NN. 459-460-461/1198 REG.RIC.

N. 9  REG.SEN.

ANNO 2007

   R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

   PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

   Dott. Gaetano Cicciò Presidente Rel.Est.     

   Dott. Umberto Giovannini Consigliere  

   Dott. Italo Caso Consigliere

   ha pronunciato la seguente

   SENTENZA

sui ricorsi riuniti proposti da ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... (n. 459/1998), ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... (n. 460/1998) e ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... (n. 461/1998), rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Della Capanna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Maria Sole Casari, in Parma, Via Farini, 35;

   contro

Questore di Reggio Emilia, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con domicilio eletto presso i suoi Uffici, in Bologna, alla via Guido Reni, 4;

   per l'annullamento

dei provvedimenti con i quali il Questore di Reggio Emilia infliggeva ai ricorrenti le sanzioni disciplinari della pena pecuniaria ai sensi dell’art.. 4 n 18 del D.P.R. n. 737/81;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato di Bologna;

Viste le memorie prodotte dall’Avvocatura dello Stato a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Uditi alla pubblica udienza del 9 gennaio 2007 l’avv. Galloni in sostituzione dell’avv. Della Capanna per i ricorrenti e l’avv. Lumetti per il Questore di Reggio Emilia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

   FATTO

    Con tre separati ricorsi notificati al Questore di Reggio Emilia i nominati in epigrafe rispettivamente vice sovrintendente, assistente e agente della Polizia di Stato, hanno impugnato gli analoghi provvedimenti nn. 2.8/2656-2657-2658 del 6/7/1998 con i quali è stata loro inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 (per il ...OMISSIS....) e di 1/30 di una mensilità dello stipendio ai sensi dell’art. 4 n. 18 D.P.R. 737/81), non avendo essi prestato, durante il servizio di pattuglia di una volante, soccorso ad una cittadina bisognosa d’aiuto per spingere la propria autovettura restata in panne in una strada ad alta densità di traffico, nonostante l’espressa richiesta della stessa.

    Secondo le contestazioni la donna avrebbe rifiutato l’assistenza offertale – consistente nella disponibilità a chiamare un carro attrezzi, dal momento che non sarebbe rientrato nei compiti degli agenti spingere l’autovettura fino ad un vicino parcheggio – ricorrendo invece all’aiuto di un passante per sgomberare la strada statale n. 9 dal mezzo fermo sulla strada stessa.

    Essi affermavano invece che l’autovettura, ferma sul margine dentro la carreggiata, non costituiva intralcio o pericolo per la circolazione – condizioni che si sarebbero al contrario verificate se si fosse impegnata con la manovra di spinta a mano la strada ad alta densità di traffico – e che la donna avrebbe manifestato un atteggiamento insofferente e ultimativo. Non sarebbe stato da essi affermato che spingere il veicolo non rientrava nei loro compiti e la stessa automobilista avrebbe ammesso che l’auto non si trovava al centro della strada.

    Tali giustificazioni non erano state ritenute sufficienti per escludere la contestata mancanza che aveva ingenerato nella cittadina un giudizio negativo sull’operato della polizia.

    I ricorrenti hanno dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria non essendo stato il loro comportamento tale da contrastare con l’assolvimento dei loro doveri e delle norme di buona condotta, non essendosi verificato alcun intralcio per la circolazione e avendo essi offerto con la massima cortesia l’aiuto ritenuto più idoneo per contemperare le esigenze ricorrenti nel caso in esame, come emergeva dalle giustificazioni offerte ritenute senza argomenti non idonee dai provvedimenti disciplinari inferti.

    Avrebbero semmai potuto irrogare una sanzione più lieve, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 4 n. 18 (comportamento non conforme al decoro) o di cui all’art. 3 n. 6 (comportamento scorretto verso il pubblico), del richiamo scritto. Né sarebbe stata considerata la difficoltà della situazione e l’opportunità di non adeguarsi supinamente alla versione di una persona non obiettiva.

    L’Avvocatura dello Stato si è costituita per l’Amministrazione contestando, anche con successiva memoria, le argomentazioni del ricorso.

DIRITTO

    I tre ricorsi devono essere riuniti per l’identità della fattispecie ripresa dall’incolpazione che ha dato luogo alle misure disciplinari impugnate, analoghe (anche se per il ...OMISSIS...., capo pattuglia, leggermente più grave) per tutti i ricorrenti.

    A questi ultimi è stato contestato di non avere offerto ad una donna, rimasta in panne col proprio autoveicolo fermo sul margine destro della carreggiata di una strada ad alta intensità di traffico, l’aiuto richiesto – costituito dal blocco della circolazione per consentire il trascinamento manuale dell’autovettura fino ad un vicino parcheggio – avendo gli agenti ritenuto più opportuno mostrarsi disponibili a chiamare un carro attrezzi o un meccanico (tali circostanze appaiono incontestate, mentre non sono state recepite a fondamento della sanzione alcune circostanze contestate, quali l’avere gli agenti affermato che spingere l’auto non rientrava nei loro doveri e che l’auto stessa si trovava in mezzo alla carreggiata).

    Al riguardo, il Questore ha giustamente ritenuto che il comportamento imputato agli agenti fosse contrario al decoro degli appartenenti alla Polizia di Stato ingenerando un giudizio negativo verso l’operato della Polizia, infliggendo la sanzione della riduzione dello stipendio.

    E’ infatti da rilevare che si trattava di tre agenti di una volante equipaggiata con tutti i mezzi per disporre il blocco temporaneo della circolazione, e che si erano fermati percependo nettamente una situazione di pericolo e di disagio di una cittadina, fra l’altro anziana, che si era dovuta fermare con la propria autovettura al margine di un’arteria ad alta densità di traffico.

    Un comportamento previdente e responsabile avrebbe pertanto imposto una pronta ed anzi spontanea azione di blocco del traffico da parte di uno degli agenti, in modo da consentire agli altri di aiutare l’automobilista a spostare a mano l’autovettura fino al vicino parcheggio, così velocemente ed efficacemente rimuovendo la situazione di pericolo, insita nello stazionamento del mezzo ai margini della strada e quindi nella possibilità di incidenti.

    Nel contempo tale azione avrebbe ottemperato ai doveri di cortesia e di cooperazione nella situazione di pericolo che sono propri delle forze dell’ordine secondo il noto assioma che recita che “la Polizia è al servizio dei cittadini”.

    Il ricorso dev’essere quindi respinto.

    Sussistono peraltro – attesa la particolarità del caso – sufficienti ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese dei giudizi riuniti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, respinge i ricorsi riuniti in epigrafe.

Compensa fra le parti le spese dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 9 gennaio 2007.

f.to Gaetano Cicciò    Presidente Rel.est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.

Parma, lì 15 gennaio 2007

f.to Eleonora Raffaele   Il Segretario

fg

 
 
 

NN RR GG 459-460 e 461/2007



 
 
 

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