REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II  
 

Registro Sentenze: 40/2008

            Registro Generale: 621/2006

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO MOZZARELLI Presidente 

ALBERTO PASI Cons. , relatore

UGO DI BENEDETTO Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 12 Luglio 2007

Visto il ricorso 621/2006 proposto da:

...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....

rappresentato e difeso da:

APOLLINARO AVV. SABRINA

con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MONTELLO,17

presso PIRONACI AVV. NADIA

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, non costituito

e

REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

rappresentata e difesa da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4

per l'annullamento

  1. del provvedimento Prot. Nr. 1562/81-7-1986-I, emesso Regione Carabinieri Emilia Romagna, SM – Ufficio Personale, in data 7 marzo 2006 e notificato il 27 marzo 2006 con cui è stato disposto il trasferimento “d’autorità” per incompatibilità ambientale dell’App. Sc. in s.p. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... dal Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di ...omissismsmvld.... ove è effettivo quale addetto alla Stazione CC di ...omissismsmvld.... (FC) quale addetto, senza alloggio di servizio;
  2. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o connesso al precedente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

Relatore il Cons. Alberto Pasi;

Uditi alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;

FATTO E DIRITTO

L’Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., in servizio presso il Nucleo Reparto Operativo di ...omissismsmvld.... ed impiegato prevalentemente in attività di polizia giudiziaria, con provvedimento 7 marzo 2006 della Regione Carabinieri Emilia Romagna è stato trasferito alla Stazione CC di ...omissismsmvld.... (FC) per incompatibilità ambientale, per avere avvisato telefonicamente alcuni indagati – per traffico di stupefacenti – che i loro telefoni erano sottoposti ad intercettazione.

Né dall’indagine amministrativa, né dal procedimento penale in corso, sono emersi elementi di coinvolgimento con gli indagati, e sono allo stato sconosciute e soltanto ipotizzate (futili motivi, scherzo ai colleghi o altro…) le ragioni di tale comportamento, che, secondo le risultanze istruttorie, avrebbe determinato gli indagati a disfarsi delle loro schede telefoniche (circostanza peraltro contestata dall’interessato).

Con l’epigrafato ricorso l’App. ...omissismsmvld.... ha impugnato il provvedimento di trasferimento rilevandone la marcata lesività in quanto ...omissismsmvld.... si trova a ben 75 km da ...omissismsmvld.... ed è mal collegata, e poiché egli sostiene il pagamento di un mutuo di ben 950 euro mensili, contratto per l’acquisto dell’abitazione propria e della famiglia (in Riccione), che è composta dalla moglie (dipendente USL) e di tre figli in età scolare, mentre nella sede di destinazione egli non disporrà di alloggio di servizio, circostanze tutte che il provvedimento avrebbe trascurato di considerare.

L’istanza cautelare è stata respinta per ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico.

Resistente l’Amministrazione, la causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, genericità ed astrattezza della motivazione, violazione della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna, mancata valutazione dei precedenti di carriera e della entità del sacrificio imposto.

La giurisprudenza è costante nell’escludere i trasferimenti per incompatibilità ambientale, in quanto ordini, dall’onere di comunicazione dell’avvio procedimentale. In particolare questo TAR (14.4.2005, n. 765) ha concordato che in tale fattispecie l’informativa sarebbe inutile, trattandosi di valutare circostanze obbiettive, che prescindono da qualsiasi addebito di responsabilità. Per la stessa ragione non è affatto pertinente alla fattispecie il principio di presunzione di non colpevolezza in pendenza del procedimento penale: il fatto che secondo l’Amministrazione determina incompatibilità ambientale è pacifico, a prescindere dalla sua eventuale rilevanza penale (questa soltanto “sub iudice”), dalle ragioni soggettive che lo hanno determinato e dalle sue eventuali conseguenze sull’indagine in corso (questi soltanto contestati dal ricorrente).

Ciò che conta, nella valutazione dell’Amministrazione, è che l’episodio è comunque idoneo ad alterare il rapporto di fiducia con i colleghi e con l’Autorità Giudiziaria che utilizza il reparto, e quindi a creare quella difficoltà di impiego del ricorrente che integra appunto l’incompatibilità ambientale. Il rilievo di tale alterazione del rapporto di fiducia costituisce il nucleo sostanziale della motivazione, che pertanto, contrariamente all’assunto ricorrente, è concreta e specifica.

Infine, risulta dalla proposta di trasferimento (21 febbraio 2006, n. 1562/81-6-1986) che la situazione personale dell’App. ...omissismsmvld.... è stata dallo stesso rappresentata in sede di rapporto, ed è stata valutata compatibilmente con la ricognizione delle sedi disponibili in Emilia Romagna, che non siano dipendenti dal Comando di ...omissismsmvld....; né il ricorrente ha mai indicato destinazioni per lui meno gravose di ...omissismsmvld.... (FC) aventi le medesime caratteristiche (ubicazione nella Regione e non dipendenza dal Comando di ...omissismsmvld....).

Quanto alla dedotta omessa valutazione dei precedenti di carriera, è sufficiente considerare la loro irrilevanza, trattandosi di valutare una incompatibilità ambientale attuale, senza alcuna finalità sanzionatoria (solo in tal caso il giudizio complessivo sulla entità della sanzione potrebbe essere influenzato dalla considerazione del comportamento anche precedente al fatto addebitato).

Con successiva memoria, depositata il 26 maggio e il 14 giugno 2007, il ricorrente ha introdotto nuove censure, attinenti ad assunti erronei presupposti dell’atto impugnato (relativi alle proprie motivazioni soggettive ed al suo comportamento successivo all’episodio), e ad una presunta finalità punitiva del provvedimento, la cui origine sarebbe da ricercare in circostanze precedenti.

A prescindere dalla irrilevanza dei primi, di cui già si è detto, trattasi di censure nuove e inammissibili perché introdotte con memoria non notificata.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, Bologna, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rimborsare le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila) in favore dell’Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 12 luglio 2007.

Presidente

Cons. Rel. Est.

Depositata in Segreteria in data 17.01.08

Bologna, 17.01.08

                                                                    Il Segretario 
 

N.R.G.  «RegGen»