N. 360/04Reg.Dec.
  N.1955   Reg.Ric.
  Anno 1998
 
 
R E P U B B L I C A    I T A L I A N A
 
"IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
 
- Prima Sezione -  
 

ha pronunciato la seguente

 
 

S  E  N  T  E  N  Z  A

 
 

sul ricorso n. 1955 del 1998 proposto da

XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Forno e Luca Procacci, con domicilio eletto in Torino, Corso Galileo Ferraris 53 presso lo studio dell’Avv Forno

contro

 
 

Ministero dell’ Interno in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso i cui Uffici domicilia in Corso Stati Uniti 45.

     per l'annullamento, previa sospensione, 
 

del provvedimento prot. 18371/8 del 27 luglio 1998 del Questore di Torino, notificato il 1-9-1998, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione; 
 

     Nonché

     Per l’annullamento

Di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenziali e per ogni conseguenziale statuizione; 
 

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Relatore, alla pubblica udienza del 29-1-2004 il ref. Cecilia Altavista;

e udito, altresì, l’ Avvocato Audisio per delega dell’Avv Forno per il  ricorrente e l’Avvocato dello Stato Carotenuto per l’ amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 
 

ESPOSIZIONE IN FATTO 
 

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato XXXXXXX era sottoposto a procedimento disciplinare. In tale procedimento era stato nominato funzionario istruttore il Commissario XXXXXX. In data 27-4-1998 il XXXXXXXX si recava in compagnia della moglie dal Commissario XXXXXXX, il quale si rifiutava di parlargli essendo in corso il procedimento disciplinare. A questo punto il XXXXXXX si rivolgeva al Commissario con la seguente espressione: “ che cosa dobbiamo fare adesso, devo andare ai giornali? Tutta questa storia va a finire sui giornali”.

Pertanto per tale episodio, veniva avviato un altro  procedimento disciplinare; il 4-5-1998 venivano contestati gli addebiti; il 1-6 il ricorrente presentava giustificazioni scritte; il 27-7 veniva sentito dalla Commissione di disciplina.

Con il provvedimento del 27-7-1998 veniva irrogata la sanzione disciplinare della deplorazione.

Avverso tale provvedimento, unitamente agli atti antecedenti e connessi è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

  1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria e difetto di motivazione su un punto essenziale del provvedimento; 
  2. Violazione di legge in relazione all’ art 5 d.p.r. 737del 25-10-1981;
  3. violazione di legge in relazione all’ art 18 comma 4 18 d.p.r. 737/81; carenza assoluta di motivazione;
  4. violazione di legge in relazione all’ art 1 comma 2 e 13 comma 1 d.p.r. 737/81; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; sproporzione manifesta tra il fatto contestato e la sanzione.                                                 Alla pubblica udienza del 29-1-2004 il ricorso veniva ritenuto per la decisione immediata.

 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorrente sostiene la violazione dell’art 5 del d.p.r. 737/81, in quanto l’Amministrazione avrebbe punito con la sanzione della deplorazione per un comportamento non previsto dalla disciplina dell’art 5. Tali argomentazioni non possono essere condivise.

Il d.p.r. 737/81 prevede le sanzioni disciplinari; in particolare prevede che l'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza, che violi i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commetta infrazione disciplinare e sia soggetto alle seguenti sanzioni:

1) richiamo orale;

2) richiamo scritto;

3) pena pecuniaria;

4) deplorazione;

5) sospensione dal servizio;

6) destituzione.

Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio.

Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.

L’art 5 disciplina la sanzione della deplorazione..

La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite:

1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri;

2) le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità;

3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno;

4) le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni;

5) gli atti diretti ad impedire o limitare lo esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato;

6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;

7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o dell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.

Ha specificato la giurisprudenza che ai fini dell'applicazione della sanzione della deplorazione, che può essere irrogata, ai sensi dell'art. 5 n. 3, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738, per gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno, i doveri di disciplina concernono l'esatto, puntuale ed effettivo rispetto degli ordini riguardanti l'effettuazione del servizio, mentre le norme di contegno attengono al modo di relazionarsi dell'agente con i superiori, i colleghi ed i cittadini, sia in servizio che nella vita privata  (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 marzo 1994, n. 97) 
 

Perché l'amministrazione di pubblica sicurezza possa legittimamente adottare provvedimenti sanzionatori (nella specie, la sanzione disciplinare della deplorazione  ai sensi degli art. 4 n. 18 e 5 n. 3, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, nei confronti di un soggetto appartenente alla polizia di Stato, è necessario che questi abbia un comportamento, anche al di fuori del servizio, non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti al ruolo dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero compia "gravi mancanze attinenti alla disciplina ed alle norme di contegno". Pertanto, sono legittimi i provvedimenti irroganti le predette sanzioni nei confronti di un soggetto facente parte della polizia di Stato, ove questi tenga un comportamento comunque, aggressivo e violento e, in ogni caso, non consono al decoro della polizia (cfr . Consiglio Stato, sez IV, 21 novembre 2001, n. 5895).

Sostiene altresì il ricorrente la violazione dell’art 18 del d.p.r. 737/81, in quanto non sarebbero stati rispettati i termini previsti da tale norma.

Ai sensi dell’art 18 il procedimento per irrogare la deplorazione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;

acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;

convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all'art. 15, da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione;

svolgimento della riunione.

Il predetto organo, assistito da un segretario, dà lettura degli addebiti contestati e delle giustificazioni presentate dal trasgressore, rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e di servizio, nonché l'età e l'anzianità di servizio;

acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni;

chiede, d'iniziativa o a richiesta dei membri della commissione, eventuali ulteriori chiarimenti al trasgressore sui fatti addebitatigli;

congedato il trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri della commissione.

Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario procedente e dal segretario.

La decisione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di cinque giorni dalla data della seduta.

Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli uffici interessati.

Sostiene il ricorrente che non sarebbe stato rispettato il termine di cinque giorni per la notifica della decisione al trasgressore e che tale termine sarebbe perentorio.

Tale argomentazione non può essere condivisa .

La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che nell’ambito del procedimento disciplinare previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato i vari termini previsti non siano di carattere perentorio.

In sede di procedimento disciplinare nei confronti di agente della polizia di Stato, non è previsto dall'art. 12 d.p.R. 25 ottobre 1981 n. 737, alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 1993, n. 677).

Sostiene altresì il ricorrente la sproporzione della sanzione disciplinare rispetto al fatto contestato.

Tale profilo di censura è infondato. Infatti la deplorazione è una sanzione non grave tra quelle previste dal d.p.r. 737. In sede di giudizio di legittimità è insindacabile la proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti commessi, se non per macroscopici vizi logici ( Tar Sicilia Palermo  1571 del 30 settembre 2003); esula infatti dai poteri del giudice amministrativo la valutazione dei fatti posti a fondamento delle sanzioni disciplinari irrogate se non nei limiti in cui la necessaria valutazione degli stessi in tale sede propria risulti manifestamente illogica ed irrazionale ( cfr Tar Lombardia 19 luglio 1994 n. 728).

Sostiene ancora il ricorrente la violazione dell’art 3 e 10 della legge 241 del 7-8-1990 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto l’Amministrazione avrebbe inflitto la sanzione senza tener conto delle giustificazioni e contestazioni da parte del ricorrente.

Tale profilo di censura è infondato . Infatti l’Amministrazione ha dato pienamente conto nella motivazione del provvedimento impugnato del giustificazioni addotte dal ricorrente. 
 

Con ulteriore profilo di censura si sostiene l’illegittimità del provvedimento in quanto la sanzione disciplinare sarebbe stata inflitta sia per la mancanza di cui al n° 10 dell’art 4 che per quella del n° 18 dell’1rt 4 del d.p.r. 737/81.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

E’ evidente infatti che la sanzione disciplinare può essere disposta tanto più se un comportamento rientra in più delle fattispecie previste dalla norma.

      Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

     Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,  I sezione, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15-1-2004, con l'intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Roberta Vigotti  Consigliere   

Cecilia Altavista ref. Est. 

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

F.to A. Gomez de Ayala          F.to C. Altavista

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

Il 27 febbraio 2004

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave