REPUBBLICA ITALIANA N.              Reg.Sent.
In nome del popolo italiano N.  Reg.Ric.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima ter, composto dai Signori Magistrati:  

 
 

Luigi Tosti Presidente

Salvatore Mezzacapo Consigliere, est.

Franco De Bernardi                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 16574/1997 Reg. Gen., proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’Avv.Gianluigi Lallini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 134

CONTRO

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege

per l'annullamento

del decreto a firma del Capo della Polizia datato 24 settembre 1997 recante la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 30 settembre 1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le difese delle parti costituite;

Viste le memorie difensive per l’udienza di discussione del ricorso;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 il magistrato relatore, Consigliere Salvatore Mezzacapo;

Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

Con il proposto ricorso, affidato a molteplici ed articolati motivi di ricorso, è avversato il decreto del Capo della Polizia, di cui in epigrafe, con cui è disposta la destituzione dal servizio dell’odierno ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 la causa è stata rimessa in decisione, in esito alla discussione orale.

Osserva il Collegio, preliminarmente ad ogni altra questione, come vi sia necessità, ai fini del decidere, stante la complessa sequenza procedurale che caratterizza la controversia in esame in uno con gli sviluppi in sede cautelare del ricorso stesso (con sospensiva respinta dal primo giudice e quindi concessa dal giudice di appello), di acquisire copia conforme all’originale di tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare di cui è causa nonchè degli atti eventualmente adottati dalla resistente Amministrazione nelle more del giudizio e comunque alla detta procedura relativi.

Pertanto, riservata ogni pronuncia in rito e nel merito del proposto ricorso, il Collegio ordina al Ministero dell’interno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di depositare presso la segreteria di questo Tribunale gli atti ed i documenti sopra indicati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente ordinanza.

Fissa, fin d’ora, l’ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione interna Prima Ter, riservata ogni pronuncia in rito e nel merito del ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., di cui in epigrafe, ordina al Ministero dell’interno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di depositare presso la segreteria del Triubunale, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente ordinanza, gli atti ed i documenti indicati in motivazione.

Fissa, fin d’ora, l’ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2006. 
 

Luigi Tosti Presidente

Salvatore Mezzacapo                 Giudice est.