R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A N. 248/2007    Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 12/2007    Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sentenza

depositata

28. 06. 07

 
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano  
costituito dai magistrati:  

 
 

Marina ROSSI DORDI - Presidente

Anton WIDMAIR  - Consigliere

Hugo DEMATTIO  - Consigliere

Luigi MOSNA  - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2007

presentato da

........., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Agostini e Antonio Celeghin, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, Via A. Alagi n. 30, giusta delega a margine del ricorso,              - ricorrente -

c o n t r o

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione di II Grado per i procedimenti disciplinari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, sono domiciliati,                - resistenti -

per l'annullamento

del provvedimento della Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria, istituita presso il Ministero della Giustizia, n. 1/2006 pubblicato in data 13.10.2006 e comunicato il 27 ottobre successivo.

Visto il ricorso notificato il 27.12.2006 e depositato in segreteria il 17.01.2007 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Ministero dell’Interno - Commissione di II Grado per i procedimenti disciplinari  dd. 08.01.2007;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 06.06.2007 il consigliere Luigi Mosna ed ivi sentito l’avv. M. Agostini per la ricorrente e l’avv. G. Denicolò per il Ministero della Giustizia – Ministero dell’Interno - Commissione di II Grado per i procedimenti disciplinari;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento, con provvedimento di data 24.12.2005, promuoveva azione disciplinare nei confronti della dott.ssa ....., Commissario Capo della Polizia di Stato e Dirigente del Commissariato di P.S di .......

Alla ricorrente venivano contestati i seguenti addebiti:

  1. “avere in ...omissismsmvld...., verso le ore 17,15 dell’otto settembre 2005, nella sua qualità di dirigente del locale Commissariato di P.S., per colpa, in particolare trascurando negligentemente di predisporre, nonostante le precise raccomandazioni impartitele in tal senso più volte, fin dalla mattina dal vice Questore di Bolzano, ......, un adeguato e continuo servizio di vigilanza e custodia nei confronti di ..... che si trovava in stato di fermo nella stanza n. 203, al secondo piano del Commissariato, siccome gravemente indiziata del delitto di omicidio aggravato in danno al proprio figlio Julian di anni 4 ed aprendo imprudentemente la finestra di tale stanza, dalla quale, per di più, si allontanava subito senza motivo (lasciandovi all’interno, oltre alla persona fermata, unicamente il medico d’urgenza, dott. Cappello, e il difensore d’ufficio, avv. Kofler), posto in essere condizioni tali da rendere possibile alla ...... di tentare il suicidio gettandosi dalla finestra aperta;
  2. avere, in più occasioni, sempre quale dirigente del Commissariato di P.S di ....., in un arco di tempo compreso tra il febbraio 2004 e il settembre 2005, per colpa consistita in negligenza e inosservanza di legge (art. 347 c.p.c.), non ottemperando all’obbligo di riferire senza ritardo al pubblico ministero le notizie di reato, in particolare –come risulta dalle note del Procuratore della Repubblica di Bolzano n. 324/05, 2168/05 e 2168/05, rispettivamente in data 08.02.05, 07.09.05 e 26.09.05- provvedendo a trasmetterle con gravi ritardi e spesso mancanti di qualsiasi atto di indagine o, tutt’al più, corredati da indagini a dir poco insufficienti, ovvero, in occasione (querela di .......), omettendo addirittura di trasmetterla”.

La Commissione disciplinare istituita presso la Corte di Appello di Trento, con decisione di data 27.02.2006, riteneva la dott.ssa ....... colpevole degli addebiti di cui ai capi a e b, quest’ultimo limitatamente ai ritardi specificati nella missiva del 07.09.2005, e le infliggeva la sanzione della censura.

Avverso la decisione la ricorrente interponeva ricorso alla Commissione disciplinare di secondo grado, che, con provvedimento del 10.07.2006, confermava quella di primo grado.

Quest’ultima decisione è oggetto del presente giudizio.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

A) Con riferimento al capo della decisione impugnata relativo alla contestazione disciplinare sub a):

1)-nullità o annullabilità per incompetenza assoluta o relativa delle Commissioni disciplinari di cui agli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 271 del 28.07.1989 alla irrogazione della sanzione disciplinare per i fatti di causa;

2)-eccesso di potere per illogicità manifesta: intervenute rinuncia all’azione disciplinare;

3)-illegittimità e conseguente annullabilità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione (violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990) in ordine alla riconducibilità delle mansioni svolte a funzioni di polizia giudiziaria;

4)-illegittimità del provvedimento per violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990) per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie.

Eccesso di potere per carenza di attività istruttoria sui punti decisivi della controversia;

5)-illegittimità del provvedimento per omessa e/o insufficiente motivazione; violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990);

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o illogicità manifesta e/o violazione dei criteri ermeneutica di logica e non contraddizione;

6)-illegittimità del provvedimento per omessa e/o insufficiente motivazione; violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990).

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o illogicità manifesta e/o violazione dei criteri ermeneutica di logica e non contraddizione.

B) Con riferimento al capo della decisione impugnata relativo alla contestazione disciplinare sub b):

eccesso di potere per carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta.

Illegittimità del provvedimento per omessa e/o insufficiente motivazione; violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990).

Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura di Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 06 giugno 2007, dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

La decisione impugnata si riferisce a due addebiti, distinti ed in nessun modo tra loro collegati o, comunque, collegabili. È, quindi, necessario procedere all’esame separato di ciascuna contestazione.

A) Con riferimento al capo della decisione impugnata relativo alla contestazione disciplinare sub a).

Con il primo motivo viene dedotta l’incompetenza delle Commissioni disciplinari di cui agli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 271 del 28.07.1989, ritenendo che il relativo procedimento disciplinare non possa trovare applicazione al caso trattato. Ciò in quanto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento non sarebbe stato competente a promuovere l’azione disciplinare prevista dall’art. 17 del precitato D.Lgs. n. 271 nei confronti della dott.ssa .......

La fondatezza del ricorso in ordine al capo della decisione impugnata relativo alla contestazione disciplinare sub a) rende, peraltro, superfluo l’esame della censura da parte del Collegio.

Con il secondo motivo la ricorrente evidenzia che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nel rassegnare le proprie conclusioni avanti alla Commissione disciplinare di secondo grado, ha chiesto, in via subordinata, “il proscioglimento della stessa per difetto di colpa o negligenza”; ritiene che tale richiesta debba essere intesa come “implicita rinuncia all’azione disciplinare” e che, conseguentemente, essendo venuta meno la materia del contendere, la Commissione non avrebbe potuto pronunciarsi sul punto relativo al primo addebito.

Risulta, invero, dal verbale di udienza celebratasi in data 08.06.2006 presso la precitata Commissione (doc. in atti) che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, in via principale, “non doversi procedere nei confronti della dottoressa ......., non ravvisando nel fatto oggetto dell’incolpazione gli estremi di alcun addebito disciplinare sanzionabile a mente dell’art. 16 Disp. Att. c.c.p., ed, in via subordinata, il proscioglimento dell’incolpata non ravvisando gli estremi di colpa o negligenza rilevanti”.

L’Avvocatura dello Stato controdeduce che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non abbia rinunciato all’azione disciplinare, in quanto lo stesso, quale parte appellata e non appellante in secondo grado, non disponeva più dell’azione disciplinare esercitata in primo grado dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento con successo, seppur parziale (per mancato accoglimento della sanzione richiesta, più grave di quella comminata); ritiene, quindi, che le conclusioni formulate dal Procuratore Generale in sede di appello riguardino il merito dell’imputazione e che le stesse, conseguentemente, avrebbero potuto essere accolte o meno dalla Commissione disciplinare di secondo grado.

Pur nella condivisione dell’assunto dell’Avvocatura dello Stato, occorre, tuttavia, procedere alla valutazione della precitate conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed alla loro rilevanza nella questione all’esame, con riferimento al sesto motivo (A/6) del ricorso, con il quale, tra l’altro, si censura il provvedimento, relativamente al primo addebito contestato, per omessa e/o insufficiente motivazione nella valutazione della “sussistenza o meno di un comportamento colposo” della dott. ......

A tal fine, innanzitutto, è necessario ricordare che nel pubblico impiego (come nel caso de quo), il titolare dell’azione disciplinare non dispone di quella discrezionalità nell’esercizio della stessa che, invece, nel rapporto lavorativo privatistico, possiede il datore di lavoro.

Infatti, mentre quest’ultimo ha il diritto potestativo di esercitare o meno l’azione disciplinare, potendo rinunciare ad essa come pure soprassedere all’applicazione della sanzione anche per ragioni di mera opportunità, nel settore pubblico la discrezionalità dell’azione disciplinare (oltre, entro certi limiti, alla previsione della sanzione da applicare) è limitata alla valutazione se un dato comportamento possa avere o meno rilevanza disciplinare nei casi in cui questa sia obbiettivamente incerta e, quindi, di fatto, solamente con riguardo alle infrazioni meno gravi.

Ed è sotto questo profilo che, a parere del Collegio, vanno interpretate le conclusioni formulate dal Procuratore Generale in sede di appello.

Innanzitutto, in via principale, non ravvisa “nel fatto oggetto dell’incolpazione gli estremi di alcun addebito disciplinare sanzionabile a mente dell’art. 16 Disp. Att.c.c.p.”.

Tenuto conto che la norma richiamata assoggetta a sanzioni disciplinari, per quanto qui di interesse, “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo---violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria---“, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è giunto al convincimento che la dott. ......non abbia compiuto alcuna violazione di dette disposizioni o che, comunque, il suo comportamento non possa assumere rilevanza ai fini disciplinari.

In subordine, detto Procuratore Generale, ritiene, comunque, insussistenti, o, in ogni caso, non ravvisabili “gli estremi di colpa o negligenza rilevanti”, con conseguente logica e corretta richiesta di proscioglimento della stessa.

In altri termini si tratta di una presa d’atto da parte di chi sostiene l’accusa che questa non ha più ragion d’essere e che viene a cadere per carenza dei suoi necessari presupposti, costituiti dalla violazione di norme, oppure dalla rilevanza disciplinare del comportamento, come pure dalla mancanza nell’incolpata di colpa o negligenza tali da poter assumere rilevanza disciplinare.

Questo convincimento e presa d’atto, presupposti delle conclusioni del Procuratore Generale, per quanto non vincolanti per la Commissione disciplinare di secondo grado, avrebbero dovuto, tuttavia, essere oggetto di attenta valutazione da parte della stessa; valutazione che avrebbe dovuto esplicitarsi in puntuale e precisa motivazione atta ad invalidare le conclusioni stesse - atteso che la Commissione aveva ritenuto di discostarsene nella propria decisione - facendo, peraltro, esplicito riferimento alle medesime, onde palesare che vi era stata la precitata valutazione.

Un tanto non si rinviene nel provvedimento impugnato, che, conseguentemente, appare affetto dal vizio di omessa e/o insufficiente motivazione nella valutazione della “sussistenza o meno di un comportamento colposo” della dott. ..... denunciato con il sesto motivo.

Nè si può sostenere che la Commissione disciplinare di secondo grado non aveva l’obbligo di esplicitare le ragioni che l’hanno indotta a disattendere le conclusioni del Procuratore Generale, richiamando le norme che regolano il processo penale, in quanto il procedimento avanti entrambe le Commissioni disciplinari è amministrativo ed anche le stesse sono organi amministrativi, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 394/1998. A tale proposito si evidenzia che la stessa Avvocatura dello Stato, richiamando la precitata decisione della Corte, qualifica il ricorso alla Commissione disciplinare di secondo grado come un ricorso gerarchico improprio, seppur al fine di sostenere l’applicazione del principio della necessaria corrispondenza dei motivi del ricorso amministrativi e quelli del ricorso giurisdizionale.

Conseguentemente, trattandosi di un ricorso amministrativo che è stato deciso da un’autorità amministrativa, sia alla procedura che all’organo decisionale trovano piena applicazione i principi stabiliti dal diritto amministrativo, tra i quali l’obbligo di motivazione precisa, puntuale e convincente, in presenza, nel corso del procedimento, di una valutazione confliggente con la decisione finale assunta.

Sul punto il ricorso è, quindi, fondato e va, conseguentemente, accolto.

B) Anche con riferimento al capo della decisione impugnata relativo alla contestazione disciplinare sub b), ossia alla contestazione dei ritardi specificati nella missiva del 07.09.2005, il gravame merita accoglimento in relazione al difetto di istruttoria da parte della Commissione disciplinare di secondo grado, come dedotto nel ricorso con la censura B/1).

Per quanto di interesse ai fini della decisione, occorre premettere che la contestazione si riferisce a ritardi nella trasmissione di notizie di reato dal Commissariato P.S. di ......., di cui la dott. ..... è dirigente, alla Procura della Repubblica di Bolzano.

La ricorrente, sia avanti alla Commissione disciplinare di primo che di secondo grado, aveva giustificato i contestati ritardi addebitandoli al cattivo funzionamento del sistema informatizzato predisposto da detta Procura per ricevere le notizie di reato.

In particolare, nella memoria difensiva della dott. ......di data 21.02.2005 nel procedimento avanti alla Commissione disciplinare di primo grado (in atti), dopo la precisazione che per il deposito delle informative presso la Procura di Bolzano doveva essere seguita una procedura denominata Archimod, ai sensi della quale i dati relativi alle notizie di reato venivano inseriti su supporto informatico fornito dalla stessa Procura  e che “il supporto viene inviato in procura unitamente alle informative ossia con il supporto cartaceo”, a pag. 12, si legge testualmente che: “2) Dalla primavera del 2005, presso il Commissariato di ...... cominciarono a verificarsi seri problemi nell’inserimento dei dati tramite la procedura Archimod, dovuti ad un mal funzionamento del computer, posto che lo stesso non permetteva di memorizzare, in modo corretto, i dati inseriti sul supporto informatico e quindi tali dati non venivano letti dal sistema della Procura. Tale malfunzionamento comportava la necessità di reinserire di nuovo tutti i dati in quanto solo attraverso questo sistema la segreteria della procura accetta le comunicazioni di notizie di reato.

3) In altri termini le informative che la Procura non poteva scaricare venivano riconsegnate senza alcun timbro e quindi la procedura doveva necessariamente ripartire presso il Commissariato con il tentativo di reinserimento dei dati. Per tale ragione, nei casi di specie, non esiste alcuna comunicazione di avvenuto deposito. Poteva capitare, ed è capitato frequentemente, che, ricaricati i dati, la Procura non riuscisse nuovamente a scaricarli dovendo restituire di nuovo il tutto e così via”.

Nella stessa memoria, su queste circostanze, a detta Commissione era stata richiesta, in via istruttoria, l’ammissione di prova testimoniale indicando, come testi, vari addetti al Commissariato di .....; prova, peraltro, che non essendo stata ammessa dalla Commissione di primo grado, è stata riproposta in sede di appello, tuttavia, anche in tale sede, senza successo.

All’udienza di discussione del 10.07.2006 avanti alla Commissione di secondo grado sono state prodotte dalla ricorrente le relazioni di tre addetti al Commissariato P.S. di ...., delle quali due sono state dimesse dall’Avvocatura dello Stato anche nel presente giudizio e precisamente quella di data 06.07.2006, a firma dell’Ispettore ....., e quella di data 08.07.2006, a firma del Vice Intendente......

Dalle precitate note risulta, tra l’altro, che gli addetti alla Procura di Bolzano, non riuscendo a scaricare i dati dal programma Archimod, restituivano anche le informative, ossia i supporti cartacei, “assicurandosi prima che tra le informative non vi fossero in mezzo atti urgenti o da convalidare”, come testualmente precisato nella relazione di data 06.07.2006, a firma dell’Ispettore .......

Sul punto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano - in riscontro all’ordinanza istruttoria del 08.06.2006 della Commissione di secondo grado, con cui la stessa chiedeva informazioni al suddetto Procuratore - con nota del 19.06.2006, tra l’altro, precisava testualmente che: “Non è possibile accertare, a distanza di tempo, se le informative di cui alla mia nota n. 2168/2005 di protocollo del 07.09.2005 siano state presentate in forma meramente cartacea prima dell’effettiva presa in carico in procura e restituite per problemi al sistema informatico Archimod presso il Commissariato P.S. di ...omissismsmvld....”.

Orbene, la Commissione di secondo grado non ha effettuato alcuna ulteriore attività istruttoria sulla circostanza, omettendo anche di ammettere le prove testimoniali offerte dalla dott. .......; circostanza che, a parere del Collegio, era determinante ai fini della decisione, in quanto non pare giuridicamente sostenibile che notizie di reato fornite tempestivamente, anche se solo su supporto cartaceo (le cd. informative) e non tramite un sistema informatico, non possano considerarsi sufficienti per adempiere all’obbligo di legge.

Conseguentemente, in relazione al secondo capo di imputazione, la decisione censurata risulta viziata per carenza istruttoria e, quindi, va annullata.

In conclusione il ricorso è fondato e va accolto su entrambe le contestazioni, per le quali alla dott. ..... è stata comminata la sanzione della censura, con conseguente annullamento in toto del provvedimento impugnato.

La complessità della fattispecie all’esame giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nulla per quanto concerne il contributo unificato, essendo la ricorrente esente ai sensi della L.n. 533/1973, trattandosi di materia relativa al pubblico impiego.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Nulla per quanto concerne il contributo unificato, in quanto esente.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06.06.2007.

    IL PRESIDENTE                                                        L'ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI           Luigi MOSNA 
 

/br/ic

N. R.G. 12/2007