REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
 
                
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
 
-SEZIONE II -  
 

 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.3026/2004 proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS....,    rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio ed Eduardo Romano ed elettivamente  domiciliato in Roma, nello studio  dell’Avv.to Ennio Luponio via N. Mercati n.51;

CONTRO

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono elettivamente domiciliati;

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 28.10.2003 che ha disposto la sospensione cautelare del ricorrente dal servizio e delle proposte del Reparto TLA Lazio e Umbria del Comando Regionale Lazio e del Comando Interregionale dell’Italia Centrale richiamate in detto provvedimento ma non comunicate;

Visto il ricorso con la relativa documentazione inizialmente proposto al TAR Campania, Napoli;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 20.12.2006 – relatore il dottor Roberto Capuzzi ;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Espone il ricorrente di essere stato coinvolto in un increscioso episodio di carattere penale  per il quale è stata disposta la impugnata sospensione cautelare dal servizio.

Avverso tale sospensione vengono dedotti i seguenti motivi.

Violazione e falsa applicazione dell’art.14 della legge n.3/8/61 n.833. Carenza assoluta dei presupposti.

Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art.14 della legge 3.8.1961 n.833. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

Si è costituita l’Amministrazione militare intimata senza tuttavia depositare memorie.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 20 dicembre 2006.

DIRITTO

1.Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.Sostiene il ricorrente, finanziere, la illegittimità del provvedimento adottato di sospensione dal servizio atteso che mancherebbe il necessario presupposto della sottoposizione del medesimo a procedimento penale, sussistendo soltanto la richiesta avanzata in merito dalla pubblica accusa, mentre il giudice delle indagini preliminari non avrebbe adottato alcuna decisione a riguardo.

In sostanza, secondo il ricorrente, non era consentito alla Amministrazione di emettere il provvedimento di sospensione tanto più che la vicenda penale, a suo dire, non era  suscettibile di comportare la perdita del grado.

3.Tali censure non hanno pregio.

4.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la giurisprudenza amministrativa ha infatti evidenziato che anche nella ipotesi che manchi il rinvio a giudizio puo’ essere disposta la sospensione precauzionale integrante una mera misura di carattere cautelare quando i fatti imputabili sono connessi al rapporto di lavoro, sono tali da comportare, se accertati, il licenziamento e vi sia da parte della Amministrazione una autonoma valutazione di tali fatti e della loro gravità (TAR Lazio, II, 8011 del 2 ottobre 2001; ibidem  II, 945 del 2 febbraio 2004; cfr. anche Cons. Stato, VI, n.4574 del 28.6.2004;  TAR Lazio, II, 6499 - 19 luglio 2002; T.A.R. Veneto 6 ottobre 1998 n. 1665, T.A.R. Napoli 15 settembre 1997 n. 2331 e T.A.R. Marche 28 luglio 2000 n. 1226).

Nel caso che occupa l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha ben evidenziato i fatti salienti relativi alla vicenda penale nel quale il ricorrente era stato coinvolto consentendo all’interessato di presentare proprie memorie difensive ed ha sottolineato che tali fatti erano suscettibili di determinare la destituzione dal servizio del ricorrente per violazione del giuramento mentre la continuzazione dell’impiego in servizio dello  stesso, ancorché in compiti non operativi, non era possibile in relazione alla esigenza di tutela degli interessi e dell’immagine del Corpo.

Pertanto il provvedimento, da un lato presenta una autonoma valutazione dei fatti addebitati, dall’altra evidenzia la particolare gravità di tali fatti suscettibili di determinare la destituzione dal servizio e quindi la esigenza di sospensione cautelare in attesa degli sviluppi della vicenda penale.

In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Spese ed onorari tuttavia  possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe, lo respinge.

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: 
 

Dr. Domenico LA MEDICA Presidente

Dr. Roberto    CAPUZZI    Consigliere  rel.

Dr Giuseppe SAPONE        Consigliere

Presidente

Giudice estensore