QUESITO1. Nel corso di una verifica è stato accertato che il proprietario di un appartamento dava in locazione ad uso turistico il proprio bene immobile (appartamento composto da soggiorno,cucina, bagno e due camere matrimoniali) fornendo però servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti quali cambio della biancheria da bagno e da letto, il riordino/pulizia dei locali. Gli agenti hanno pertanto contestato una violazione al proprietario dell’appartamento per esercizio abusivo dell’attività di affittacamere ai sensi degli artt. 55 e 68 della legge regionale Toscana 23.3.2000, n. 42. È legittimo l’operato degli agenti basatosi sul principio che se vi è mero godimento di un immobile ricorre la locazione, se oltre al godimento dell’immobile si forniscono servizi personali, accessori o complementari ricorre la gestione in forma imprenditoriale di attività ricettiva? 2. All’interno dell’appartamento sono stati trovati 2 cittadini comunitari (francesi) e due extracomunitari (americani). Non avendo provveduto il proprietario dell’appartamento alla comunicazione di ospitalità stranieri è giusto fare la notizia di reato in violazione dell'articolo 109 t.u.l.p.s. solo per i cittadini extracomunitari o va fatta anche per i comunitari? O per questi ultimi esiste un'altra violazione? 3) Non rientrando la "locazione ad uso turistico" nelle attività turistico-ricettive come affittacamere, appartamenti e case per vacanza previste dalla legge regionale 23 marzo 2000, n.42 può la stessa (locazione ad uso turistico) essere oggetto di pubblicità tramite cataloghi di agenzie di viaggio o inserita in cataloghi di di tour operator? RISPOSTASi deve doverosamente premettere che l’articolo 108 del t.u.l.p.s. è stato abrogato dal d.P.R. 31/2001, limitatamente alla previsione che richiede, per l’attività di affittacamere, la preventiva dichiarazione all’autorità di p.s.. L’evento dovrebbe avere riflessi anche sulla normativa regionale. Poiché, peraltro, non è stata precisata la data dell’accertamento, riteniamo quest’ultimo effettuato in regime di vigenza degli articoli 55 e 68 della l.r. 42/2000. Fatta questa premessa si osserva che l’articolo 55 della l.r. Toscana n. 42/2000 definisce gli esercizi di affittacamere come quelle “strutture composte da non più di sei (6) camere per clienti, con capacità ricettiva non superiore a dodici (12) posti letto, ubicate in non più di due (2) appartamenti ammobiliati, in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente,servizi complementari”. La stessa legge, all’articolo 56, comma 4, connota la gestione di case ed appartamenti per vacanze come “la gestione, non occasionale ed organizzata,di tre o più case o appartamenti ad uso turistico”. Caratteristica dell’attività di affittacamere è l’abitualità e professionalità dell’attività; i servizi accessori forniti alla clientela consistono, ordinariamente, nel riassetto delle camere e nella fornitura della biancheria da letto. Il fatto che l’attività oggetto di quesito sia pubblicizzata in cataloghi, distribuiti da agenzie di viaggio e tour operator, depone per la professionalità di esercizio. L’articolo 109 del t.u.l.p.s. è stato completamente riscritto dalla l. 135/2001 dimenticando, purtroppo, la sanzione prevista, in caso di violazione. Detto articolo era stato depenalizzato dall’art. 7 del d.l. 97/95, convertito nella l. 203/95. A causa di detta dimenticanza, le violazioni dell’art. 109 tornano ad essere penali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del t.u.l.p.s. (ci sia consentito di dire che tutto questo è inconcepibile!). Da quanto sopra discendono le seguenti risposte ai quesiti formulati: • l’attività segnalata nel quesito sembra rientrare in quella di affittacamere. Essendo stato accertato che la stessa veniva gestita senza l’autorizzazione prevista dalla legge regionale n.42/2000, correttamente è stata applicata la sanzione amministrativa indicata nell’art. 68, comma 1, l.r. 42/2000; • la violazione dell’articolo 109, nonostante l’ampia depenalizzazione operata dal t.u.l.p.s., è rimasta, purtroppo,penale, ai sensi dell’art. 17 del t.u.l.p.s. stesso, approvato con r.d. 773/31; • la pubblicizzazione dell’attività in cataloghi distribuiti da agenzie di viaggio e tour-operator la connota come imprenditoriale e, pertanto, è da considerare come affittacamere e non come una semplice locazione di immobile. (G.C.)

 

PRONTUARIO PER LA RILEVAZIONE VELOCE DELLE PRINCIPALI VIOLAZIONI ALLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
 

PRONTUARIO DEL Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Art.

Fattispecie

Sanzione

Note

8, 2°

Per non essere, quale rappresentante dell’esercizio di un’autorizzazione di polizia, in possesso dei requisiti prescritti ovvero, non avere ottenuto l’approvazione dell’A.P.S. che ha concesso l’autorizzazione.

art. 17-bis, 2°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

Riferire senza ritardo alla competente A.P.S. ovvero, trasmettere copia del verbale di contestazione. Fare menzione dell’inizio del procedimento amministrativo ex l. 241/90

9

Per non avere osservato le prescrizioni emanate dall’A.P.S. nel pubblico interesse, consistenti in .................................................

art. 17-bis, 2°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

C.S.

15, 1°

Per non avere, senza giustificato motivo, ottemperato all’invito di presentarsi dinanzi all’A.P.S.

Lit. 600.000

€. 309,87

Indicare le circostanze e le motivazioni dell’invito. La norma, può concorrere con l’art. 650 c.p. L'A.P.S. può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto

16

Per non avere ammesso agli U.P.S. e agli A.P.S. di accedere liberamente nel locale destinato all’esercizio di attività soggetta ad autorizzazione di polizia al fine di ............................................

art. 650 c.p.

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. chi si oppone all’accesso e redarre C.N.R. Se del caso è possibile porre sotto sequestro (ex art. 3542 c.p.p.) l’attività, ovvero, informare l’A.P.S. per la diffida di cui all’art. 52

17, 2°

Per avere contravvenuto a quanto ordinato dal prefetto, dal questore, dall’U.P.S. distaccato o dal sindaco, per ragioni di P.S.

art. 17, 1°

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. chi si oppone all’accesso e redarre C.N.R.

18, 1°

Per avere indetto una riunione pubblica, senza averne dato preavviso, almeno nei tre giorni precedenti, al questore

(Cfr.. artt. 19 ss. Reg.)

art. 18, 3°

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. chi si dichiara promotore e redarre C.N.R. e comunque, chi vi prende la parola.

18, 5°

Per non avere ottemperato ai divieti o alle prescrizioni imposti dal questore, per il regolare svolgimento di una riunione pubblica

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. chi non ottempera alle prescrizioni e/o divieti e redarre C.N.R.

25, 1°

Per avere promosso o diretto una cerimonia religiosa, al di fuori dal luogo destinato al culto, senza averne dato il previo avviso — almeno tre giorni prima della funzione — al questore.

NON AMMESSA

C.S.

26, 2°

Per non avere ottemperato ai divieti o alle prescrizioni imposti dal questore, per il regolare svolgimento di una cerimonia religiosa

(cfr. artt. 29 ss. Reg.)

NON AMMESSA

C.S.

29, 1°

Per avere organizzato o partecipato ad una passeggiata militare con armi, senza avere ottenuto la previa licenza del prefetto

(Cfr. art. 42 Reg.)

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. chi partecipa alla passeggiata militare, individuare i capi o i promotori e redarre C.N.R

37, 1°

Per avere esercitato la vendita ambulante di armi

(Cfr. artt. 44 ss. Reg. e L. 110/75)

art. 696 c.p.

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. l’autore del reato e redarre C.N.R. Procedere al sequestro ex art. 354 c.p.p. e se del caso, contestare la violazione alla l. 114/98

 

 

 

 

 

 

 

 

37, 2°

Per avere esercitato la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, senza avere ottenuto la previa licenza del comune

art. 17, 1°

NON AMMESSA

C.S.

57, 1°

Per avere, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, sparato armi da fuoco ovvero lanciato razzi, ovvero acceso fuochi di artificio, innalzato aerostati con fiamme, o in genere fatto esplosioni o accensioni pericolose, senza avere ottenuto la previa licenza dell’A.P.S.

(Cfr. artt. 81 ss. Reg.)

art. 703 c.p.

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. l’autore del reato e redarre C.N.R. Procedere al sequestro ex art. 354 c.p.p.

57, 2°

Per avere sparato mortaretti e simili apparecchi in un luogo pubblico

art. 17, 1°

NON AMMESSA

C.S.

58, 1°

Per avere impiegato gas tossici, senza avere ottenuto la previa autorizzazione

58, 2°

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. l’autore del reato e redarre C.N.R. Procedere al sequestro ex art. 354 c.p.p

59, 1°

Per avere acceso delle stoppie, nei campi e nei boschi, fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata

art. 17-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

 

59, 2°

Per avere, in mancanza di regolamenti locali, aver dato fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile

art. 17-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

 

59, 3°

Per non avere adottato le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, avendo acceso un fuoco, ancorché in conformità con le prescrizioni di legge ovvero, non avendo adeguatamente assistito di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento

art. 17-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

 

68, 1°

Per avere dato in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, ovvero aperto o esercitato circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, senza la previa licenza del comune.

(Cfr. artt. 116 ss. Reg.)

art. 666 c.p.

NON AMMESSA

Articolo decriminalizzato dall’art. 49 del d. lgs. 507/99. Accertare se l’attività è stata negata, revocata o sospesa ed intimare la cessazione dell’attività nel verbale di constestazione. Trasmettere copia del verbale all’autorità che ha rilasciato il titolo, per il procedimento previsto dall’art. 6663 c.p. Competente a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione è il sindaco.

69, 1°

Per avere, senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza aver dato, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

(Cfr. artt. 116 ss. Reg.)

C.S.

C.S.

75-bis, 1°

Per avere esercitato, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero detenuto tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, senza averne dato preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro

art. 17, 1°

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. chi esercita l’attività e redarre C.N.R

75-bis, 2°

Per avere esercitato l’attività prevista dall’art. 75-bis, senza avere provveduto a rinnovare l’iscrizione al termine di ogni anno.

C.S.

C.S.

85, 1°

Per essere comparso mascherato, in un luogo pubblico

85, 2°

Lit. 40.000

€. 20,66

 

85, 3°

Per non avere ottemperato all’ordine di togliersi la maschera

85, 3°

C.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86, 1°

Per avere, senza licenza del sindaco esercitato alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

art. 17-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

Riferire senza ritardo a chi deve rilasciare la licenza ovvero, trasmettergli copia del verbale di contestazione. Fare menzione dell’inizio del procedimento amministrativo ex l. 241/90. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi. Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

86, 2°

Per avere, senza licenza del sindaco esercitato lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

C.S.

Riferire senza ritardo alla competente A.P.S. ovvero, trasmettere copia del verbale di contestazione. Fare menzione dell’inizio del procedimento amministrativo ex l. 241/90. Il rilascio dell'autorizzazione per alberghi abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati,nonché alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli

86, 3°

Per avere, senza licenza del sindaco, esercitato attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

art. 17-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

87, 1°

Per avere effettuato la vendita ambulante di alcolici

(cfr. artt. 152 ss. Reg. e la l. 287/81)

C.S.

La norma concorre con quanto previsto dalla l. 287/91 e dal d. lgs. 114/98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99, 1°

Per avere chiuso l’esercizio per un periodo superiore a otto giorni, senza darne avviso all’A.P.S.

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

 

Segnalare all’A.P.S. per il provvedimento di revoca della licenza. La disposizione non si applica per le imprese ricettive (art. 112, l. 135/01). L’obbligo permane per la conduzione degli esercizi ricettivi (art. 93, l. 135/01), ma non vi è sanzione.

108, 1°

Per avere esercitato l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dato alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza aver presentato preventiva dichiarazione al comune.

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

art. 17-bis, 3°

Lit. 600.000

€. 309,87

 

109, 1°

Per avere, quale gestore di esercizio alberghiero e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché quale proprietario o gestore di case di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, aver dato alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

art. 17, 1°

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. l’autore del reato e redarre C.N.R. Procedere, se del caso, al sequestro ex art. 354 c.p.p. del bene mobile e/o immobile adibito a struttura ricettiva

109, 3°

Per avere omesso di comunicare all’A.P.S. l’elenco delle persone alloggiate, tramite consegna delle relative schede conformi a mod. min., entro e non oltre le 24 ore dall’arrivo

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

C.S.

C.S.

110, 1°

Per non avere tenuto esposta la tabella dei giochi proibiti o d’azzardo nella sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

C.S.

C.S.

110, 3°

Per avere installato, fatto usare o fare uso di giochi d’azzardo

(cfr. artt. 152 ss. Reg.)

art. 110, 8°

NON AMMESSA

C.S.

Alla pena si aggiunge quella prevista per il gioco d’azzardo. I giochi devono essere sequestrati (art. 3212-3-bis, c.p.p.) per la successiva confisca e distruzione. L’organo accertatore, provvede ad informare il questore ed il sindaco, per quanto di competenza.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato

113, 5°

Per avere affisso dei manifesti al di fuori degli spazi predisposti dall’autorità

(Cfr. art. 197 ss. Reg.)

art. 17-bis, 3°

Lit. 600.000

€. 309,87

La norma, può concorrere con l’art. 23 del d. lgs. 285/92 e con il d. lgs. 507/93

115, 1°

Per avere aperto o condotto agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del comune

(Cfr. artt. 204 ss. Reg.)

art. 17-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

 

120, 1°

Per avere aperto o condotto le agenzie di affari, senza tenere il relativo registro giornale

(Cfr. artt. 204 ss. Reg.)

C.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121, 1°

Per avere esercitato il mestiere girovago di ................................. senza la previa iscrizione nell’apposito registro tenuto dall’APS

(Cfr. art. 224 ss. Reg.)

art. 669 c.p.

Lit. 40.000

Autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.

Presso ogni comune, il mestierante girovago deve ottenere la previa concessione per l’occupazione del suolo pubblico, prima di esercitare l’attività

124, 2°

Per avere, in occasione di una feste, fiere, mercati od altra pubblica riunione, quale straniero, esercitato il mestiere girovago di ........................................ senza licenza del comune

(Cfr. artt. 224 ss. Reg.)

art. 669 c.p.

Lit. 40.000

Autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.

Per straniero, deve oggi intendersi il cittadino non appartenente alla U.E.

125, 1°

Per non avere portato con se il certificato di iscrizione o la licenza per l’esercizio del mestiere girovago di ............................

(Cfr. artt. 224 ss. Reg.)

art. 669 c.p.

Lit. 40.000

C.S.

126, 1°

Per avere esercitato il commercio di cose antiche o usate senza avere fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

art. 17-bis, 3°

Lit. 600.000

€. 309,87

 

127, 1°

Per avere fabbricato o esercitato il commercio o la mediazione di oggetti preziosi, senza la previa licenza del questore

art. 17, 1°

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. l’autore del reato e redarre C.N.R

128, 2°

Per avere esercitato l’attività di cui all’art. 126 o 135, senza tenere aggiornato il relativo registro delle operazioni

art. 17, 1°

NON AMMESSA

 

128, 2°

Per avere esercitato l’attività di cui all’art. 127, senza tenere aggiornato il relativo registro delle operazioni

art. 17-bis, 3°

Lit. 600.000

€. 309,87

 

154, 1°

Per avere mendicato in luogo pubblico

art. 17, 1°

NON AMMESSA

Provvedere ad identificare ex art. 349 c.p.p. l’autore del reato e redarre C.N.R

 

 

PRONTUARIO DEL Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in Gazz. Uff., 26 giugno, n. 149). – Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle legge di pubblica sicurezza

Art.

Fattispecie

Sanzione

Note

121

Per non avere provveduto a comunicare all’A.P.S. il regolamento relativo alla gara sportiva eseguita a scopo di trattenimento

Art. 221-bis, 2°

Lit. 600.000

€. 309,87

Segnalare all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione o trasmettere il verbale di contestazione, per gli adempimenti ex art. 17-ter TULPS

156

Per non avere, quale esercente di bagno pubblico, provveduto al servizio di pronto soccorso

Art. 221-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

C.S.

180, 1°

Per non avere, quale pubblico esercente, tenuta esposta nel locale dell’esercizio la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi

Art. 221-bis, 2°

Lit. 600.000

€. 309,87

C.S.

180, 2°

Per non avere, quale pubblico esercente, tenuta esposta in un luogo visibile al pubblico la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 del T.U. e 173, da 176 a 181 e 186

Art. 221-bis, 2°

Lit. 600.000

€. 309,87

C.S.

181

Per avere somministrato bevande alcoliche, come prezzo di scommessa o di gioco, ovvero averne fatto vendita a prezzo ragguagliato ad ora o a frazione di ora

Art. 221-bis, 2°

Lit. 600.000

€. 309,87

C.S.

185

Per non avere tenuta accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire alla chiusura

Art. 221-bis, 2°

Lit. 600.000

€. 309,87

C.S.

186

Per non avere, in concomitanza con la chiusura dell’esercizio, cessato ogni servizio o somministrazione agli avventori e non avere effettuato lo sgombero del locale

Art. 221-bis, 2°

Lit. 600.000

€. 309,87

C.S.

187

Per avere rifiutato, senza un legittimo motivo, di fornire le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo

Art. 221-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

C.S.

Non possono essere somministrate bevande alcoliche ai minori ed agli infermi di mente (ex art. 689 c.p.) e alle persone in stato di manifesta ubriachezza (ex art. 691 c.p.)

225,1°

Per non avere presentato il certificato di iscrizione nel registro di iscrizione dei mestieri girovaghi, per il visto dell’A.P.S.

Art. 221-bis, 2°

Lit. 600.000

€. 309,87

C.S.

229, 3°

Per avere suonato, quale banda musicale, lungo la pubblica via, senza aver dato avviso scritto all’A.P.S.

Art. 221-bis, 1°

Lit. 2.000.000

€. 1.032,91

C.S.

 

 

2. Considerazioni di chiusura

Stante il contesto pratico di questo articolo, alcune brevi considerazioni rimangono d’obbligo, anche al fine di meglio comprenderne il contenuto.

I numerosi interventi della Corte Costituzionale non sono stati citati.

Per ragione di praticità e di snellezza espositiva, nel prontuario non si fa riferimento alla particolare disciplina relativa alle armi (ex artt. 30 ss. T.U.L.P.S.), salvo le ipotesi di immediato interesse per l’operatore di polizia locale. E’ peraltro il caso di evidenziare che «gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro» (ex art. 41 T.U.L.P.S.).

Il rapporto (ex art. 17 l. 689/81), salvo che sia diversamente disposto, è trasmesso al Prefetto. Si considerino, a tal fine, le ipotesi conseguenti alla decriminalizzazione del T.U.L.P.S. e delle relative norme contenute nel C.P., previste dalla legge delega n. 205 del 1999 e quindi, dalla coeva legge delegata n. 507. Con particolare riferimento agli artt. 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del C.P., l’ambigua formulazione dell’art. 19-bis delle Disp. Att. C.P., farebbe infatti presupporre l’obbligo del rapporto precedentemente citato al Prefetto (comma 1°) e l’applicazione della sanzione, in concreto, al sindaco (comma 2°, lett. e); chi scrive, ritiene in questo caso che vi sia una formulazione poco attenta della norma ed il tutto, vada a ricomprendersi nelle competenze del sindaco. Al contrario, non sarebbe del resto logico comprendere come il sindaco possa ordinare ed ingiungere una sanzione equa, senza prima conoscere i fatti accertati.

Quanto all’esercizio dei giochi leciti all’interno dei pp.ee. e con riferimento a quanto previsto dall’art. 194 del Reg. T.U.L.P.S., chi scrive ritiene applicabile il principio di specialità di cui all’art. 91 della l. 689/81 e quindi, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 17-bis del T.U., anziché la pena prevista dall’art. 221-bis del Reg. T.U. ([1]).

Quanto alle disposizioni di legge contenute nel Reg. TULPS, si sono considerate solo alcune di quelle, ora sanzionate in via amministrativa, dall’art. 221-bis, così come introdotto dal d. Lgs. 480/94: per il resto delle violazioni considerate, si rinvia a quanto disposto dall’art. 221, che punisce con sanzione penale ogni violazione del regolamento non sanzionata in via amministrativa, dall’articolo successivo.

Quanto ai proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, queste vanno corrisposte al competente ufficio locale dello Stato (già Ufficio del Registro), che va chiaramente indicato in verbale.