Ricorso n. 1941/2003       Sent. n. 2308/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

  Bruno Amoroso  Presidente

  Italo Franco   Consigliere

  Fulvio Rocco   Consigliere, estensore

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  sul ricorso R.G. 1941/2003, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Ceruti, con elezione di domicilio in Venezia presso lo studio dell’Avv. Luca Partesotti, Dorsoduro n. 1249,

contro

  il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San marco n. 63,

  per l’annullamento

  del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prot. n. 333-D/881429 dd. 19 maggio 2003, recante la reiezione del ricorso gerarchico proposto dall’Assistente Capo della Polizia di Stato ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto a lui inflitta dal Questore di Rovigo con provvedimento Prot. n. 2084 dd. 21 febbraio 2003; nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente.

  Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 4 settembre 2003 e depositato l’11 settembre 2003;

  visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

  viste le memorie prodotte dalle parti;

  visti gli atti tutti di causa;

  uditi nella pubblica udienza dell’1 marzo 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. Partesotti, in sostituzione dell’Avv. Ceruti, per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Salmini per il Ministero dell’Interno;

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO  E  DIRITTO

    1. Con nota dd. Prot. n. 2084 dd. 30 novembre 2002 il Questore di Rovigo ha notificato all’attuale ricorrente, Sig. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., Assistente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Adria (Rovigo) una contestazione di addebiti scaturita da una relazione di servizio presentata dall’Agente Scelto ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... e avente per oggetto un episodio accaduto in data 4 ottobre 2002.

  Secondo quanto affermato nella contestazione di addebiti anzidetta, “alle ore 23.45” il ...omissismsmvld...., “comandato quale Capo Equipaggio in servizio di Volante, dopo aver effettuato un controllo a persona sottoposta agli arresti domiciliari in Cavanella Po, riceveva una nota radio dalla sala operativa del Commissariato di P.S. di Adria per un normale intervento da effettuarsi nello stesso Comune di Adria. L’autista dell’autovettura di servizio, Agente Scelto ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., partiva immediatamente per dirigersi lungo la strada arginale che costeggia il fiume Po, sul luogo dell’intervento. Dopo circa 1 Km., poiché l’autista teneva una velocità di circa 70 Km/h”, il ...omissismsmvld.... “gli ordinava di accelerare e, malgrado questi facesse rilevare che ciò non era possibile, per la scarsa visibilità dovuta alla foschia, alla pericolosità del manto stradale umido”, il medesimo ...omissismsmvld.... “tuttavia intimava al dipendente di fermarsi per consentir(gli) la guida del veicolo. Poiché l’autista non interrompeva la guida”, il ...omissismsmvld.... “improvvisamente estraeva le chiavi dal quadro della vettura, che si rendeva inguidabile, con l’evidente rischio di provocare un incidente, atteso che contemporaneamente dalla corsia opposta di marcia proveniva un altro veicolo. Successivamente” – sempre secondo quanto affermato nella contestazione di addebito – il ...omissismsmvld.... si sarebbe messo “alla guida dell’autovettura e guidando ad alta velocità, raggiungeva, insieme al gregario, il luogo dell’intervento, ove procedeva alla identificazione di una persona che si trovava sul posto, la quale dichiarava di trovarsi colà per tranquillizzarsi, avendo litigato, nel corso della giornata, con il fratello. Considerato che il comportamento di cui sopra configura la mancanza  prevista dall’art. 5, n. 7, del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737” al ...omissismsmvld.... veniva quindi data facoltà, “entro 10 giorni … (di) presentare le proprie giustificazioni, documenti o chiedere l’audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali chiedere ulteriori indagini o testimonianze”, salva la possibilità di chiedere per una sola volta la proroga del termine anzidetto di altri 10 giorni, ovvero la facoltà di rinunciare al termine medesimo on espressa dichiarazione scritta (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

  Il ...omissismsmvld.... ha presentato in data 30 dicembre 2002 le proprie deduzioni a difesa, rilevando, tra l’altro, che nel sopradescritto frangente il ...omissismsmvld.... “aveva già in precedenza affermato di essere stanco a motivo di aver condotto l’autovettura di servizio per tutta la sera, tanto da rallentare notevolmente l’andatura della stessa fino a portarsi ad una velocità pari a circa 50-60 Km/h; che lo stesso ...omissismsmvld...., a causa della dichiarata stanchezza, aveva affermato anche di percepire la presenza di nebbia (mentre la stessa non v’era per nulla …); che, a conferma del dichiarato stato di stanchezza, il medesimo ...omissismsmvld.... manifestava un improvviso colpo di sonno; lo scrivente, preso atto della palese incapacità del conducente del mezzo di servizio di proseguire il suo compito in condizioni di sicurezza, mentre stavamo percorrendo la Via Dante di Bottrighe” (Rovigo), “chiedeva al ...omissismsmvld.... di fermarsi allo scopo di assumere egli stesso la conduzione del veicolo. Visibilmente contrariato, l’autista opponeva un netto rifiuto, affermando che lo scrivente non poteva assumere la conduzione del veicolo in quanto sull’ordine di servizio era indicato egli solo con tale mansione. Quindi, preso ancora atto della situazione, lo scrivente intimava con tono perentorio al ...omissismsmvld.... di fermarsi immediatamente, in quanto non era più in grado di guidare, aggiungendo che, se non avesse ottemperato, avrebbe dovuto rapportare superiormente. In seguito all’ordine impartito, l’autista fermava subito l’autovettura di servizio lasciando allo scrivente il posto di guida. In  relazione al descritto episodio, lo scrivente precisa che non riteneva necessario inoltrare alcun rapporto disciplinare nei confronti del ...omissismsmvld.... in quanto lo stesso, sostanzialmente, aveva ottemperato all’ordine impartito. Inoltre, ritiene che il fatto di averlo fermamente redarguito possa essere considerato alla stregua di un richiamo orale  nei confronti dello stesso autista. … In relazione alla contestazione dell’ipotesi di violazione disciplinare, si deve prendere atto che l’impianto accusatorio è costituito unicamente dalle dichiarazioni dell’Agente Scelto della Polizia di Stato ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., senza che sia stato prodotto il benché minimo elemento obiettivo ed obiettivabile. Orbene, poiché lo scrivente afferma la pacifica insussistenza dei fatti così come riportati, è chiaramente impossibile formulare giustificazioni di alcun tipo. Pertanto, di seguito saranno sviluppate argomentazioni ed indicati elementi che possono consentire all’Autorità decidente di giungere alla medesima conclusione. In primo luogo, per quanto attiene l’autovettura di servizio, è necessario considerare la struttura del cruscotto della (Fiat) Marea, con particolare riferimento alla posizione del commutatore di accensione. Il citato meccanismo è situato sotto il volante ed è protetto a destra da un profilato plastico a forma di nicchia, che ha la funzione di agevolare sia la posizione della mano destra (del conducente) per l’inserimento della chiave nel commutatore, sia la manovra della stessa chiave. Secondo l’accusa mossa nei confronti dello scrivente, lo stesso (occupando il sedile a destra del conducente) avrebbe estratto la chiave dal quadro. Ma, se così si fosse verificato, lo scrivente avrebbe dovuto:

  Ora, considerate le dimensioni delle mani dello scrivente, entrambe le operazioni sarebbero state alquanto difficoltose e, sicuramente, non attuabili in modo improvviso, come – invece – è stato affermato dal ...omissismsmvld..... Riguardo alle conseguenze che un’operazione del tipo denunciato, vale a dire il disinserimento improvviso della chiave di accensione dal quadro, si deve premettere che il funzionamento dell’autovettura Marea, fatta eccezione per il freno di stazionamento, è completamente asservito alla condizione del “quadro acceso”. Conseguentemente, venendo a mancare improvvisamente la citata conditio sine qua non, si verificherebbe il blocco immediato di tutte le funzioni: luci, motore, freni, idroguida, manovrabilità del volante. Ora, secondo la versione del ...omissismsmvld...., la circostanza dell’evento sarebbero  state le seguenti:

  Considerato che in condizione di test, vale a dire nell’assoluta consapevolezza delle operazioni da compiere, l’operazione descritta sarebbe attuabile solo se il conducente fosse in possesso di elevata perizia senza, d’altronde, alcuna garanzia circa l’esito incruento, sia per il veicolo (possibilità di guasti meccanici gravi) che per l’incolumità degli occupanti, ci si chiede come possa non essersi verificata alcuna conseguenza. Ebbene, il ...omissismsmvld.... ha attribuito tale esito positivo esclusivamente alla combinazione della sua prontezza di riflessi con la fortuna. Per contro, è parere dello scrivente, se i fatti si fossero effettivamente verificati così come descritti nell’accusa, e considerate tutte le sopra riportate circostanze contemporaneamente coesistenti, non sarebbe stato assolutamente possibile un esito esente da conseguenze. Orbene, dalle argomentazioni sopra esposte si deve necessariamente desumere che, non avendo il ...omissismsmvld.... esplicitato le modalità concrete con cui gli eventi si sarebbero verificati, ed avendo lo scrivente ampiamente dimostrato l’obiettiva impossibilità che gli eventi si fossero (sic) effettivamente verificati in quel modo, il fatto non è reale” (cfr. ibidem, doc. 3).

  Contestualmente, peraltro, il ...omissismsmvld.... ha chiesto in via istruttoria, “allo scopo di eliminare ogni ragionevole dubbio … che sia interpellato il responsabile del locale Ufficio Automezzi od altro soggetto tecnicamente preparato, di modo che sia acquisito un qualificato parere sui seguenti quesiti:

  In data 13 febbraio 2003 è stata acquisita dalla Sezione Disciplina della Questura di Rovigo la seguente dichiarazione dell’Ispettore Roberto A. Alunno, Responsabile dell’Ufficio Automezzi della Questura medesima: “Il commutatore di accensione è situato alla  destra rispetto al volante e non sotto lo stesso, da un  esperimento effettuato è stato possibile sfilare la chiave del cruscotto senza interferire con le braccia dell’autista in posizione di guida, quindi può essere verosimile che la chiave stessa sa stata sfilata dal cruscotto. Per quanto riguarda il secondo quesito, si può dire che se la vettura procedeva a non elevata velocità ed azionando con perizia il freno a mano si può comunque arrestare l’autovettura” (cfr. doc. 5 di parte resistente).

  Conseguentemente, con provvedimento Prot. n. 2084 dd. 21 febbraio 2003 il Questore di Rovigo, “considerato che le giustificazioni fornite dal dipendente sono solo in parte accoglibili, in quanto non trovano pieno riscontro nel parere espresso”,  ha inflitto al ...omissismsmvld...., a’ sensi dell’art. 3 del D.P.R. 737 del 1981, la sanzione disciplinare del richiamo scritto, in quanto “Capo Equipaggio in servizio di Volante, ricevuta una nota della Sala Operativa del Commissariato di Adria per effettuare un normale controllo nello stesso Comune, dopo aver ordinato all’autista di aumentare la velocità ed avere avuto risposta negativa dallo stesso, a causa della scarsa visibilità e del manto stradale umido, ordinava allo stesso di fermarsi per mettersi alla guida dell’autovettura ma, non avendo avuto risposta, sfilava le chiavi dal cruscotto dell’autovettura in corsa. Non ne derivavano conseguenze. … Mancanza commessa il 4 ottobre 2002” (cfr. ibidem, doc. 5).

  Il ...omissismsmvld.... ha, quindi, in data 25 marzo 2003 proposto avverso tale provvedimento ricorso gerarchico al Capo della Polizia, a’ sensi dell’art. 22 del D.P.R. 737 del 1981 e dell’art. 1 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 (cfr. ibidem, doc. 6) ,  dimettendo - tra l’altro - una dichiarazione dell’anzidetto Responsabile dell’Ufficio Automezzi resa in data 13 marzo 2003 nella quale si afferma che “per quanto riguarda il primo quesito, la prova è stata eseguita di giorno, con veicolo fermo, da un soggetto con caratteristiche fisiche dissimili da quelle del ...omissismsmvld.... e con modalità assolutamente prive della componente “sorpresa”; per quanto riguarda il secondo quesito, l’affermazione è da riferire a condizioni di test, giammai nelle condizioni climatiche e soggettive come riportato nelle giustificazioni del ...omissismsmvld..... Pertanto, non è possibile escludere la possibilità di governo nelle circostanze di tempo, luogo e tensione a carico dei soggetti, a condizione che il conducente del veicolo sia in possesso di elevatissime capacità tecniche e si trovi in forma fisica e psichica ottimale” (cfr. ibidem, doc. 7).

  Il ...omissismsmvld.... ha – altresì – dedotto in tale impugnativa eccesso di potere per travisamento del fatto e contraddittorietà negli atti, incompetenza relativa con contestuale violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 18 del D.P.R. 737 del 1981, nonché dell’art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ed ulteriore eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.

  Il Capo della Polizia, a sua volta, sulla scorta della Relazione Prot. n. 2084 – Div. Pers. – Categ. 2.8 dd. 1 aprile 2003 a firma del Questore di Rovigo (cfr. doc. 7 di parte resistente), con decreto n. 333-D/81429 dd. 19 maggio 2003 ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ...omissismsmvld...., “considerato che la responsabilità disciplinare del ricorrente, in ordine alla mancanza ascrittagli, emerge con tutta evidenza dagli atti prodromici alla sanzione avversata; considerato che nessun rilievo, tale da inficiare la validità del provvedimento inflittivo, può farsi in ordine all’iter formale e a quello logico-deduttivo seguiti dal titolare della potestà disciplinare durante il procedimento sanzionatorio; ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non consentono alcun intervento capace di determinare la modificazione del provvedimento gravato” e “ritenuta, pertanto, equa e legittima la sanzione inflitta” nella specie.

    1. Con il ricorso in epigrafe il ...omissismsmvld.... chiede, pertanto, nella presente sede di giudizio l’annullamento del testè riferito decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prot. n. 333-D/881429 dd. 19 maggio 2003, recante la reiezione del ricorso gerarchico da lui precedentemente proposto avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto a lui inflitta dal Questore di Rovigo con provvedimento Prot. n. 2084 dd. 21 febbraio 2003.

  Il ...omissismsmvld.... chiede – altresì – l’annullamento di ogni altro atto presupposto o conseguente.

  Il ricorrente deduce al riguardo eccesso di potere del provvedimento sanzionatorio per travisamento dei fatti , difetto di motivazione della decisione di rigetto del ricorso gerarchico con contestuale violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto1990 n. 241, eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità ed illogicità manifesta della motivazione del provvedimento sanzionatorio e conseguente illegittimità della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, incompetenza relativa con contestuale violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 18 del D.P.R. 737 del 1981 nonché dell’art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 3 del 1957, ed anche a ulteriore eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta del provvedimento sanzionatorio con conseguente, ulteriore illegittimità della decisione di rigetto del ricorso gerarchico.

  1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.
  2. Alla pubblica udienza dell’1 marzo 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
  3. Tutto ciò premesso il Collegio, prima di disaminare il merito di causa, reputa opportuno evidenziare che, sia nell’ipotesi in cui i fatti per cui è causa si siano svolti secondo la versione resa dal ...omissismsmvld...., ovvero secondo la versione resa dal ...omissismsmvld...., risulta comunque assodata, nella specie, l’esistenza di una grave conflittualità tra persone addette a funzioni peculiari a tutela della sicurezza pubblica, pericolosamente prodottasi durante il servizio e, per di più, nel corso di un intervento d’istituto, fortunatamente rivelatosi privo dei caratteri di emergenza.

  Dal ricorso proposto dal ...omissismsmvld.... nella presente sede di giudizio si evince, infatti (cfr. ivi,  pag. 11) che tra questi e il ...omissismsmvld.... si era già in precedenza innescata una situazione di conflittualità, tale da indurre quest’ultimo nel settembre del 2002 a chiedere al Dirigente  del Commissariato di essere separato dall’attuale ricorrente nell’effettuazione dei turni di servizio.

  Evidentemente, tale richiesta è rimasta inevasa e da ciò è, per l’appunto, conseguito il ben poco edificante episodio che – giova ribadire, in entrambe le contrapposte versioni riferite dagli antagonisti – ha comunque gravemente interferito nel normale svolgimento del servizio.

  Risulta, quindi, necessario che il Dirigente, allorquando percepisca l’insorgenza di consimili conflittualità tra il personale sottoposto, provveda con immediatezza ad organizzare – ove materialmente possibile - i turni di servizio in modo da prevenire l’accadimento di consimili episodi, di intuitiva pericolosità con altrettanto indubitabile scadimento del prestigio della stessa Polizia e promuova sollecitamente, ove necessario, anche il procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all’art. 55, quarto comma, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335.

  5.1. Venendo – ora – alla definizione del merito di causa, il ricorso in epigrafe va accolto, avuto riguardo – in via del tutto assorbente – ai dedotti profili di eccesso di potere per perplessità ed illogicità, nonché per difetto di motivazione, con contestuale violazione – sotto quest’ultimo profilo - dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

  5.2. Come è ben noto, l’articolo di legge testè  citato dispone al suo primo comma, e per quanto qui segnatamente interessa, che “ogni provvedimento amministrativo … compresi quelli concernenti … il personale, deve essere motivato” e che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

  Nel caso in esame il Questore ha irrogato al ...omissismsmvld.... il rimprovero scritto nella testuale considerazione motivazionale secondo cui “le giustificazioni fornite dal dipendente” risultavano “solo in parte accoglibili, in quanto non trovano pieno riscontro nel parere espresso”.

  Orbene, a parte l’intrinseca illogicità di tale assunto in un contesto nel quale si doveva decidere se la versione dei fatti del ...omissismsmvld.... poteva integralmente smentire – o meno - le affermazioni del ...omissismsmvld.... e che, pertanto, non poteva farsi luogo a qualsivoglia “parziale” accoglimento delle ragioni dell’incolpato proprio perché la “verità” di questi risultava (e risulta) radicalmente diversa nel suo contenuto da quella del suo accusatore, è di immediata percezione la circostanza che nella motivazione del provvedimento sanzionatorio non risultano specificatamente indicate “le giustificazioni fornite dal dipendente” che sarebbero state, per l’appunto, “in parte” accolte, in quanto “parzialmente” riscontrate nel parere espresso dal Responsabile dell’Ufficio Automezzi della Questura.

   Per la verità, tale Responsabile non si era fatto carico di fornire un responso analitico ai quesiti proposti dal ...omissismsmvld.... nel proprio scritto defensionale (cfr. ivi: “Può essere considerato verosimile il fatto che il passeggero anteriore, con la mole dello scrivente, possa improvvisamente estrarre la chiave dal commutatore di accensione dell’autovettura Fiat Marea senza che il conducente se ne accorga e che, quindi, non possa far nulla per impedirne la manovra? Può essere considerato verosimile che, in relazione all’immediato blocco del veicolo in seguito ad estrazione della chiave del quadro, considerate sia le condizioni soggettive dell’autista (guida protratta per molte ore), sia le circostanze di tempo (notte), luogo, condizioni climatiche, condizioni viarie ed incidentali sopra descritte, possano non seguire conseguenze di alcun tipo?”), ma ha reputato dirimente la circostanza che il commutatore di accensione è collocato nella Fiat Marea a destra del volante e non già – come sostenuto dal ...omissismsmvld.... nel proprio primo scritto difensivo - in posizione sottostante a questo, con la conseguenza che l’operazione di sfilamento delle chiavi potrebbe verosimilmente essere avvenuta senza comportare impedimenti nei confronti delle braccia dell’autista, e ha – altresì – affermato che quest’ultimo, ove la vettura non avesse viaggiato a velocità elevata, avrebbe potuto effettuare l’arresto del mezzo mediante il freno a mano.

  Verosimilmente, quindi, tali conclusioni del Responsabile – ancorché non puntualmente considerate dal Questore nel proprio provvedimento – hanno determinato l’irrogazione della sanzione a carico del ricorrente

  Peraltro, come si è visto innanzi, il medesimo Responsabile ha poi rettificato le conclusioni medesime facendosi in qualche modo carico di affrontare i profili individuati dal ...omissismsmvld.... nella propria, surriferita richiesta istruttoria e sino a quel momento non affrontati, ossia la verifica della concreta possibilità per il ...omissismsmvld...., in relazione alle dimensioni delle proprie mani, di conseguire il risultato dell’estrazione della chiave di avviamento dal cruscotto e l’ulteriore verifica della possibilità in concreto per l’autista, anche in relazione alle riferite condizioni meteorologiche e di visibilità, di controllare il veicolo dopo il distacco della chiave.

  Orbene, la circostanza – non smentita dall’Amministrazione intimata – che la prova ha avuto luogo in condizioni di fermo del mezzo e con persona di caratteristiche corporee diverse da quelle del ...omissismsmvld...., e l’altrettanto esplicita affermazione che nelle condizioni di sorpresa e di maltempo dianzi descritte la perizia nel controllo del mezzo doveva essere quella propria di un soggetto di “elevatissime capacità tecniche e … in forma fisica e psichica ottimale”, non hanno formato oggetto di esame nella relazione istruttoria predisposta dal Questore per il Capo della Polizia, né sono state disaminate da quest’ultimo.

  La carenza istruttoria e motivazionale risulta, dunque, ben evidente; e, del resto, ne è rivelatrice la stessa motivazione del provvedimento decisorio del ricorso gerarchico, assolutamente stereotipa e del tutto disancorata da qualsivoglia disamina in concreto della fattispecie devoluta al giudizio da parte dell’Autorità tenuta a determinarsi.

  6. Le spese e gli onorari del giudizio sono integralmente compensati tra le parti, anche in relazione a quanto dianzi rilevato al § 4 della presente sentenza.

P.Q.M.

  Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

  Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

  Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’1 marzo 2007.

  Il Presidente      l’Estensore 
 

  Il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 
 
 
 
 
 
 

T.A.R. per il Veneto – I Sezione                                              n.r.g. 1941/03