REPUBBLICA ITALIANA N.     93  REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 1334/2006 REG. RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA,

SEZIONE PRIMA

alla presenza dei Signori:

                  ANNO  2008

 
 

Giudice relatore ed estensore 

ha pronunciato la seguente:

                                                      SENTENZA

sul ricorso n. 1334/2006 proposto da XYXYXY XYXYXY, rappresentato e difeso dall’Avv. XYXYXY  ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore via

                                                            contro

                                                   per l’annullamento

del provvedimento del Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di ... in data 9 agosto 2006, prot. n° 371/3-1 con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare della consegna di giorni uno e del provvedimento del Comandante della Compagnia Carabinieri di ... in data 29 aprile 2006 prot. n° 217/2-5 con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna di giorni uno; 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

RELATORE all’udienza pubblica del 14 dicembre 2007 il dott. ...

uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

                                                        FATTO                              

Con il provvedimento in data 29 aprile 2006 al ricorrente è stata inflitta la sanzione disciplinare di giorni uno di consegna con la seguente motivazione:

“ometteva di tenere una condotta esemplare, ledendo il prestigio dell’istituzione, nello specifico libero da servizio, assumeva un disdicevole comportamento, tale da essere scambiato per un venditore ambulante, suscitando sfavorevoli commenti che gettavano disdoro sul reparto e l’istituzione, in contrasto con il titolo quinto capo 1 art. 36 commi 1 e 3 lettera a), con il titolo terzo art. 10 comma 2 del regolamento di disciplina militare”.

Con il provvedimento in data 9 agosto 2006 è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente.

                                                       DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 57 del regolamento di disciplina militare, violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 36 del regolamento di disciplina militare, violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento di disciplina militare.

Egli lamenta in particolare che non è ravvisabile nel comportamento tenuto dal ricorrente alcun tratto di riprovevolezza o di disdicevolezza o comunque di opinabilità, atteso che utilizzare il proprio tempo libero per dedicarsi alle faccende della famiglia ed a provvedere a trasportare della merce per rifornire l’attività commerciale della consorte, non costituisce una condotta in contrasto con le regole comuni della civile convivenza, dell’etica, della morale e del costume sociale.

La doglianza è infondata.

La contestazione disciplinare si basa sulla relazione di servizio del Maresciallo Ordinario ..... in data 21 marzo 2006.

In tale relazione il Maresciallo ....riferisce che alle ore 11,40 del 18 marzo 2006 notava in località .... nel Comune di .... un’autovettura guidata dal ricorrente. Tale autovettura si fermava nel piazzale antistante il locale campo sportivo. L’autovettura era carica di suppellettili ed oggetti vari sistemati sui sedili posteriori ed anteriore e sul tettuccio. L’attenzione veniva attirata da alcuni capi di biancheria intima, che erano esposti a modo vetrina, sui finestrini laterali anteriori e posteriori del veicolo. Tale circostanza destava l’impressione che l’auto (carica di vari articoli di casalinghi e di abbigliamento) fosse appositamente allestita per la vendita ambulante.

L’Amministrazione ha ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente, anche se assunto fuori del servizio, non sia decoroso per l’immagine che ne consegue al Corpo dei Carabinieri.

L’attività di commercio ambulante spesso si trova ad essere oggetto di controlli da parte delle Forze dell’Ordine in relazione ai compiti di prevenzione dei reati e di tutela dell’ordine pubblico.

Ne consegue che mostrarsi, da parte di un Carabiniere, sia pure fuori del servizio, come venditore ambulante, induce a ritenere che l’Arma possa essere non imparziale nell’espletamento dei compiti istituzionali.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 15 comma 1 della legge n° 282 del 1978, dell’art. 59 comma 1 lettera c) del regolamento di disciplina militare, dell’art. 4 del D.M. n° 690 del 1996, dell’art. 10 comma 1 lettera b) e dell’art. 3 della legge n° 241 del 1990.

La doglianza è infondata.

Risulta infatti dal provvedimento impugnato che l’Amministrazione ha tenuto conto delle controdeduzioni del ricorrente.

3. Il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 60 e 64 del regolamento di disciplina militare.

Egli lamenta in particolare che non si è tenuto conto del principio di gradualità e proporzionalità.

La doglianza è infondata.

Risulta infatti dal provvedimento impugnato che si è tenuto conto dei precedenti disciplinari. D’altro canto la consegna è limitata a giorni uno.

4. Il ricorrente lamenta eccesso di potere: difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, abuso e sviamento.

La doglianza è infondata.

Del fatto commesso dal ricorrente è stata dimostrata la sussistenza e la contrarietà alle norme disciplinari.

In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

                                                 P.        Q.          M.    

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima – rigetta il ricorso di cui in epigrafe;

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2007. 
 

  Il Giudice Estensore                                                            Il Presidente