REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 125 REG. SENT.

            ANNO 2007

N.      1973      REG. RIC.

PER LA TOSCANA             ANNO 2004

 
 

- II^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1973/2004 proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Alvaro e Michele Palla ed elettivamente domiciliato in Firenze, piazza S.Firenze n. 2, presso lo studio dell’avv. Marco Papaleoni in Firenze, P.zza S.Firenze n. 2;

c o n t r o

- il MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio eletto presso gli uffici della stessa in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

- il DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO, in persona del Capo della Polizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Firenze, presso gli uffici della stessa, via degli Arazzieri n. 4;

- la QUESTURA DI PRATO, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

p e r   l ‘ a n n u l l a m e n t o

del provvedimento del 26 giugno 2004, con il quale il Capo della Polizia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del 9 marzo 2004, con cui il Questore di Prato gli aveva irrogato la sanzione disciplinare del richiamo scritto;

nonché, in quanto occorrer possa, del suddetto provvedimento del Questore;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 2 febbraio 2006, relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino, gli avv.ti Francesco Alvaro e Gianni Cortigiani (avv. Stato);

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... dipendente del Ministero degli Interni, con la qualifica di ispettore capo e come tale assegnato alla divisione Polizia Anticrimine della Questura di Prato, consegnava il 18 dicembre 2003 all’ufficio di appartenenza, certificato con cui il medico civile incaricato ne aveva attestato l’indisponibilità allo svolgimento dell’attività di servizio per giorni otto a causa di “cervicobrachialgia acuta” da cui era risultato affetto.

Il successivo giorno 19 risultava, tuttavia, in fascia oraria di reperibilità, assente all’accertamento domiciliare del medico della Polizia di Stato.

Il ...omissismsmvld.... il 13 gennaio 2004 presentava all’ufficio di appartenenza una relazione di servizio corredata da certificato da cui risultava che il giorno 19 dicembre 2003, e nella suindicata fascia oraria di reperibilità, si era recato presso la caso di cura Villa Fiorita di Prato, per essere sottoposto a visita.

Con nota del 20 gennaio 2004, il Questore di Prato attivava nei confronti del ...omissismsmvld.... procedimento disciplinare, contestandogli la mancanza di cui all’art. 4 n. 18, del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, per aver disatteso l’obbligo previsto dall’art. 61 del D.P.R. 25 ottobre 1985 n. 782 della comunicazione all’ufficio dell’assenza dal proprio domicilio – il ...omissismsmvld.... presentava il 20 febbraio 2004, le proprie giustificazioni.

Con provvedimento del 9 marzo 2004 il Questore infliggeva al suddetto ...omissismsmvld.... la sanzione disciplinare del richiamo scritto, ai sensi dell’art. 3 n. 3 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737.

Avverso tale provvedimento l’interessato, con atto del 7 aprile 2004, proponeva ricorso gerarchico al Capo della Polizia che lo respingeva con decreto del 25 giugno 2004, notificato il 12 agosto successivo.

L’interessato con ricorso notificato il 7 ottobre 2004 e depositato il 20 dello stesso mese adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento del suindicato decreto per i seguenti motivi:

- Violazione dei principi generali in materia di procedimento disciplinare e violazione degli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737.

Deduceva, in particolare l’interessato l’illegittimità del procedimento disciplinare in quanto la contestazione dell’addebito, formulata dal Questore con atto del 20 gennaio 2004, avrebbe dovuto essere preceduta conformemente  al disposto di cui al suindicato art. 12 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, dall’invio del rapporto ad opera del superiore diretto di esso ricorrente, l’Amministrazione inoltre non avrebbe osservato tutte le fasi procedimentali indicate da tale articolo.

- violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 del D.P.R. 25 ottobre 1985 n. 782; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e contraddittorietà manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 8 agosto 1990 n. 241; contraddittorietà tra provvedimenti.

L’Amministrazione avrebbe inesattamente ritenuto che gli artt. 61 e 62 del suindicato D.P.R. 25 ottobre 1985 n. 782 prevedessero una fascia di reperibilità per il dipendente in congedo straordinaria per infermità e comunque l’obbligo da parte di questi dipreavvisare il proprio ufficio in caso di assenza durante tali fascie di reperibilità.

Peraltro l’assenza del ricorrente avrebbe trovato giustificazione nella necessità di questi di sottoporsi a visita medica specialistica.

- Eccesso di potere per sviamento –

Il provvedimento impugnato costituirebbe espressione di un comportamento persecutorio dell’Amministrazione nei confronti di esso ricorrente.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio con atto del 3 novembre 2004, contestava, con memoria del successivo giorno 6, la fondatezza del ricorso.

Nella camera di consiglio 9 novembre 2004, come da ordinanza n. 1140, veniva respinta la domanda cautelare proposta sul rilievo che non sussistevano gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile.

La causa veniva trattenuta per la decisione, sulla memoria di parte ricorrente, alla pubblica udienza del 2 febbraio 2006.

D I R I T T O

Come delineato in fatto con il primo mezzo di gravame il ricorrente, nel dolersi del decreto del 25 giugno 2004, con il quale il Capo della Polizia gli ha respinto il ricorso  gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto inflitta dal Questore di Prato con provvedimento del 3 marzo 2004, ne ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’art. 12 del D.P.R., 25 ottobre 1981 n. 737, in quanto adottato sull’erroneo assunto che nel caso di specie non sarebbe stata, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso gerarchico, necessaria ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare, la redazione dell’apposito rapporto previsto dal suindicato articolo, potendo il Questore, in virtù della potestà disciplinare  riconosciutagli, avviare direttamente il procedimento.

Il motivo è fondato.

Invero il suindicato art. 12, nel disciplinare la “procedura da osservare nel rilevare le infrazioni”, dispone espressamente, per quanto qui interessa che “Il superiore che rileva l’infrazione” deve “inoltrare rapporto sui fatti all’organo competente ad infliggere la sanzione” precisando, al comma ultimo, che “Il rapporto deve indicare chiaramente, e concisamente tutti gli elementi  utili a configurare l’infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all’entità della sanzione”.

Al riguardo la giurisprudenza è costante nel rilevare che la  “ratio” di tali disposizioni vada rinvenuta nell’esigenza di separare nettamente, nel procedimento disciplinare a carico di un appartenente alla Polizia di Stato, i compiti e le valutazioni dell’organo che procede all’istruttoria – e che è, quindi, l’organo cui compete la redazione del rapporto – da quelli dell’organo competente ad irrogare la sanzione (cfr. Cons. St. IV Sez., 12 giugno 1993 n. 608; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna sez. I 18 dicembre 2001 n. 1280; T.A.R. Campania, Napoli Sez. I 28 ottobre 1999 n. 2775 e T.A.R. Lombardia Milano, sez. I 13 maggio  1994 n. 374).

Solo nell’ipotesi, che qui non ricorre, del richiamo orale che “può essere inflitto da qualsiasi superiore”, non vi è, come espressamente dispone l’art. 2 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, “obbligo di rapporto”.

Ciò trova, del resto, ragione nel fatto che trattasi quest’ultima di sanzione di tenua entità, consistendo “in un ammonimento  con cui vengono puniti lievi mancanze  non abituali o omissioni di lieve entità, causate da negligenza, o da scarsa cura della persona o dell’aspetto esteriore della persona”.

Ebbene, nel caso di specie va ritenuta circostanza pacifica la mancata redazione da parte del diretto superiore del ricorrente (da individuare nel dirigente della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Prato) del rapporto che avrebbe dovuto essere inoltrato all’organo competente alla contestazione formale dell’addebito ed, una volta valutate le giustificazioni, all’applicazione dell’eventuale sanzione.

Difatti sia nel provvedimento del Questore che nel decreto del Capo della Polizia non vi è cenno ad un siffatto rapporto; e del resto tale mancanza è riconosciuta dalla stessa difesa dell’Amministrazione laddove alla pagina tre della memoria depositata il 6 novembre 2004, afferma che “non si vede per quale motivo sarebbe assolutamente necessaria la relazione di tale rapporto da parte del diretto superiore”.

La fondatezza della censura esaminata, rendendo il ricorso meritevole di accoglimento, dispensa il Collegio dall’esame degli ulteriori profili di illegittimità dedotti.

Concludendo il ricorso va accolto e per l’effetto annullati gli atti con lo stesso impugnati.

Sussistono tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.

Spese ed onorari di causa compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 2 febbraio 2006_, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giuseppe PETRUZZELLI  - Presidente

Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel. Est.

Lidya Ada Orsola SPIEZIA  - Consigliere

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Vincenzo Fiorentino

F.to Silvana Nannucci - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 GENNAIO 2007

Firenze, lì 26 GENNAIO 2007

Il Direttore della Segreteria       

                                                                F.to Silvana Nannucci 
 
 

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Ric. n. 1973/04