Carabinieri - Trasferimento per incompatibilità ambientale
 

N.  773/08  Reg.Dec. 
 

N.   1395    Reg.Ric. 
 

ANNO  2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1395/2007 proposto da

MINISTERO DELLA DIFESA (COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di @@@@@@@@, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o

@@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dall'avv. ..

per  l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1095/2007 del 22 giugno 2007.

      Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

      Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. .. per @@@@@@@@ @@@@@@@@;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Vista l’ordinanza di questo C.G.A. n. 991/2007 del 17 dicembre 2007;

      Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il Presidente ..

      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

      Il Comando provinciale Carabinieri di Messina, con nota prot. 27/37-8-2003 del 19 ottobre 2004 (in atti), proponeva il trasferimento del Mar. “A”s.UPS @@@@@@@@ ad altra sede, comunicando che:

      Riferiva, inoltre, quel Comando provinciale che il dott. @@@@@@@@ @@@@@@@@, fratello dell’appellato, primo dirigente della Polizia di Stato e Capo della Divisione Anticrimine della Questura di @@@@@@@@, nel mese di novembre 2003, nell’ambito dell’operazione “TIMEO DANAOS” condotta contro i vertici economico/imprenditoriali di “COSA NOSTRA” condotta dal Reparto Operativo-Nucleo Operativo (R.O.N.O.), dal Comando provinciale CC di @@@@@@@@ e dalla locale Sezione Anticrimine della Questura, aveva subito una perquisizione domiciliare, e che risultava indagato quale presunto fiancheggiatore di un’associazione mafiosa.

      Successivamente, il dott. @@@@@@@@ @@@@@@@@ veniva rinviato a giudizio dal G.I.P. di @@@@@@@@ in quanto, nella qualità di Dirigente della Divisione Anticrimine di @@@@@@@@ aveva:

     Veniva adottato il provvedimento di trasferimento per incom-patibilità ambientale che l’interessato ha impugnato in sede giurisdizionale preliminarmente chiedendone e ottenendo la sua sospensione.

     Ad esito del giudizio il T.A.R. ha emesso la sentenza in epigrafe annullando gli atti impugnati.

     Appella l’Amministrazione chiedendo la riforma della decisione impugnata.

     L’interessato si è costituito e, successivamente, con memoria ha puntualmente controdedotto.

     Asserisce che l’appello sarebbe inammissibile essendo stato trasferito a... Confuta nel merito i motivi di appello chiede il rigetto e la trasmissione degli atti a varie Procure della Repubblica nonché alla Procura regionale della Corte dei conti.

     Con ordinanza n. 991/2007 è stata accolta la sospensiva.

D I R I T T O

     Osserva preliminarmente il Collegio che la eccezione di inammissibilità è priva di pregio poiché rimane integro l’interesse dell’Amministrazione alla difesa del proprio precedente provvedimento.

     Come accennato nell’esposizione in fatto il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è stato adottato in quanto l’Amministrazione rilevava che il Mar. @@@@@@@@ @@@@@@@@ avrebbe posto in essere, in concorso con altri, un tentativo di sovvertire la compagine sociale di una Cooperativa, che svolgeva attività di sicurezza privata, al fine di assumerne il controllo.

     L’appellato, a detta dell’Amministrazione, avrebbe proposto la trasformazione della coop. in s.r.l., le cui quote sarebbero state assegnate per l’80% a lui e ad un suo amico e il restante 20% ai vecchi soci nella misura dell’1% ciascuno, e ciò per realizzare la “grande opportunità” di conseguire per la cooperativa tramite il suo interessamento, di responsabile della sicurezza pubblica nella città di @@@@@@@@, nuove e ben lucrose commesse.

     Osserva il Collegio che la legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale trova ex post conferma nelle motivazioni del decreto di archiviazione del G.I.P. di Barcellona, non sufficientemente valutato dal primo giudice, che si è limitato ad acclarare soltanto l’esclusione della fondatezza della notizia criminis, ma senza approfondire le ragioni che avevano indotto quel Giudice penale ad escludere la sussistenza del fatto di reato, nonostante la accertata “riprovevolezza” del comportamento del @@@@@@@@.

     Scrive, infatti, il GIP: “è stato certamente appurato che il @@@@@@@@, Comandante della Stazione dei Carabinieri di @@@@@@@@, su propria iniziativa, ha avuto dei contratti, dapprima col Presidente della Cooperativa La @@@@@@@@ @@@@@@@@, e , successivamente, con taluni soci della stessa, con i quali si è incontrato più volte in riunioni (tenutesi fuori dei locali della società stessa), per prospettare e sostenere con forza un  progetto di trasformazione della struttura societaria della Cooperativa, della quale avrebbero fatto parte egli stessi e l’amico (o conoscente) ...... (nella misura complessiva dell’80% della quota sociale), mentre il restante 20% sarebbe stato distribuito, in misura dell’1% ciascuno, tra i vecchi soci.

     Risulta che il suo interessamento è stato piuttosto insistente e che la cosa veniva illustrata come garanzia di sicuro miglioramento, anche della posizione lavorativa di ciascuno dei soci, a seguito acquisizione di nuove commesse.

     E’ verosimile ritenere, sulla scorta degli atti, che il comportamento ostruzionistico, manifestato da alcuni dei soci (cd. “eversivi”) nei riguardi della dirigenza della Cooperativa sia stato determinato proprio dall’intento dei predetti (indotto, per vero, dall’esterno) di perseguire tenacemente l’allettante progetto, anche a costo di provocare le dimissioni della Presidente (che appariva carne ostacolo alla sua realizzazione).

     Posto ciò, è certamente da biasimare, sotto un profilo etico, deontologico e (fors’anche) disciplinare la condotta dell’odierno indagato, in considerazione, soprattutto, della sua funzione di Maresciallo Carabinieri posto al Comando della Stazione di @@@@@@@@, città dove operava la Cooperativa anzidetta all’epoca dei fatti”.

     Il Collegio ritiene quindi che la situazione di incompatibilità ambientale emerga con chiara evidenza dalla documentazione acquisita agli atti.

     Sotto altro profilo va altresì sottolineato che il provvedimento impugnato in prime cure si sottrae ad ogni censura di difetto di motivazione, e, sotto questo profilo, non appare condivisibile l’assunto del primo giudice.

     Va, infatti, considerato che l’Autorità emanante ha evidenziato come dalla “motivata proposta di trasferimento” del Comando provinciale di Messina, che integra (al fine dell’identificazione dei fatti) la motivazione del provvedimento impugnato, emerga una situazione di incompatibilità ambientale del @@@@@@@@ rispetto alla sede di servizio di @@@@@@@@, tale da non consentire “l’ulteriore permanenza dell’interessato nell’attuale sede”.

     Infatti la denuncia della Presidente della coop. “La @@@@@@@@ @@@@@@@@” di pratiche che, prescindendo da ogni valutazione penale certamente appaiono tutt’altro che trasparenti del M.llo @@@@@@@@ tese al fine di acquisire il controllo della cooperativa medesima, sono senz’alcun dubbio capaci di pregiudicare la stima e la fiducia che deve circondare un comandante di una stazione dei Carabinieri, tra l’altro responsabile dell’ordine pubblico, in quanto è assolutamente facile accoppiare il denunciato tentativo di “scalare” una cooperativa con il sospetto di un indebito utilizzo della autorità che discende dalla carica.

     Va poi ulteriormente ricordato, sempre in punto di fatto, che il @@@@@@@@, in relazione al proprio trasferimento per incompatibilità ambientale ha adito il giudice penale con apposita querela per diffamazione nonché per il reato previsto e punito dall’articolo 572 c.p..

     Il P.M. (v. richiesta 26 novembre 2006) non solo non ha ravvisato estremi di reato, ma ha giustificato l’operato dell’Amministra-zione come segue: “al contrario appare evidente come la posizione del @@@@@@@@, quale m.llo Comandante la Stazione dei Carabinieri di @@@@@@@@, sia divenuta inequivocabilmente incompatibile con l’ambien-te nel quale si trova ad esercitare la sua attività di lavoro”.

     Conseguentemente la denuncia è stata archiviata avendo il GIP ritenuto che: “lungi dal voler sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze morali in modo continuativo ed abituale, unico fine che ha ispirato i provvedimenti adottati dal Comando è stato quello di tutelare il prestigio della Stazione dei Carabinieri di @@@@@@@@ e di preservarne l’operato da possibili condizionamenti” (v. decreto di archiviazione del 14 maggio 2007).

     Per le suesposte ragioni va accolto l’appello.

     Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

      Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello. Spese del doppio grado a carico per € 3.000,00.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in @@@@@@@@, nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale con l'intervento dei signori: .

                            Depositata in segreteria

il 23 settembre 2008