REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la toscana - I^ Sez.

ha pronunciato la seguente

sezione 
 
 

n° 947/07 
 
 

n°  1379/05 
 

SG

prima 
 
 

reg. dec. 
 
 

reg. ric.

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 1379/2005 proposto da

...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....

rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Alvaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze, Via S. Gallo n. 80;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui Uffici domiciliano in Firenze Via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento

del provvedimento n. Cat. ..... datato 17 giugno 2005, nella medesima data notificato, con cui il Sig. Questore della Provincia di Firenze irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto nonché di qualsivoglia ulteriore atto, ancorché di data ed oggetto ignoti, antecedente, conseguente, derivante e/o comunque connesso a quello impugnato e tra questi, segnatamente, se ed in quanto occorrer possa del provvedimento di contestazione degli addebiti Rif. n. 202/2.8 (690) datato 3 febbraio 2005, notificato il 4 marzo 2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 3 agosto 2005 e depositato il 26 agosto successivo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

      1. Con il ricorso in esame il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale gli è stata irrogata, ai sensi dell’art. 3, punto 6, del D.P.R. 737/1981, la sanzione disciplinare del richiamo scritto per la seguente mancanza: “teneva comportamento scorretto verso superiori non osservando i normali rapporti di subordinazione gerarchica”.

      In particolare, gli era stato contestato, con atto del 3 febbraio 2005, quanto segue:

“Si è avuto modo di constatare, da diversi mesi, che nell’ambito della II Sezione della Squadra Mobile, Ufficio ove Ella presta servizio, non vengono, da parte Sua, osservati i normali, corretti e funzionali rapporti di subordinazione gerarchica.

In particolare Ella avrebbe più volte omesso di informare il Suo diretto superiore gerarchico, nello specifico il Sostituto Commissario ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... responsabile della menzionata Sezione, sullo stato di talune attività investigative.

Inoltre nella giornata del giorno 20 gennaio u.s., verso le ore 13,00 circa, Ella si recava presso l’Ufficio del Dirigente della Squadra Mobile, ed alle contestazioni mosse dallo stesso circa il comportamento sopra descritto, la S.V. reagiva verbalmente tanto che ne nasceva una discussione, nel corso della quale, improvvisamente Ella abbandonava l’Ufficio chiudendo la porta alle spalle, senza essere stato congedato.

L’invito verbale di rientrare nella stanza fattoLe dal Dirigente non aveva seguito tanto che quest’ultimo usciva dal proprio Ufficio e La rintracciava presso la Sezione Segreteria della Squadra Mobile.

A questo punto, presenti altre persone, il Dirigente La invitava a ritornare nell’ufficio evidenziando il comportamento deontologicamente non corretto.

Rientrati nell’ufficio del Funzionario, veniva portata a termine la discussione e veniva evidenziata una situazione ormai insostenibile”.

      Questi i profili di censura dedotti a sostegno del gravame:

     1) nel caso di specie, il compito del superiore gerarchico sarebbe “limitato alla sola ed esclusiva ratifica dell’operato dei suoi diretti collaboratori”, in quanto al ricorrente, per l’ormai consolidata esperienza maturata nel settore,  venivano assegnate complesse attività investigative che comportavano l’instaurazione di diretti rapporti funzionali ed interlocutori con i Sostituti Procuratori della Repubblica cui era affidata la conduzione delle indagini;

     2) il fatto contestato sarebbe generico e privo dei riferimenti per sostenere l’illegittimità della condotta, anche perché, prima della relazione del Sostituto Commissario ...omissismsmvld...., non sarebbe stata mai sollevata alcuna formale contestazione o rimprovero formale;

     3) le relazioni datate 21 gennaio 2005 redatte dal Dirigente della Squadra Mobile e dal Sostituto Commissario ...omissismsmvld.... sarebbero tardive, in quanto si riferirebbero a situazioni relative anche a mesi addietro;

     4) le mancanze contestate dal Sostituto Commissario ...omissismsmvld.... sarebbero prive di riferimenti oggettivi dimostrabili;

     5) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90: omessa e/o insufficiente motivazione; violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 737/81: genericità dell’addebito; violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/90; eccesso di potere per omessa valutazione dell’istruttoria esperita e travisamento dei fatti; contraddittorietà;

     6) nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente un’ipotesi di responsabilità in capo al ricorrente, la sanzione da irrogare non avrebbe dovuto essere quella del richiamo scritto, bensì quella del richiamo orale di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 737/81.

      2. Il ricorso è infondato.

      Per quanto riguarda il primo profilo di censura, va innanzi tutto rilevato che l’art. 4 del D.P.R. n. 782/85 dispone che “il personale dei ruoli della Polizia di Stato … è tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore …”.

      L’art. 14 del medesimo D.P.R. altresì sottolinea che “il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori … e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l’autorità e il prestigio”.

      L’art. 28 del medesimo D.P.R. prescrive che “il personale su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l’espletamento del servizio deve riferire con apposita segnalazione al responsabile dell’Ufficio …”.

      Infine, sia l’art. 36 della legge n. 121/81 che l’art. 26 del D.P.R. n. 335/82 sottolineano come, nel rispetto sempre della gerarchia, al personale del ruolo degli ispettori possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell’ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l’attività svolta e per i risultati conseguiti.

      Emerge, quindi, non solo che il ruolo del superiore gerarchico del ricorrente, e cioè del Sostituto Commissario ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., non può essere svilito nei termini pretesi dall’Ispettore Capo ...omissismsmvld...., il quale vorrebbe confinare il proprio superiore gerarchico allo svolgimento di funzioni di mera “ratifica” dell’operato del suo sottoposto, ma anche, e soprattutto, che l’Ispettore Capo ...omissismsmvld.... indirettamente riconosce di aver posto in essere la condotta che gli è stata contestata.

     Quanto ai profili sub 2 e sub 3, va rilevato che l’art. 2 del D.P.R. n. 737/81 prevede la sanzione disciplinare del richiamo orale che può essere inflitta da qualsiasi superiore gerarchico, quindi non solo dal Questore, senza obbligo di rapporto.

      E, sia il Sostituto Commissario ...omissismsmvld...., come riportato nella relazione che ha dato origine al procedimento per cui è causa, che il Dirigente della Squadra Mobile, risultano essersene avvalsi ripetutamente per invitare il ricorrente ad un comportamento maggiormente rispettoso della gerarchia.

      Pertanto, così come rilevato dall’Amministrazione nella  relazione del 19 settembre 2005, la condotta dei superiori gerarchici del ricorrente non può fondatamente essere ritenuta intempestiva, emergendo, viceversa, che questi hanno cercato di risolvere la situazione nel miglior modo possibile per ricostruire un clima sereno all’interno dell’Ufficio e solo quando il ricorrente ha più volte disatteso le direttive impartite, i superiori sono dovuti ricorrere a strumenti disciplinari di rango superiore.

      Quanto al profilo sub 4, va rilevato che le affermazioni del

Sostituto Commissario ...omissismsmvld.... sono state confermate dal Dirigente della Squadra Mobile, il quale, come si è detto, ha, a sua volta, reiteratamente richiamato oralmente il ricorrente affinché questi tenesse un comportamento più lineare e corretto nei confronti del Responsabile della Sezione.

      Non può non sottolinearsi, comunque, come non sia in discussione la professionalità dell’Ispettore Capo ...omissismsmvld.... nello svolgimento delle indagini a lui assegnate, ma la continua e costante mancanza di correttezza nel comportamento dal medesimo assunto nei confronti del superiore ...omissismsmvld.... cui ometteva di riferire sui risultati delle indagini in corso nell’erroneo convincimento che quest’ultima dovesse, come asserito dallo stesso ricorrente, semplicemente limitarsi a “ratificare” il proprio operato. Su tali presupposti appare pretestuoso affermare che il Sostituto Commissario ...omissismsmvld.... non fosse raggiungibile telefonicamente – come asserito di contro nelle giustificazioni - poiché la mancanza di correttezza si è concretizzata sia nell’aver omesso di far visionare al superiore – anche quando quest’ultimo era in Ufficio - atti di Polizia Giudiziaria relativi ad indagini in corso, sia nel non aver informato il superiore di altre attività non effettuate in orari notturni (es. installazione di apparecchiature per intercettazioni). Né appare credibile che l’Ispettore Capo ...omissismsmvld.... si sia allontanato – come invece dallo stesso asserito – dall’Ufficio del Dirigente solo dopo essere stato congedato. Il prosieguo degli eventi e le risultanze indirettamente emergenti dalle giustificazioni prodotte dall’Ispettore Capo Minonne, presente alla discussione, infatti, consentono di escludere in radice, in quanto non rispondente ad alcuna logica plausibile, l’attendibilità di tale versione dei fatti.

      Discende da quanto sopra: che il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato; che l’addebito non è generico in quanto fa riferimento al protrarsi di una condotta, tra l’altro implicitamente confermata dallo stesso ricorrente nelle giustificazioni addotte, in base alla quale il medesimo era stato più volte richiamato oralmente, e che è poi sfociata nella discussione avuta con il Dirigente della Squadra Mobile; che non è fondatamente deducibile l’eccesso di potere poiché non solo si è cercato più volte di porre rimedio alla situazione attraverso ripetuti richiami orali – i quali non hanno un riscontro ufficiale in quanto il richiamo orale è una sanzione disciplinare per la quale non è previsto l’obbligo di rapporto - ma anche perché la sanzione inflitta (richiamo scritto) appare proporzionata al comportamento contestato ed è quella che per entità si colloca al livello immediatamente superiore a quello del richiamo orale, più volte utilizzato; che non è fondatamente deducibile la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione, in quanto nelle relazioni dei superiori è stato delineato un quadro comportamentale attendibile e ben preciso che ha consentito di addebitare al ricorrente la mancanza di correttezza del comportamento nei confronti dei superiori, ritenuti dallo stesso chiamati semplicemente a “ratificare” il suo operato.

      Il ricorso risulta, quindi, infondato sotto tutti i profili dedotti.

       3. Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto.

     4. Quanto alle spese di giudizio, sussistono equi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, respinge il ricorso n. 1379/2005 indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, in data 21 marzo 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

    Giovanni Vacirca     Presidente

    Saverio Romano     Consigliere

  Eleonora Di Santo     Consigliere rel. est.

F.to Giovanni Vacirca                    F.to Eleonora Di Santo  

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 GIUGNO 2007

Firenze, lì  26 GIUGNO 2007

                                             IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                        F.to Mario Uffreduzzi                       m.p.