REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, ha pronunziato la seguente

N. 38/08         R.Sent.

      N. 13900 R.G.

ANNO 2004

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 13900/2004, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Di Lorenzo, presso il cui studio in Napoli, viale Gramsci n. 16, è elettivamente domiciliato,

CONTRO

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,

PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione)

1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-C/1630 dell’11.10.2004, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di comminazione della sanzione disciplinare del richiamo orale;

2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento disciplinare di cui sopra, adottato dal Questore della Provincia di Padova.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Presidente Filippo Giamportone;

Udito alla pubblica udienza del 19 dicembre giugno 2007 il difensore del ricorrente, come da verbale; assente la difesa dell’Amministrazione;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso notificato  il 16 dicembre 2004 e depositato il 24 successivo il dott. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., commissario capo della Polizia di Stato, all’epoca dei fatti in servizio presso la Questura di Padova, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali è stato rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il provvedimento (anch’esso impugnato) di comminazione della sanzione disciplinare del richiamo orale da parte del Questore di Padova.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 737/1981 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 750 del 16.9.1999. Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento ed illogicità manifesta;

Il comportamento del ricorrente, in ordine ai fatti contestati (ritiro di generi di conforto anche per altri colleghi), non rientra tra quelli sanzionabili previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 737/1981;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 737/1981. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento,  illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

La sanzione applicata al ricorrente non tiene conto delle dettagliate giustificazioni dallo stesso fornite, non risulta dotata di congrua motivazione e non è supportata da un puntuale accertamento dei fatti.

Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.

Per resistere all’impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimata, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale con memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2005 l’esame della domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati è stato rinviato alla trattazione del merito del ricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente, con memoria depositata il 6 dicembre 2007, ha ulteriormente illustrato i profili di censura dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con i due mezzi di gravame, che in relazione alla loro connessione si esaminano congiuntamente, il ricorrente denuncia i vizi di violazione degli artt. 1 e 2  del D.P.R. n. 737/1981 e di eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche (errore sui presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità manifesta, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento dei fatti).

In sintesi, il ricorrente assume che:

a) il suo comportamento, in ordine ai fatti contestati (ritiro di generi di conforto anche per altri colleghi), non rientra tra quelli sanzionabili previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 737/1981;

b) La sanzione inflittagli non tiene conto delle dettagliate giustificazioni da lui fornite, non risulta dotata di congrua motivazione e non è supportata da un puntuale accertamento dei fatti.

I delineati assunti non sono condivisili.

Al riguardo, appare anzitutto utile riassumere brevemente, in punto di fatto, la vicenda sottesa alla inflizione al ricorrente della censurata sanzione disciplinare del richiamo orale.

Dagli atti di causa emerge che nella mattinata del 31.12.2003 il ricorrente riceveva il foglio dei generi di conforto in relazione al servizio di ordine pubblico da svolgere durante la notte del 31.12.2003 con altri tre colleghi.

Attorno alle ore 15 egli ritirava dallo spaccio detti generi di conforto (merendine) per sé e per gli altri tre dipendenti, apponendo per tutti la propria sigla sul relativo foglio.

Emerge, ancora, che il ritiro dei generi di conforto per gli altri dipendenti, ai quali non sono stati consegnati, è avvenuto su iniziativa del ricorrente.

Emerge, infine, che il foglio  “generi di conforto” prevede la firma di ciascun dipendente che ritira i beni di consumo, in mancanza della quale la Prefettura, in sede di contabilità, non liquida l’importo alla ditta che gestisce lo spaccio.

Di seguito a ciò al ricorrente con nota del 29.1.2004 venivano contestati i relativi addebiti, ravvisando nel comportamento dello stesso la mancanza di correttezza prevista dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. citato.

Con l’impugnato provvedimento del Questore di Padova, in parziale accoglimento delle giustificazioni fornite dal ricorrente, allo stesso  veniva inflitta la sanzione del richiamo orale, in quanto “compilava irregolarmente il foglio dei generi di conforto, relativi ad un servizio di ordine pubblico, senza, peraltro, consegnare gli stessi agli interessati”.

Avverso detto provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, il quale veniva respinto con il decreto parimenti impugnato in questa sede.             

Ciò premesso, va rilevato che la valutazione dei fatti contestati ad un appartenente dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ai fini della loro rilevanza disciplinare, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione stessa, sicchè, fatte salve le ipotesi di manifesta irrazionalità o sproporzione, non vi è spazio per il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di comminare una determinata sanzione disciplinare (tra le tante, C.S., Sez. VI, 21 febbraio 2007 n. 926 e 29 marzo 2007 n. 1455; Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5759; T.A.R. Liguria; sez. II, 7 dicembre 2006 n. 1683).

Ebbene, nella fattispecie, non vi è chi non veda che la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente è esente da manifesta irrazionalità o sproporzione. 
Infatti, risulta coerentemente motivata e logicamente graduata, ove appunto si tenga conto della accertata condotta riprovevole (seppure lieve), riconducibile correttamente, contrariamente all’assunto del ricorrente, sotto il paradigma dell’art. 2 del D.P.R. n. 737/1981.

In particolare, i provvedimenti impugnati danno esplicito atto di aver tenuto conto: delle giustificazioni fornite dal ricorrente, tanto che è stata inflitta la sanzione disciplinare minima (richiamo orale) anziché quella ipotizzata (richiamo scritto); del suggerimento errato fornito al ricorrente medesimo dall’incaricata della consegna dei generi di conforto; dell’esiguità del valore economico di tali generi di conforto.

A ciò va aggiunto che i provvedimenti impugnati sono supportati da sufficiente ed appropriata istruttoria, sulla cui base  è emersa la obiettiva ed incontestata circostanza che il ricorrente di propria iniziativa ha ritirato i generi di conforto anche per gli altri dipendenti, apponendo per tutti, contrariamente alle specifiche disposizioni, la propria firma sul relativo foglio.

Né, poi, possono assumere rilevante consistenza, ai fini della asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati, talune circostanze addotte dal ricorrente, come l’unicità del foglio dei generi di conforto per tutti i dipendenti interessati, la probabile chiusura anticipata dello spaccio in occasione del capodanno, la messa a disposizione dei colleghi dei generi di conforto ritirati, che non hanno però ritenuto di richiederli e consumarli, atteso che le elencate circostante non dequotano le mancanze sanzionate, anzi evidenziano ancor di più l’indebito comportamento del ricorrente, considerato che, a suo stesso dire, i colleghi avevano già provveduto diversamente a munirsi di generi di conforto, dimostrando con ciò la volontà di rinunciare a quelli messi a disposizione dell’Amministrazione.

Per quanto suesposto il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla singolarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli il 19 dicembre 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

- Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;

- Ida Raiola, Primo Referendario ;

- Sergio Zeuli, Primo Referendario.