REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Patrizio Giulia        Presidente

    Italo Volpe       Componente 

    Maria Ada Russo       Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5782/2007  proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....,

rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Mirra ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Properzio, n. 37;

CONTRO

- Ministero dell’Interno,  in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 

per l’annullamento previa sospensione

<del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S., Direttore generale della Pubblica Sicurezza, in data 22 marzo 2007, prot. n. 333-D/5118, recante la destituzione del Sig. ...omissismsmvld....; della connessa deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina di Roma in data 21 febbraio 2007, n. 019/2006 C.D.P.; nonché, ove occorra, della nota in data 27 marzo 2007, prot. n. 333-D/5118-339, recante il rigetto dell’istanza di passaggio nei ruoli di altra amministrazione dello Stato, ai sensi del DPR n. 339 del 1982>;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza dell’8.11.2007 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Il ricorrente, Agente  scelto della Polizia di Stato, nel corso dell’anno 2000 (anche per il concomitare a carico dell’unica sorella di una grave patologia tumorale) cadeva in depressione. Praticamente, per tutto il periodo dal 4.1.2006 al 15.2.2006, in ragione della indicata patologia, ha omesso di presentare all’Amministrazione di appartenenza la relativa certificazione sanitaria per il periodo di malattia fruito. In particolare, da tutta la documentazione allegata risulta che, con una prima telefonata in data 4.1.2006, l’...omissismsmvld.... si annunciava ammalato ma, se pure invitato telefonicamente dal personale dell’ufficio a trasmettere la prevista certificazione sanitaria, alla data del 10.1.2006 non aveva ancora ottemperato. Alla stessa data l’interessato comunicava il protrarsi della malattia.

In data 31.1.2006 il ricorrente veniva sottoposto a visita fiscale da parte del medico della Polizia Dott.ssa ...omissismsmvld.... e gli veniva concesso un giorno di riposo (31.1.2006) con la prescrizione di sottoporsi ad idoneità prima di riprendere il servizio.

In data 8.2.2006 seguiva altra visita fiscale e lo stesso giorno altra comunicazione di nuova malattia.

Successivamente, la Commissione medico ospedaliera dell’Amministrazione confermava la diagnosi di “non idoneo permanente al servizio di istituto in modo assoluto e idoneo nei ruoli civili” (cfr., verbale in data 15.1.2007).

Infine, in data 1 febbraio 2007, il ricorrente ha presentato istanza di trasferimento nei corrispettivi ruoli civili della pubblica amministrazione in ragione del giudizio di non idoneità di cui al verbale della C.M.O. di Roma.

Con delibera del Consiglio provinciale di disciplina di Roma del 21 febbraio 2007 è stata proposta la sua destituzione dal servizio in relazione ai seguenti episodi : <a seguito di diverse telefonate, durante il periodo dal 4.1.2006 al 15.2.2006, si annunciava ammalato, omettendo, in alcuni casi, di riferire diagnosi e prognosi; benché più volte sollecitato non provvedeva ad esibire la prevista certificazione sanitaria; sottoposto a visita fiscale, predisposta per i periodi di malattia di cui sopra, nonostante sia stato giudicato idoneo al servizio, comunicava il protrarsi della malattia a decorrere dal giorno precedente al giudizio di idoneità; a seguito di ulteriore visita fiscale veniva invitato a presentarsi presso la CMO competente, invito al quale non ottemperava>.

Con decreto del Ministero dell’Interno in data 22 marzo 2007 - impugnato in questa sede - il ricorrente è stato destituito a decorrere dal 27 marzo 2007.

La destituzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 737 del 1981 n. 6)reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri  provvedimenti disciplinari” e n. 7) “omessa riassunzione del servizio senza giustificato motivo dopo cinque giorni di assenza arbitraria”.

L’atto, adottato ai sensi dell’art. 7, numeri 6 e 7, del DPR n. 737 del 1981, è motivato  anche con riferimento :

  1. alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina di Roma del 21 febbraio 2007;
  2. alla pregressa situazione disciplinare del dipendente che risulta <destinatario di n. 8 richiami scritti, n. 3 pene pecuniarie, n. 2 deplorazioni e una sospensione dal servizio, che dimostrano una persistente e riprovevole condotta>.

Con il presente ricorso l’interessato deduce i seguenti motivi di diritto:

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del DPR n. 737 del 1981; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e succ. modifiche; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare.

In data 5.7.2007 si è costituita controparte con deposito di relazione e documentazione.

In data 11.7.2007 il ricorrente ha depositato una relazione medico legale relativa alla patologia sofferta e ai relativi effetti invalidanti.

Nel merito, il ricorso è fondato.

1). Con il primo motivo l’interessato sostiene di soffrire di una grave sindrome ansioso-depressiva - i cui sintomi possono farsi risalire ad epoca immediatamente successiva al trasferimento dello stesso alla ...omissismsmvld.... nel corso dell’anno 2000; tale situazione lo ha portato a violare più volte le regole sottese al rapporto di servizio e a subirne le conseguenze disciplinari.

In relazione all’ultimo episodio l’Amministrazione lo ha sottoposto a visita medica collegiale presso la CMO che, dopo averlo giudicato non idoneo a riprendere servizio per 270 giorni consecutivi, lo ha dichiarato definitivamente non idoneo permanentemente al servizio.

In sostanza, ad avviso dell’...omissismsmvld...., manca nella vicenda – in ragione della sofferta patologia - l’elemento psicologico della colpa del lavoratore necessario per legittimare la destituzione dal servizio.

In replica, tra l’altro, l’Amministrazione sostiene che il dipendente, già in passato, era stato più volte sanzionato per condotte analoghe a quelle di cui al decreto impugnato e, come si evince dal foglio matricolare, non aveva provveduto a trasmettere certificazione medica relativa alla malattia dichiarata o vi aveva provveduto, a seguito di sollecitazioni dell’ufficio, con notevole ritardo o ancora non si era presentato presso l’Ufficio sanitario dove era stato convocato.

Il Collegio ritiene che le censure dedotte sono condivisibili in ragione del fatto che, da tutto quanto emerge in punto di fatto e dalla documentazione allegata al ricorso, la Pubblica Amministrazione non ha – comunque - tenuto in adeguato conto le particolari condizioni psico-fisiche del ricorrente che erano tali da impedirgli di tenere un comportamento rispettoso delle regole derivanti dall’appartenenza alla Polizia di Stato.

In particolare, si condivide l’impostazione dell’attore in ragione delle seguenti considerazioni :

a) da un lato, la presentazione di certificati medici è obbligo espressamente previsto dall'art. 61, primo comma, del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) tuttavia, è oggettiva e incontestata la patologia grave di cui ha sofferto il ricorrente (sindrome depressiva di cui alla relazione medico legale del 5.7.2007 depositata agli atti); riscontrata , a seguito di visite psichiatriche, con verbali in data 3.5.2006 (“persistente stato ansioso in trattamento”) e 5.7.2006 (“marcato stato ansioso-depressivo in trattamento psicoterapico”) dalla Commissione medica ospedaliera che, da ultimo, con verbale del 15.1.2007 ha dichiarato il ricorrente “ permanente non idoneo al servizio”.

c) della stessa situazione, come sostenuto a pag. 7 del ricorso, il dipendente e, per esso, il suo difensore ha chiaramente informato, con la memoria difensiva prodotta in sede di procedimento disciplinare, l’Amministrazione procedente, facendo presente <la circostanza della incapacità di comprendere quali fossero i comportamenti da porre in essere in conformità ai doveri di ufficio e, dunque, la necessità di sottoporsi a visita medica e far pervenire all’ufficio di appartenenza la relativa certificazione entro cinque giorni>. Pertanto, è rispettato anche quanto affermato in giurisprudenza (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2112) laddove si specifica che la circostanza che il dipendente pubblico - che si sia ripetutamente rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la competente commissione medico ospedaliera e che, per tale motivo, sia stato destituito a seguito di procedimento disciplinare - fosse affetto da sindrome ansioso - depressiva è irrilevante ove nel corso del procedimento disciplinare questi non abbia mai allegato la propria incapacità di intendere o volere e si sia invece limitato a contestare la censurabilità del comportamento da lui tenuto;

d) nella vicenda – dunque - l’Amministrazione non poteva non tener conto delle peculiari caratteristiche ed elementi di fatto come esposti nel ricorso e risultanti dalla documentazione sanitaria e, di conseguenza, doveva valutare l’inadempimento addebitato all’...omissismsmvld.... alla luce dei richiamati elementi in fatto, che, configurando uno stato di incapacità di intendere e di volere, già esistente all’epoca dei fatti contestati, comportavano certamente la temporanea inesigibilità della prestazione dello stesso ricorrente.

A livello di sistema generale, è principio giurisprudenziale consolidato che una sindrome ansioso – depressiva, per le sue specifiche caratteristiche e alterazioni comportamentali, ha sempre una sua specifica rilevanza fino a costituire causa di differimento della pena (quando assuma aspetti di tale gravità da indurre una patologia fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze da essa derivanti, al senso di umanità - cfr., da ultimo, Cass., sez. feriale, 6 - 31 agosto 2004, n. 35741).

Anche in altre occasioni la giurisprudenza ha attribuito particolare rilievo alla natura e alla gravità della malattia che aveva colpito la lavoratrice e la notevole incidenza della stessa sul piano della lucidità mentale e su quello comportamentale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 17 agosto 2001, n. 11153).

e) risulta, invece, dalla motivazione del parere del Consiglio di disciplina che la situazione sanitaria del ricorrente è stata completamente ignorata.

2-3). Con gli ulteriori motivi ...omissismsmvld.... lamenta un vizio di difetto di motivazione e prospetta la violazione di norme e canoni generali di opportunità ed equità.

Controparte replica richiamando la circostanza che il dipendente era stato, già in passato, più volte sanzionato per condotte analoghe a quelle di cui al decreto impugnato.

Com'è noto, per costante giurisprudenza, il giudizio dell'amministrazione sulla gravità delle infrazioni accertate e sulla sanzione da applicare integra una valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, sia la proposta del Consiglio di disciplina che il provvedimento definitivo non appaiono ampiamente e correttamente motivati in quanto – in ragione della ricostruzione complessiva della vicenda - il comportamento tenuto dal ricorrente, non appare tale da integrare gli estremi richiesti per l'applicazione della grave sanzione irrogata.

Infine, anche i precedenti disciplinari, di cui al foglio matricolare del ricorrente allegato al ricorso, devono essere letti e spiegati in linea con tutte le osservazioni sopra indicate, specie laddove si considera che, come emerge dalla perizia di parte, la sindrome depressiva è insorta già nel corso dell’anno 2000.

In conclusione, in considerazione del riscontrato difetto dei presupposti del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, in relazione alla accertata inidoneità permanente del ricorrente al servizio nella Polizia di Stato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8.11.2007.

PRESIDENTE  Patrizio Giulia   ESTENSORE  Maria Ada Russo