REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 258 del 2007 proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentata e difesa dagli avv.ti ...

CONTRO

MINISTERO DELL’INTERNO - CAPO DELLA POLIZIA DI STATO - COMMISSIONE CONSULTIVA ex art. 15 del D.P.R. 25.10.1981, , n. 73, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliato

per l'annullamento

della sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 (tre/trentesimi) della retribuzione inflitta dal Dirigente del Compartimento della Polizia Postale per il Trentino - Alto Adige, su conforme parere della Commissione consultiva nominata ex art. 15 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737 con provvedimento n. 2.8/021/rif./2007, notificato all’istante in data 12.10.2007 e di ogni altro atto ad esso conseguente o presupposto o in qualsiasi altro modo collegato a quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 - relatore il consigliere ..

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La signora @@@@@@@@ @@@@@@@@ espone di avere presentato al Dirigente del Compartimento della Polizia postale per il Trentino - Alto Adige la richiesta di quattro giorni di riposo compensativo per lavoro straordinario prestato per un totale di 24 ore nelle settimane precedenti; che, a seguito della contestazione da parte di questi di un’asserita mancanza di preventiva autorizzazione, nonchè di un’imprecisa annotazione delle attività svolte durante le proprie prestazioni, ella ha risposto nell’ufficio del suddetto Dirigente, affermando di non avere “la mente disonesta”.

Riferisce, inoltre, che quest’ultimo, ritenutosi offeso dal comportamento della @@@@@@@@, aveva poi avviato il procedimento disciplinare, ipotizzando l’emanazione della sanzione della deplorazione.

A seguito della corrispondente contestazione del fatto ascrittole, in cui si ritenevano ricorrenti le gravi mancanze disciplinari previste all’art. 5, punto 4 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, l’inquisita presentava le proprie giustificazioni e veniva udita dalla Commissione di disciplina la quale, con verbale del 9.10.2007, formulava a @@@@@@@@ranza il parere per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, punto 18 del D.P.R. n. 737/81. Il Dirigente del Compartimento, con provvedimento n. 2.8/021/rif./2007, conformandosi a detto parere, infliggeva la vista sanzione all’istante

Con ricorso notificato in data 19.11.2007 e depositato il successivo 30.11.2007, l’interessata ha impugnato la suddetta statuizione, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737 ed eccesso di potere, in quanto la dott.ssa @@@@@@@@ - superiore della ricorrente e che aveva rilevato l’infrazione, essendole stata rivolta la suddetta espressione e che era dunque da ritenersi la persona offesa - avrebbe arbitrariamente fatto parte della Commissione consultiva (assumendone la funzione di presidente);

2) eccesso di potere e travisamento dei fatti, lamentando la ricorrente che le mancanze contestate (ore straordinarie allegatamene prive di autorizzazione) non avrebbero alcuna attinenza con l'oggetto del procedimento disciplinare (offese al superiore) e che la ricorrente mai avrebbe inteso far riferimento al Dirigente dell'Ufficio, quando ebbe a negare di avere una “mente disonesta".

L'Amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha argomentatamente sottolineato l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

Alla camera di consiglio del 6.12.2007 l’istanza cautelare avanzata è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

La ricorrente, dipendente della Polizia postale, ha impugnato il provvedimento disciplinare con il quale le è stata inflitta, per l’assunto comportamento scorretto nei confronti del proprio superiore gerarchico, la sanzione pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità dello stipendio.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo ella ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al disposto di cui all’art. del 15 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737. In particolare, l’agente @@@@@@@@ sostiene che la Dirigente del Compartimento avrebbe reiteratamente violato il suo diritto di difesa, non predisponendo tempestivamente l'elenco dei membri della Commissione consultiva ed adempiendo detto obbligo solo dopo i fatti occorsi, e, soprattutto, partecipando all'attività della stessa Commissione in presenza di un evidente conflitto di interessi, così violando anche le essenziali garanzie che l'ordinamento pone in favore dell'interessata, prevedendo la composizione della Commissione con componenti del tutto neutrali di fronte ai fatti occorsi.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento dei fatti, affermando che nel suo comportamento non potrebbero ravvisarsi le gravi mancanze di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 737/81 e l’intenzione denigratoria del superiore, essendosi limitata a riferire a sé stessa l’espressione di “mente disonesta”.

Il ricorso è fondato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, sotto l’assorbente profilo di cui al primo motivo d'impugnazione, con cui si deduce la violazione dell’art. 15 del D.P.R. 737/1981, in quanto il Dirigente che ha contestato l’addebito disciplinare e nel contempo competente ad irrogare la sanzione, ha in effetti preso parte alla seduta della Commissione consultiva che ha proposto la ridetta sanzione.

Dispone, invero, l'articolo 15 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737 che "la commissione consultiva è composta da tre appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui uno di qualifica superiore e uno di qualifica pari a quella del trasgressore, designati dall'organo competente a infliggere la sanzione, ed uno di qualifica superiore a quella del trasgressore indicato dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia”(I comma)….; e “all'inizio di ogni anno verrà predisposto, a cura dell'organo competente ad infliggere la sanzione, l'elenco degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza chiamati a far parte delle commissioni consultive” (II comma).; che ancora “non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato” (5° comma).

Va per questo aspetto precisato che la vista disposizione - secondo cui non può far parte della Commissione consultiva colui che ha rilevato l’infrazione - si riferisce alla sanzione della “deplorazione”, per la cui irrogazione è necessaria appunto l’audizione della Commissione consultiva (art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 737/81): la norma risulta, quindi, pacificamente applicabile alla fattispecie, essendo del tutto ininfluente l’ulteriore circostanza che detta Commissione abbia, poi, proposto la derubricazione della ridetta sanzione in quella pecuniaria.

A difesa del proprio operato l’Amministrazione ha sostenuto da un lato che, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 737/81, la procedura disciplinare in questione prevedrebbe una specifica funzione propulsiva in capo all’organo competente ad irrogare la sanzione - nella specie rappresentata dalla dott.ssa @@@@@@@@, Dirigente del Compartimento della Polizia postale - e dall’altro che dall’allegato verbale del 9.10.2007 non si evincerebbe con certezza né che l’interessata fosse componente della commissione consultiva, né che vi avesse svolto la funzione di presidente.

Detto ordine d’idee deve essere disatteso.

Sotto il profilo dell'eccepita incompatibilità il Collegio è dell’avviso che la dott.ssa @@@@@@@@, ancorché titolare dell'azione disciplinare, non dovesse partecipare ed intervenire nell'attività della suddetta Commissione.

Supporta tale affermazione il fatto che ella avesse da una parte rilevato personalmente l’infrazione e che comunque si fosse ritenuta personalmente implicata nell’episodio in questione: dette peculiari circostanze avevano, infatti, indotto, ad avviso del Tribunale, una posizione immediatamente confliggente con quella di membro della Commissione, inibendo in ogni caso per la stessa ragione anche la semplice presenza alle sedute di questa per non influenzare sotto alcun profilo il suo libero convincimento.

Nella fattispecie, inoltre, la dott.ssa @@@@@@@@ avrebbe ben potuto delegare l'incarico ad altro funzionario della Polizia postale ovvero investire, in alternativa, un Dirigente della Questura di Trento, allegando a giustificazione della propria richiesta le puntuali ragioni che le precludevano la presenza ai lavori della Commissione e la partecipazione alla stessa come componente.

Dal verbale della seduta del 9.10.2007 emerge all’opposto che “...si è riunita la Commissione Consultiva, come previsto dall’art. 18 D.P.R. del 25.10.1981, n. 737, così composta: Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato @@@@@@@@ ... - membro designato delle OO.SS.; Sovrintendente Capo della Polizia di Stato .... membro designato dall’Amministrazione; Assistente Capo della Polizia di Stato ..... - membro designato dall’Amministrazione; Assistente Capo della Polizia di Stato ..... – in qualità di segretario; Dirigente del Compartimento dott.ssa @@@@@@@@ ....– Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato….”.

La violazione dell’art. 15 emerge dunque palesemente dal richiamato verbale, da cui si ricava che la parte offesa dalla risposta fornita dalla ricorrente nel corso del colloquio avente ad oggetto la contestata concessione di quattro giorni di riposo compensativo per l’allegato lavoro straordinario ha partecipato ai lavori della Commissione consultiva pur avendo contestato la relativa infrazione, il che viola, altresì, i principi che regolano l’azione amministrativa, che postulano che, ove ricorra una situazione di conflitto di interesse, si costituisca in ogni caso un obbligo di astensione del soggetto incompatibile.

Né può rilevare il fatto (addotto dall’Amministrazione resistente) che la stessa Dirigente abbia verbalizzato, per replicare all’eccezione sollevata dal Vice Questore Aggiunto di P.S. @@@@@@@@, - “…di non ritenersi componente della Commissione consultiva…”, dato che non era nella specie in discussione la possibilità (già esclusa) di essere componente o di presiedere la Commissione, bensì quella che il ridetto Dirigente partecipasse comunque ai suoi lavori, ad onta di una situazione di incompatibilità acclarata e riconosciuta dall’art. 15 del D.P.R. n. 737 del 198181.

In conclusione, il ricorso va accolto sotto l’indicato profilo, restando così assorbita ogni altra censura.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 258/2007, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione dell’Interno alla rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente, liquidandole in . 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2008, con lintervento dei Magistrati:

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Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 11 giugno 2008

      Il Segretario  Generale

      ..

        N. 146/2008    Reg. Sent.  

N.  258/2007  Reg. Ric.