REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

          Il Tribunale Amministrativo Regionale per la toscana

                                         - I^ SEZIONE -

sezione 
 
 

n° 2689/2007 
 
 

n° 98/2006 
 

SG

prima 
 
 

reg. dec. 
 
 

reg. ric.

 
 

nelle persone dei Sigg.ri:

Dott. Gaetano CICCIO’    - Presidente

Dott. Eleonora DI SANTO   - Consigliere rel. est.

Dott. Bernardo MASSARI   - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 98/2006 proposto da

...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....

rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Fedi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. Piero Piovanelli in Firenze, Via Santa Reparata n. 40;

contro

- la Questura di Prato, in persona del Questore p.t.,

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,

costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso cui domiciliano in Via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Prato Cat. 2.8/2005 Uff. Pers. – Prot. n. 1670 del 26 ottobre 2005, notificato al ricorrente il 27 ottobre successivo, con il quale veniva inflitta al ricorrente, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, la sanzione disciplinare del richiamo orale con la seguente motivazione “Responsabile di equipaggio sospendeva in occasione della consultazione referendaria un servizio di osservazione e vigilanza automontata cui era comandato unitamente ad altro componente l’equipaggio omettendo nel contempo di informare tempestivamente il Dirigente l’ufficio di appartenenza e la sala operativa della Questura”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

      1. Con il ricorso in esame, il ricorrente ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., Ispettore Capo della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio DIGOS, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Prato Cat. 2.8/2005 Uff. Pers. – Prot. n. 1670 del 26 ottobre 2005, con cui gli veniva inflitta, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, la sanzione disciplinare del richiamo orale con la seguente motivazione “Responsabile di equipaggio sospendeva in occasione della consultazione referendaria un servizio di osservazione e vigilanza automontata cui era comandato unitamente ad altro componente l’equipaggio omettendo nel contempo di informare tempestivamente il Dirigente l’ufficio di appartenenza e la sala operativa della Questura”.

      Era, infatti, avvenuto che il ricorrente, al quale – in occasione di una consultazione referendaria – era stato affidato, in qualità di responsabile di equipaggio in relazione alla qualifica rivestita, un servizio di “osservazione e vigilanza automontato” ad obiettivi estremamente sensibili (scuole ove dovevano insediarsi i seggi elettorali, sedi istituzionali ect.), avesse sospeso il servizio - senza tempestivamente informarne il Dirigente l’ufficio di appartenenza (Dott.ssa Iervasi) e la sala operativa della Questura perché potessero immediatamente adottare tutte le misure necessarie per la sostituzione dell’equipaggio – per consentire al collega di equipaggio, l’Assistente Coscia, che aveva lamentato un malessere fisico, di consumare il pasto.

      Nel locale in cui, durante il turno di servizio, veniva consumato il pasto, sopraggiungeva, alle ore 14,15, il Dirigente D.I.G.O.S. Dott. Perria, che contestava al ricorrente il comportamento suindicato ritenuto disciplinarmente rilevante.

      All’uscita dal locale il ricorrente e il collega – il cui malessere fisico persisteva – si recavano al Pronto Soccorso da cui l’Assistente Coscia veniva dimesso alle ore 17,00 circa.

      Questi i motivi di doglianza dedotti dall’Ispettore Capo ...omissismsmvld.... a sostegno del gravame:

      1) “Violazione di legge (art. 3, comma 4, L. 241 del 07.08.1990”, in quanto non sarebbero stati indicati in calce al provvedimento il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere;

      2) “Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta del provvedimento”, in quanto il Questore di Prato, da un lato ha ritenuto “accoglibili le giustificazioni addotte in data 03.10.2005 dal ricorrente nella parte in cui l’interessato ha chiarito i motivi [lo stato di necessità determinato dal malessere fisico del collega Coscia] per i quali è stato costretto a sospendere il servizio di osservazione e vigilanza automontata espletato unitamente ad altro dipendente”, dall’altro ha comunque valutato detto comportamento disciplinarmente rilevante e ha provveduto ad infliggere la sanzione del richiamo orale; in una corretta valutazione comparativa degli interessi in gioco, quello della tutela del bene primario della salute e quello alla continuità del servizio cui il ricorrente era stato comandato, il secondo sarebbe dovuto risultare necessariamente recessivo rispetto al primo, con la conseguenza che non si sarebbe dovuta applicare nemmeno la più attenuata sanzione disciplinare del richiamo orale;

      3) “Eccesso di potere per disparità di trattamento”, in quanto nessuna contestazione verbale o scritta avrebbe mai raggiunto il collega Coscia, ancorché quest’ultimo e il ricorrente versassero in situazioni assolutamente identiche al momento della contestazione verbale, e cioè nel medesimo luogo e  comandati per il medesimo servizio; inoltre, sebbene anche altri colleghi si trovassero in quello stesso luogo, tutti comandati di servizio 14/20, e nessuno di loro formalmente autorizzato alla sospensione del servizio, il Dott. Perria avrebbe contestato un comportamento ritenuto sanzionabile solo al ricorrente;

      4) “Eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali  e carenza di presupposti”, in quanto l’unica ed esclusiva giustificazione addotta dal Questore di Prato a fondamento della sussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante in capo al ricorrente sarebbe costituita “dalla mancata tempestiva informazione dell’interruzione del servizio al Dirigente dell’ufficio di appartenenza ed alla sala operativa della Questura”, senza che si sia tenuto in alcun conto che il ricorrente aveva tentato di ottenere la debita autorizzazione formale da parte del responsabile del servizio (Dott.ssa Iervasi), recandosi personalmente a tal fine presso la Questura di Prato, e, non trovando quest’ultima in sede, né riuscendo a contattare la stessa telefonicamente, aveva preso la decisione che appariva la più giusta in quel momento: far fronte al lamentato stato di malessere fisico del collega accompagnando quest’ultimo a consumare un pasto al fine di riprendere al più presto il servizio con regolarità, avendo cura, in attesa della consumazione del pasto di rimanere vicino all’uscita del locale per controllare visivamente l’auto di servizio e di rimanere ininterrottamente in ascolto radio tramite portatile; il ricorrente, inoltre, avrebbe provveduto ad avvisare telefonicamente sia il Dirigente D.I.G.O.S. Dott. Perria che la Dott.ssa Iervasi alle ore 17,00 circa, ovvero nel momento in cui il collega Coscia è stato dimesso dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Prato.

     2. Il ricorso è infondato.

     Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell’art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/1990, per non essere stato indicato nel provvedimento impugnato “il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.

     Si osserva che, per giurisprudenza pacifica, tali omissioni non incidono sulla legittimità del provvedimento, bensì possono, eventualmente, legittimare esclusivamente la rimessione in termini dell’interessato per l’impugnazione del provvedimento lesivo, ipotesi che, nel caso di specie, non assume rilievo, posto che il ricorrente ha, comunque, tempestivamente impugnato l’atto lesivo di fronte all’organo giurisdizionale competente.

     Non sussiste, inoltre, alcuna irragionevolezza ed illogicità del provvedimento impugnato, posto che nella motivazione dello stesso è stato chiaramente evidenziato che, ancorché risultassero accoglibili le giustificazioni dell’interessato in ordine ai motivi che avevano reso necessaria la sospensione del servizio di osservazione e vigilanza automontata espletato unitamente ad altro dipendente, sussistevano comunque gli estremi di una condotta disciplinarmente rilevante “connessa alla mancata tempestiva informazione dell’interruzione del servizio al Dirigente dell’ufficio di appartenenza ed alla sala operativa della Questura in relazione alla particolarità e delicatezza del servizio cui [il ricorrente] era preposto”.

     E la parziale accoglibilità delle giustificazioni aveva, infatti, comportato l’applicazione di una sanzione meno grave rispetto a quella originariamente contestata (il richiamo orale in luogo del richiamo scritto).

     In ordine, poi, alla lamentata disparità di trattamento rispetto al collega Coscia, che era l’altro componente dell’equipaggio, non può non evidenziarsi che un tale vizio non è configurabile in relazione a situazioni non raffrontabili fra loro, perché non omogenee.

     E la palese non omogeneità, nel caso di specie, discende dal fatto che l’Ispettore Capo ...omissismsmvld.... era il capo pattuglia.

     Il suo ruolo, pertanto, quale responsabile dell’equipaggio in relazione alla qualifica rivestita, non era in alcun modo comparabile a quello dell’altro componente dell’equipaggio, l’Assistente Coscia; e ciò è ancor più vero in un assetto organizzativo quale quello del servizio di polizia, che mira a responsabilizzare in maniera particolare il capo pattuglia rispetto agli altri componenti dell’equipaggio, affidando al primo – come rilevato dall’Amministrazione nella propria relazione sui fatti di causa – oltre al compito di gestire i collegamenti radio dell’equipaggio, il compito di assumere le decisioni in merito all’attività su strada della pattuglia, nonché il compito di segnalare ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l’espletamento del servizio.

     Del tutto irrilevante è poi il riferimento alla posizione di altro personale presente nel locale al momento della contestazione dell’infrazione al ricorrente da parte del Dirigente l’ufficio D.I.G.O.S.. Infatti detto personale – come rilevato e documentato dall’Amministrazione – era comandato di servizio di vigilanza fissa ai plessi elettorali il cui inizio era fissato per le ore 15,00 con finalità e modalità di espletamento del tutto diverse da quelle che regolavano il servizio di vigilanza automontata affidati ad equipaggi della D.I.G.O.S., tra cui quello composto dall’Ispettore Capo ...omissismsmvld.... e dall’Assistente Coscia, operativi già dalla mattinata nelle diverse fasce orarie senza soluzione di continuità nell’arco delle 24 ore.

     Trattasi, quindi, anche in questo caso di situazioni del tutto diverse che non possono, quindi, essere paragonate tra loro ai fini della verifica di una disparità di trattamento.

     Quanto, poi, alla omessa preventiva segnalazione della sospensione del servizio al Dirigente del proprio ufficio – che costituisce il fondamento motivazionale del provvedimento impugnato – va rilevato che le giustificazioni addotte dal ricorrente, in ordine al tentativo dallo stesso fatto per contattare il Dirigente del proprio ufficio, non appaiono idonee a sollevarlo dalle responsabilità connesse al proprio ruolo, in quanto egli avrebbe comunque dovuto, a fronte della asserita impossibilità di contattare il Dirigente del proprio ufficio, dare una tempestiva informazione dell’interruzione del servizio, tenuto conto – come rilevato nello stesso provvedimento impugnato – della “particolarità e delicatezza del servizio cui era preposto”, al Dirigente il servizio di ordine pubblico ovvero alla sala operativa, per consentire che venissero prese immediatamente tutte le misure necessarie per l’intervento di un altro equipaggio.

     Del tutto irrilevanti sono, infine, le varie considerazioni concernenti la permanenza presso la struttura ospedaliera, atteso che il provvedimento disciplinare impugnato si basa, come si è visto, solo sulla omessa tempestiva informazione della sospensione di un servizio di particolare delicatezza.

     Il ricorso si appalesa, pertanto, infondato in tutte le sue articolazioni.

     3. Il ricorso va, quindi, respinto.  

     4. Quanto alle spese di giudizio sussistono, tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso n. 98/2006,  lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, in Camera di Consiglio, il 23 maggio 2007.

F.to Gaetano Cicciò - Presidente

F.to Eleonora Di Santo - Consigliere, rel.est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 SETTEMBRE 2007

Firenze, lì 19 SETTEMBRE 2007

                                         IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                            F.to Mario Uffreduzzi