericità e carenza dell’oggetto della sanzione, le cui motivazioni vengono esposte nelle considerazioni in diritto.

Ha inoltrato anche richiesta la sospensiva.

L’amministrazione si è costituita contestando la validità delle censure dedotte e nel corso della camera di consiglio del 24.03.2005 l’interessato ha chiesto la riunione al merito, preferendo una decisione rapida della questione in via definitiva ed insistendo per una decisione immediata del gravame.

Successivamente, in seguito al decesso del ricorrente in attività di servizio, a seguito di un incidente aereo durante la sorveglianza  delle coste, i genitori dell’interessato si sono costituiti in sua vece riassumendo le considerazioni già avanzate dell’istante ed insistendo per una decisione favorevole del ricorso.

In udienza il 3.11.2005 il collegio ha trattenuto la causa per deciderla.

DIRITTO

Il collegio deve porsi preliminarmente la questione della sopravvivenza dell’interesse dei genitori dell’istante  a coltivare il gravame.

Non vi è dubbio dell’esistenza di una siffatta possibilità dato che sussiste non solo un interesse morale a sgravare la memoria del proprio congiunto dagli addebiti contestatigli e dalla relativa sanzione ma anche un interesse patrimoniale quali eredi e la possibilità di evitare in questa qualità la condanna ad eventuali spese di giudizio.(Cfr. Cons. Stato V sez. 19.9.1992 n. 841 e 12.3.1992 n. 212)

Nel merito, poi, il ricorso è fondato.

Tutte le censure possono essere esaminate congiuntamente atteso lo stretto nesso logico dal quale sono concatenate incidendo tutte sulla regolarità del procedimento disciplinare e sui fatti che vi hanno dato luogo.

Le contestazioni di addebito hanno riguardato due specifiche inosservanze dell’interessato consistenti nel non aver tenuto il basco di servizio e di essersi allontanato, insieme all’altro pilota, per recarsi al bar, lasciando così l’aeromobile incustodito.

Nella sua replica l’interessato ha fatto presente che non era vero che si era del tutto allontanato portandosi invece solo presso la rete di recinzione dell’area di sedime aeroportuale a circa 70 metri dall’aeromobile.

Ha anche precisato che il superiore che, quindici giorni  più tardi, ha inviato il rapporto sulla presunta mancanza lo aveva visto ed era stato salutato dall’interessato mentre sostava nei pressi della recinzione.

Osserva ora il collegio che, a prescindere dalla mancanza del basco, che rappresenta come sostiene la stessa amministrazione un inosservanza di scarsa rilevanza, la sanzione è stata disposta per la grave  infrazione dell’abbandono dell’elicottero mentre effettuava  il rifornimento.

Pur tuttavia l’interessato ha precisato nelle sue controdeduzioni che egli non si era allontanato dall’aeroporto ma si era solo discostato di circa 70 metri dall’aeromobile il che, anche se può rappresentare una infrazione assume connotati sicuramente diversi da quelli che in un primo momento gli erano stati contestati.

La disposizione relativa individua l’infrazione come allontanamento dal reparto e  essere distanti solo 70 metri presso la rete di recinzione dall’aereo è dubbio che posa concretare l’allontanamento previsto dalla norma e contestato dall’amministrazione.

D’altro canto , a fronte di queste giustificazioni, quest’ultima insiste nella gravità dell’infrazione senza valutare la diversa situazione rispetto alle prime contestazioni rivolte all’interessato e non effettuando alcuna diversa considerazione sui due aspetti.

Il provvedimento si limita, invece, ad affermare piuttosto genericamente che “le giustificazioni coprono solo una parte delle disposizioni permanenti del comando”,  senza peraltro specificare quali parti siano coperte.

Orbene la giurisprudenza ha sempre affermato che è illegittimo il provvedimento che si sia limitato a ripetere il contenuto della nota di contestazioni di addebiti senza alcuna motivazione circa la fondatezza delle contestazioni.

Nella specie è accaduto proprio che nel provvedimento  vi è stata la mera ripetizione della contestazione e non si è affatto accennato alla diversità del fatto, contestato in un primo momento individuato nel completo allontanamento dall’area aeroportuale, e poi non valutato sulla molto più tenue infrazione di un mero allontanamento sempre nella sede aeroportuale di circa 70 metri dall’aeromobile stesso.

Al riguardo l’amministrazione non ha contestato tale circostanza di fatto riconoscendo, quindi, che, in effetti il ricorrente non si era recato al bar, distante alcune centinaia di metri dall’aeroporto, come in un primo momento affermato, ma solo presso la recinzione.

Sotto questo profilo vi è stata un’indubbia violazione delle norma del procedimento nonché eccesso di potere nel valutare implicitamente come identici i fatti in un primo contestati senza stabilire, poi, se le giustificazioni dell’interessato potessero configurare  se non l’assenza di infrazione, quanto meno una molto meno grave di quella contestata con diverse conseguenze sul piano della sanzione.

Questo profilo della motivazione rende, perciò, il provvedimento illegittimo.

Il ricorso, fondato, va, quindi, accolto, mentre sussistono motivi che giustificano la compensazione delle spese ed onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi deciso in Pescara il 3 novembre 2005

Dr. Antonio Catoni Pres. Est. 
 

Il Segretario di udienza 

Pubblicata mediante deposito 28.11.2005

   Il Direttore di segreteria