REPUBBLICA  ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

@@@@@@

SEZIONE I  
 

Registro Sentenze: 465/2008

Registro Generale: 283/2006  
 

nelle persone dei Signori:


 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 
 

Sul ricorso 283/2006 proposto da:

@@@@@@ @@@@@@

rappresentato e difeso da:

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con domicilio eletto in @@@@@@

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presso

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contro

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI @@@@@@

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in @@@@@@

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presso la sua sede;

e nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO n.c.

per l'annullamento

della sanzione disciplinare n. 727/2.8/Pers. a firma del Questore irrogata il 16.12.2005 e notificata al ricorrente in data 28.12.2005 a seguito di contestazione n. 314/2.8/Pers. a firma del Questore, emanata il 27.6.2005;

per quanto occorrer possa di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al precedente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Sergio Fina;

Udito, alla pubblica udienza del 31.1.2008, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

E’ impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Polizia di Stato in data 16.12.2005 con il quale è stata inflitta al ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, la sanzione del richiamo scritto.

Con duplice motivo si lamenta l’eccesso di potere per contraddittorietà, errore e travisamento, illogicità e ingiugiustizia manifesta e inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art.103 del D.P:R. n. 3/1957.

Rileva in particolare, il ricorrente, che dal contenuto delle relazioni di servizio depositate dai superiori gerarchici a seguito dell’episodio contestato, non appare ricostruibile in modo oggettivo la condotta posta in essere dal manchevole nella circostanza e che inoltre la valutazione di tale comportamento si rivela sproporzionata rispetto al reale andamento dei fatti costituiti dall’essersi allontanato dall’ufficio soltanto dopo aver superato ampiamente l’orario previsto.

Precisa, inoltre, l’interessato, che la contestazione degli addebiti deve avvenire tempestivamente e non a distanza, come nel caso in esame, di quaranta giorni dallo svolgimento dei fatti.

Le doglianze non risultano fondate.

L’art. 4 p. 10 del D.P.R. n. 737/1981 dispone che la sanzione della pena pecuniaria può essere inflitta, tra gli altri casi, per mancanze connesse ad ipotesi di grave negligenza in servizio, salvi i casi di circostanze attenuanti previsti dal successivo art. 13 del decreto, nei quali può essere adottata, come nel caso in esame, una misura sanzionatoria meno grave.

Ora  è indubbio che un comportamento, come quello rilevato, consistente in una interruzione della prestazione di lavoro non autorizzata, assunto nello svolgimento del servizio e dunque a quest’ultimo strettamente connesso sia da considerarsi pregiudizievole per l’ordinario funzionamento dell’attività operativa nel suo insieme e rientri nell’ipotesi della grave negligenza in servizio.

La riferita circostanza secondo cui l’interessato si sarebbe volontariamente allontanato dalla sede della squadra mobile soltanto al termine del previsto orario lavorativo, cioè alle ore 14.00, non esime il medesimo dalle responsabilità ascrittegli stante l’ordine da quest’ultimo ricevuto di rimanere a disposizione dei superiori gerarchici per ultimare un’operazione in corso e la prevalenza, segnatamente in un Corpo di Polizia, delle esigenze operative e quindi dell’interesse pubblico rispetto ai diritti del singolo.

In tale quadro non appare ingiustificata e sproporzionata l’adozione della sanzione del richiamo scritto posto che il senso del dovere e della disciplina costituiscono per gli appartenenti ad un corpo militarizzato, come la Polizia di Stato, dei caposaldi essenziali nell’assolvimento dei compiti istituzionali.

Dal contenuto del provvedimento si evince che l’organo disciplinare ha supportato la propria decisione con congrui elementi giustificativi rendendo palesi i presupposti in fatto ed in diritto posti a base della stessa.

Di qui l’insussistenza degli ulteriori vizi di eccesso di potere prospettati nel ricorso.

Quanto alla ritenuta tardiva contestazione degli addebiti va detto che tale essenziale atto del procedimento disciplinre deve essere compiuto con sollecitudine e nel rispetto degli accertamenti preliminari, ma non è ancorato ad alcun termine di carattere perentorio.

In conclusione il ricorso in quanto infondato deve essere respinto.

Le spese considerata la natura delle questioni trattate possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – @@@@@@, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in @@@@@@, nella Camera di Consiglio del 31.1.2008. 
 


 

Depositata in Segreteria in data 22.2.2008

@@@@@@ li 22.2.2008

      Il Segretario

      f.to
 

 
 

N.R.G.  283/2006



 

N.R.G.  «RegGen»