REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro,

Sezione Prima

composto dai Signori Magistrati

...

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso n. 940/06 proposto da ...

contro

la Questura di Cosenza, in persona del Questore legale rappresentante pt, nonché contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro, entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Cosenza del 12 maggio 2006 con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione per la mancanza di cui all’art. 5 n. 4 del d.PR 25 ottobre 1981 n.737;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la memoria della amministrazione intimata;

Udito alla camera di consiglio del 24 aprile 2008 il giudice relatore dott. ...e uditi i difensori delle parti come da verbale;

considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.Lamenta il ricorrente, destinatario dell’epigrafato provvedimento questorile recante la irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della deplorazione, che illegittimamente la amministrazione intimata avrebbe adottato la gravata misura disciplinare nei suoi confronti, in carenza dei presupposti di legge.

Deduce in particolare il ricorrente violazione e falsa applicazione delle disposizioni recate dal dPR 737/81, segnatamente con riferimento alla carenza di correlazione tra gravità dei fatti accertati e sanzione in concreto inflitta, assolutamente ingiustificata a suo dire in rapporto  a quei fatti. Di qui i motivi di gravame articolati sotto i distinti profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere e la richiesta consequenziale di annullamento dell’atto impugnato, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del giudizio.

2.L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

3. All’udienza del 24 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4. Il ricorso va rigettato siccome infondato.

5. L’art. 5 del DPR 25 ottobre 1981 n. 737, recante il Regolamento relativo alle sanzioni disciplinari del persona di pubblica sicurezza, così testualmente dispone: “La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite: 1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri; 2) le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità; 3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno; 4) le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni; 5) gli atti diretti ad impedire o limitare lo esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato; 6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; 7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o dell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile. La deplorazione è inflitta dagli stessi organi di cui all'art. 4.”

5. Nel caso all’esame l’Amministrazione ha inflitto al ricorrente la sanzione della deplorazione ritenendo che nei fatti ascrittigli, oggetto della contestazione del 27 marzo 2006, fossero da ravvisare gli estremi di quelle mancanze così gravemente lesive della dignità della funzione da legittimare l’adozione della impugnata sanzione (di cui al punto 4 del citato art. 5).

6. Il ricorrente contesta sostanzialmente la sanzione applicatagli sotto il profilo dell’adeguatezza, ricorrendo a suo dire al più i presupposti per l’applicazione nei suoi confronti della sanzione di minor gravità del rimprovero scritto.

7. Il Collegio è persuaso che la censura articolata dal ricorrente non meriti condivisione, dato che la valutazione dei fatti operata dalla amministrazione intimata non si presta ad essere emendata per palese irragionevolezza o illogicità o per sproporzione evidente tra fatti contestati e misura sanzionatoria applicata, così come il ricorrente stesso prospetta nell’atto introduttivo del giudizio.

8. Trascura, infatti, il ricorrente di considerare che l’episodio da cui ha preso le mosse l’iniziativa disciplinare conclusasi con l’adozione dell’atto gravato, e cioè il suo diretto interessamento presso i competenti uffici questorili ad una pratica di rilascio di un passaporto in favore di un amico, si è estrinsecato in una condotta pluriarticolata e sotto distinti profili violativa dei doveri di correttezza  cui sono tenuti in generale gli impiegati dello Stato (e, a fortiori, il personale appartenente ai ruoli militari); sicchè a ragione il vulnus arrecato alla dignità della funzione è stato ritenuto dall’autorità preposta all’applicazione della sanzione di entità tale da giustificare la non lieve misura della deplorazione.

Sotto un primo profilo rileva indubbiamente, così come stigmatizzato dal Questore nell’atto impugnato, la circostanza che il ricorrente ha adoperato nell’occorso  toni aggressivi ed arroganti nei confronti di colleghi e superiori ( peraltro la circostanza non è smentita ma anzi è confermata dallo stesso ricorrente, in sede di giustificazioni scritte rese nella sede disciplinare) e, quel che è più grave, che tanto abbia fatto alla presenza del pubblico degli utenti degli uffici della Questura, così arrecando un significativo  pregiudizio all’immagine dei colleghi coinvolti nonché della stessa amministrazione di appartenenza.

Sotto distinto profilo, il Questore non ha mancato di evidenziare che tali reiterati comportamenti offensivi dell’onore e del decoro della funzione e, più in generale, la già di per sé biasimevole attività di “ assistenza” in favore dell’amico interessato ad ottenere in tempi rapidi il rilascio del passaporto, sia stata tenuta dal ricorrente in orario in cui egli avrebbe dovuto attendere ai propri ordinari compiti di istituto. Il che integra un fatto altrettanto disdicevole, come correttamente osservato nel provvedimento questorile qui oggetto di scrutinio, suscettibile di valutazione disciplinare quantomeno in concorso con la più grave mancanza cui dianzi si è fatto cenno.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso all’esame va dunque rigettato.

10.Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (940/06 r.g.), lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 aprile 2008.

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  Depositata in Segreteria il 29 maggio 2008

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