REPUBBLICA ITALIANA N.         Reg.Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N. 283  Reg.Gen.

ANNO  2006

 
 

sul ricorso n. 283/2006 proposto dal sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., elettivamente dom.to in Palermo, Via dei Nebrodi n. 126, presso lo studio dell'avv.to Rosa Lio, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso unitamente all’avv. Carmelo La Fauci Belponer;

contro

il Ministero dell’Interno – Questura di Palermo, in persona del Ministro pro-tempore, rapp.to e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 23418.1.2.8 del 29.11.2005 del Questore di Palermo con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’amm.ne intimata;

    Vista la memoria prodotta dall’amm.ne a sostegno delle proprie difese;

    Designato relatore alla pubblica udienza del 20.02.2007 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

    Udito l'avv.to dello Stato G. Pignatone per l'Amm.ne intimata;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

    Con ricorso notificato il 26.01.2006, e depositato il successivo 11.02., il ricorrente – Agente scelto della Polizia di Stato – impugna la sanzione disciplinare inflittagli per fatti accaduti al di fuori del servizio, e segnatamente durante alcuni giorni di vacanza trascorsi in una struttura balneare.

    Deduce le seguenti censure.

    1) Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed omessa istruttoria.

    A fronte delle due ricostruzioni fattuali totalmente difformi (quella del titolare della struttura balneare di “accusa” nei confronti del ricorrente e quella di “giustificazione e discolpa” dello stesso ricorente) l’Amm.ne non ha chiarito quali fatti siano stati ritenuti provati, e quindi “commessi” dal ricorrente, e sanzionati con l’atto impugnato.

    2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, nn. 3 e 14, del d.p.r. n. 737/1981; violazione del principio di buon andamento e di quello di proporzionalità delle sanzioni disciplinari.

    La mancata individuazione dei comportamenti ritenuti “commessi” dal ricorrente impedirebbe una legittima commisurazione della sanzione.

    L’Amm.ne intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infandatezza del gravame.

    Alla pubblica udienza del 20.02.2007 il procuratore dell’amm.ne ha insistito nelle proprie conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

    Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

    Osserva, infatti, il Collegio che – a fronte di una “denunzia” proveniente dal gestore della struttura balneare relativa ad una condotta reiterata e comportante una indubbia risonanza negativa sia presso gli altri ospiti della struttura che presso la locale Autorità demaniale – lo stesso provvedimento dimostra che la condotta del ricorrente è stata ritenuta “diversa” da quella prospettata e di gran lunga “meno lesiva”, tanto da comportare la derubricazione dei fatti contestati da una fattispecie di cui all’art. 4, n. 18, d.p.r. n. 737/1981 (qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) ad una fattispecie di cui al precedene art. 3, n. 3 (mancanza di correttezza nel comportamento).

    Di certo, sono stati ritenuti dalla stessa Amministrazione come “non provati” comportamenti che, così come prospettati, avrebbero potuto addirittura integrare fattispecie di reato, tra l’altro eventualmente commessi alla presenza di personale della locale Capitaneri di Porto il quale avrebbe avuto anche l’obbligo di rapporto penale.

    A fronte di siffatta situazione, sussiste quindi una oggettiva situazione di incertezza in ordine a quale tra i comportamenti contestati avrebbe integrato una condotta “non corretta”, non potendosi ritenere che detta qualificazione possa essere automaticamente applicata all’unica circostanza ammessa dal ricorrente, e cioè al “mancato adeguamento” al regolamento interno della struttura balneare, tra l’altro senza tenere conto delle giustificazioni dallo stesso addotte (condizioni igieniche precarie) e della circostanza che la condotta posta in essere sarebbe stata “consentita” dagli stessi addetti della Capitaneria di Porto intervenuti.

    Neppure la circostanza della avvenuta “qualificazione” del ricorrente con il personale della Capitaneria – oltre che espressamente non indicata nel provvedimento impugnato – può apparire univocamente indicativa di un comportamento non corretto, ove si consideri solo che essa poteva costituire un effetto della “identificazione” dello stesso.

    In conclusione, il Collegio ritiene sussistenti e fondate le dedotte censure, in relazione alla mancata specificazione di quali tra gli svariati profili di condotta contestati sia stato ritenuto sussistente e meritevole della sanzione inflitta.

    All’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato.

    Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

    il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.----------------------

    Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------

    Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2007, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:

Salvatore Veneziano                  -  Presidente Estensore

Agnese Anna Barone                -  Referendario

Roberto Valenti                         -  Referendario 
 

_______________________________ Presidente 
 

_______________________________ Estensore 
 

_______________________________ Segretario  
 

Depositata in Segreteria il __________ 
 

Il Segretario 
 

G.M.