R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A N. 216/2008    Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.    289/2007    Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sentenza

depositata

21.06.2008

 
Sezione Autonoma per la Provincia di @@@@@@@@  
costituito dai magistrati:  

 
 

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 289 del registro ricorsi 2007

presentato da

@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti .., giusta mandato speciale a margine del ricorso,                     - ricorrente -

c o n t r o

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato,                                                                                  - resistente -

e nei confronti di

@@@@@@@@ @@@@@@@@,                                                   - non costituito -

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente della Polizia stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno di @@@@@@@@ n. prot. .... del 3.7.2007, notificato il 9.7.2007, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della “pena pecuniaria” e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa – per quanto di ragione – la contestazione degli addebiti del 4.4.2007.

Visto il ricorso notificato il 18.10.2007 e depositato in segreteria il 6.11.2007 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno dd. 19.10.2007;

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 27.02.2008 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. A. Agethle per il ricorrente; nessuno si è presentato per il Ministero dell’Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso notificato in data 18.10.2007 il signor @@@@@@@@ @@@@@@@@, sovrintendente della Polizia di Stato in forza alla Sezione Polizia Stradale di @@@@@@@@, impugna il provvedimento in epigrafe con il quale è stata irrogata al medesimo la sanzione disciplinare della “pena pecuniaria”, nella misura di un trentesimo, in applicazione dell’art. 4, punto 4, del D.P.R. 25.10.1981, n. 737.

Si premette che in data 12.01.2007 perveniva all’Ufficio di appartenenza del signor @@@@@@@@ un atto di pignoramento presso terzi in forza della sentenza n. 76/2006 del Tribunale di @@@@@@@@, munita della clausola esecutiva in data 02.11.2006, per l’importo di Euro 36.748,05 per capitale, interessi e spese.

Successivamente, in data 19.03.2007, perveniva anche l’ulteriore provvedimento con il quale il suddetto Tribunale disponeva a carico del ricorrente la liquidazione delle spese processuali nell’importo di Euro 1.071,24 e l’assegnazione al creditore procedente di un quinto delle competenze retributive nette e, nel caso di cessazione del rapporto, del trattamento di fine rapporto, fino a concorrenza dell’importo precettato, maggiorato degli accessori e del suddetto importo relativo alla liquidazione delle spese processuali.

Avverso la sentenza n. 76/2006 dd. 13.09.2006 del Tribunale di @@@@@@@@ – Sezione distaccata di .... l’interessato proponeva appello con atto dd. 06.09.2007.

A causa del citato atto di pignoramento, l’amministrazione resistente instaurava nei confronti dell’interessato un procedimento disciplinare che si concludeva con l’emanazione dell’impugnato provvedimento.

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente motivo di impugnazione:

“Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 4, punto 4, del D.P.R. 737/1981) ed eccesso di potere per carenza di presupposti per erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto – difetto di istruttoria”.

Con comparsa dd. 19.10.2007 si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno che, con successiva memoria difensiva dd. 14.01.2008, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 27.02.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 4, n. 4, del D.P.R. 25.10.1981, n. 737 ed eccesso di potere sotto vari profili.

Le censure non hanno pregio.

L’art. 4, n. 4, del D.P.R. n. 737/1981 stabilisce che viene punito con la sanzione pecuniaria, consistente nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, “il contrarre debiti senza onorarli…”.

Il bene protetto dalla suddetta previsione è la dignità ed il prestigio della Polizia di Stato che può essere lesa o messa in pericolo dall’inadempimento dell’interessato che, pertanto, deve ponderare adeguatamente l’assunzione di obbligazioni pecuniarie con riferimento ai mezzi finanziari di cui dispone, e comunque deve porre in essere un comportamento ispirato a principi di lealtà nel relativo adempimento, così da tutelare l’amministrazione di appartenenza dal discredito che su di essa potrebbe derivare dal comportamento dei propri dipendenti (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 19.04.2006, n. 2890).

Nel caso di specie, il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente è stato avviato in seguito alla sentenza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di @@@@@@@@ - Sezione distaccata di ... n. ../2006 ed al provvedimento del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di @@@@@@@@ dd. 08.03.2007 di pignoramento presso terzi (Ministero dell’Interno – Polizia di Stato – Questura di @@@@@@@@, Ufficio Amministrativo e Contabile) di un quinto delle competenze retributive nette dell’esecutato e del trattamento di fine rapporto spettante in caso di cessazione del rapporto stesso, fino a concorrenza dell’importo precettato, maggiorato degli accessori e delle spese processuali.

Pertanto, l’impugnato provvedimento scaturisce dall’esito del procedimento disciplinare con il quale è stata contestata proprio la fattispecie tipicizzata di cui all’art. 4, n. 4, del D.P.R. n. 737/1981.

Né ha certo pregio assumere, come vorrebbe il ricorrente, che, in seguito al provvedimento di pignoramento dd. 08.03.2007 del Giudice dell’Esecuzione, non sarebbe dato più ravvisare la contestata condotta disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4, n. 4, del D.P.R. n. 737/1981, atteso che il medesimo sta attualmente provvedendo ad onorare il debito accertato dal Tribunale di @@@@@@@@ - Sezione distaccata di Brunico con sentenza n. 76/2006.

E’ infatti evidente che il debito viene ad essere onorato soltanto ora in virtù dell’atto di pignoramento presso terzi.

Né appare condivisibile la censura secondo la quale l’amministrazione avrebbe dovuto attendere l’esito del giudizio di appello per instaurare il procedimento disciplinare, poiché la sentenza di primo grado n. 76/2006, come disposto dall’art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti e, inoltre, perché l’art. 11 del D.P.R. n. 737/1981 nulla dispone in riferimento alla connessione del procedimento disciplinare con il procedimento civile, prendendo in considerazione soltanto la connessione tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di @@@@@@@@ - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione dell’Interno; spese che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CAP come per legge.

Nulla per le spese per il controinteressato non costituitosi.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in @@@@@@@@, nella camera di consiglio del 27.02.2008.

    IL PRESIDENTE                                                          L'ESTENSORE

...
 

/ic/br/cc

N. R.G. 289/07