REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

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ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2289/1999 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@,

rappresentata e difesa dall’Avv. -

CONTRO

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 

per l’annullamento previa sospensione

<dell’atto del Questore di Roma del 21.11.1998, notificato alla ricorrente in data 26.11.1998, cat.B.1 A n.......; nonché del verbale della Commissione consultiva del 21.11.1998 notificato unitamente all’atto precedente; di ogni altro atto connesso>;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 12.3.2009 la relazione del dr. ..... e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto

La ricorrente è Ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato distaccato di P.S. di @@@@@@@

In data 7.10.1998 le è stato inviato un atto di contestazione di addebiti relativamente a un suo comportamento non corretto (fattispecie prevista dall’art. 5, nn. 1 -  2, e 3, del DPR n. 737 del 1981).

In particolare, nella predetta nota della Questura di Roma, risulta che <alle h 12.00 del giorno 8.8.1998 la @@@@@@@, comandata in servizio di o.p. dalle successive h 19.00 sino a cessate esigenze, contattava il Dirigente dell’Ufficio di appartenenza per comunicargli che, nonostante quanto previsto dall’Ordine di servizio, non avrebbe indossato l’uniforme. Al riguardo, il Dr. @@@@@@@ le ribadiva l’inderogabilità dell’uso dell’uniforme per quel tipo di servizio e lei affermava di non sentirsi a proprio agio in divisa, tanto che, piuttosto di indossarla, avrebbe chiesto visita medica. Alle h 19.00 la @@@@@@@ non si presentava omettendo anche di comunicare le relative diagnosi e prognosi nonché di produrre la certificazione medica>.

La ricorrente ha presentato nella stessa data le giustificazioni.

Nella seduta del 21.11.1998 si è pronunciata la Commissione consultiva che ha giudicato la @@@@@@@ responsabile disciplinarmente in quanto <di fronte a un ordine di servizio a firma del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza ha omesso di intraprendere il servizio pur informandone l’Ufficio adducendo di non sentirsi bene senza però produrre idonea certificazione sanitaria al riguardo>.

Con l’atto del Questore di Roma del 21.11.1998, notificato alla ricorrente in data 26.11.1998, cat.B.1 A n.@@@@@@@, le è stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo per la seguente mancanza: <comandato in servizio di ordine pubblico, prima rappresentava al proprio dirigente che non avrebbe indossato l’uniforme e successivamente non espletava quel servizio e si annunciava ammalato, senza produrre idonea certificazione medica al riguardo>.

Con il presente ricorso l’interessata – impugnando il provvedimento disciplinare - deduce i seguenti motivi di diritto:

  1. Violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione.

In data 12.3.1999 si è costituita controparte che, in data 11.2.2009 e 27.2.2009, ha depositato documenti e memoria.

Con ord. n. 915/1999 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Il ricorso è infondato.

Nel ricorso la @@@@@@@ – premettendo che lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti del dipartimento di P.S. è regolato dagli Accordi sindacali (in data 20.7.1995 e 12.6.1997) che prevedono lo strumento dello straordinario “programmato” - sostiene che l’ordine di servizio per lo svolgimento del lavoro straordinario per il giorno 8.8.1998, a lei impartito, sarebbe illegittimo in quanto : <il servizio di ordine pubblico avrebbe potuto essere più efficacemente organizzato attraverso il regolare ordine di servizio del giorno prima con la previsione del personale comandato in orario di servizio ordinario>; peraltro, lei <già da qualche giorno aveva rappresentato di non sentirsi molto bene dichiarandosi indisponibile a svolgere lavoro straordinario>.

Pertanto, la ricorrente esclude che il proprio comportamento possa essere stato connotato da contraddittorietà o negligenza professionale e, per gli stessi motivi, precisa di non essere tenuta a fornire alcun certificato medico a giustificazione della sua assenza per la data indicata.

Controparte replica, con la memoria depositata in data 27.2.2009, nella quale precisa che la variazione apportata dal dirigente del Commissariato di P.S. di @@@@@@@ all’ordine di servizio n. 220 dell’8.8.1998, (per effetto della quale l’Ispettore capo @@@@@@@ avrebbe dovuto svolgere servizio di ordine pubblico, per il concerto musicale del cantautore ---, in data 8.8.1998 nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e la fine del concerto) non è stata tempestivamente impugnata e quindi è divenuta inoppugnabile.

Il ricorso non si appalesa meritevole di accoglimento sottraendosi il procedimento contestato alle censure prospettate in questa sede.

In linea generale, si ricorda che il potere discrezionale delle P.A. è assai ampio nell'apprezzare le varie ipotesi disciplinari e al giudice amministrativo non è consentito di ripercorrere l'intera formazione del provvedimento sanzionatorio ivi compresa soprattutto la valutazione degli illeciti una volta ricostruiti nella loro realtà.

Ciò precisato, va rilevato in ogni caso che la valutazione dei fatti contestati ad un appartenente dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai fini della loro rilevanza disciplinare, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione stessa, sicché, fatte salve le ipotesi di manifesta irrazionalità o sproporzione, non vi è spazio per il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di comminare una determinata sanzione disciplinare (tra le tante, C.S., Sez. VI, 21.2.2007 n. 926 e 29.3.2007 n. 1455).

Dagli atti di causa, emerge in modo incontestato che:

a) la ricorrente ha, sostanzialmente, omesso di ottemperare all’ordine di servizio emanato dal superiore gerarchico; né ha provveduto ad impugnarlo tempestivamente (come sostenuto dalla difesa erariale);

b) in ogni caso, è anche mancata la giustificazione dell’assenza; infatti, la @@@@@@@ non ha prodotto la documentazione medica relativa alla sua asserita indisposizione.

Infine, non si condivide neanche la prospettazione relativa all’organizzazione del lavoro in quanto – comunque – ad avviso del Collegio l’Amministrazione di Polizia ben può, eventualmente, derogare alla disciplina del lavoro straordinario contenuto negli accordi sindacali, in presenza di particolari ed indifferibili esigenze organizzative.

In definitiva, le circostanze fattuali appaiono al Collegio sufficienti a costituire idonei presupposti del provvedimento impugnato e anche la scelta operata - di applicazione della sanzione della pena pecuniaria – può essere considerata adeguata e legittima.

In altre parole, non può validamente contestarsi sulla scorta delle risultanze in atti che i fatti addebitati sono stati puntualmente indicati ed evidenziano la configurabilità dì un comportamento da qualificarsi come non corretto, specie in una prospettiva incentrata sull'esistenza dei doveri che incombono su di un funzionario chiamato per istituto a funzioni quanto mai delicate.

Da tutto quanto precede emerge che i fatti contestati alla ricorrente, se pure di lieve entità, possono assumere rilievo in sede disciplinare, come appunto avvenuto, essendo evidentemente prevalente l'esigenza di pubblico interesse cui è preordinato il potere di esplicazione del potere disciplinare della P.A..

In ultimo, il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha inflitto alla dipendente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria risulta congruamente motivato anche con il rinvio per relationem alla documentazione ivi specificatamente citata, (con particolare riferimento alla contestazione degli addebiti, alle giustificazioni presentate e al parere della Commissione consultiva in data 21.11.1998).

Pertanto, nessun rilievo di illogicità ed irragionevolezza può riscontrarsi nel procedimento conclusosi con l'impugnata sanzione disciplinare e risulta idoneamente motivato il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio nei confronti della ricorrente sulla considerazione di una rilevante negligenza in servizio.

In conclusione, poiché nel caso di cui trattasi la sanzione della pena pecuniaria deve ritenersi correttamente adottata sulla base dei fatti contestati all'interessata, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  12.3.2009.