Estese le prerogative degli invalidi di guerra
I benefici economici agli invalidi per servizio PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 31/2002)
   
   
Con l’Informativa n. 31 del 18 marzo 2002, l’INPDAP ha fatto presente che gli incrementi stipendiali, pari al 2,50 per cento e all’1,25 per cento, per infermità ascritte rispettivamente ad una delle prime sei categorie e a una delle due ultime categorie di cui alla tabella allegata al Testo Unico sulle pensioni di guerra, spettanti in base all’articolo 1 della legge n. 539 del 1950, devono essere attribuiti d’ufficio anche agli invalidi per servizio già collocati a riposo e ai congiunti dei caduti per servizio, precisando, inoltre, che il beneficio spetta alla condizione che il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio sia avvenuto prima della cessazione del rapporto di lavoro. Con la stessa Informativa l’INPDAP pone in evidenza che il beneficio, pur dovendo essere attribuito d’ufficio, è sottoposto alla normativa sulla prescrizione quinquennale. (21 marzo 2002)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - Informativa n. 31 - Roma, 18/03/2002

 

 
OGGETTO: Benefici economici di cui agli articoli 43 e 44 del RDL 30 settembre 1922, n. 1290 [1].

Tra i destinatari dei benefici di cui all’oggetto sono da annoverare i mutilati, gli invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, in virtù della legge 15 luglio 1950, n. 539 [2], per effetto della parificazione ai mutilati, agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra.

Tali provvidenze, consistenti in incrementi stipendiali pari al 2,50 % per infermità classificate alle prime 6 categorie o dell’1,25 % per infermità ascritte alle ultime 2 categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, non sono state attribuite, fino ad oggi, a coloro i quali avessero presentato la domanda di concessione successivamente al collocamento a riposo.

    Ndr. Il DPR 30 dicembre 1981, n. 834, concerne "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

Ora, per effetto del parere n. 452 del 13 dicembre 1999 della Commissione Speciale Pubblico Impiego - Sez. III - del Consiglio di Stato, è sollecitata da più parti una soluzione in merito all’attribuzione delle provvidenze di cui all’oggetto, anche al personale in quiescenza.

Alla luce del citato parere, questo Istituto, onde evitare un considerevole contenzioso (che vedrebbe l’Istituto stesso soccombente), ha ritenuto di dover modificare l’orientamento sino ad oggi tenuto in ordine alla materia di cui trattasi.

Lo scrivente, al fine di trattare in maniera compiuta tale tipo di prestazione previdenziale, vuole indicare, in questa sede, disposizioni sull’argomento fornendo linee d’indirizzo.

I quesiti formulati al Consiglio di Stato erano stati posti in ordine:

1) all’eventualità di riconoscere il beneficio in esame anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in attività di servizio il riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio;

2) qual è la valenza della domanda dell’interessato e se possa trovare applicazione la prescrizione quinquennale;

3) se la RIA (retribuzione individuale di anzianità) confluisca nella base di calcolo del beneficio in questione, analogamente ai benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

    Ndr. La legge 24 maggio 1970, n. 336, concerne "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Nell’Adunanza i magistrati hanno espresso il parere nei seguenti termini per le singole questioni esaminate:

1) si è ritenuto di concedere i benefici in questione anche al personale in quiescenza, purché il riconoscimento da parte della commissione medica ospedaliera dell’infermità dipendente da causa di servizio fosse avvenuto nel periodo di permanenza in vita del rapporto di lavoro.

La domanda di concessione del beneficio, da parte dell’interessato, ha la funzione esclusiva di mettere in mora l’amministrazione e ad essa non deve essere attribuita nessuna rilevanza se non quella propriamente segnalatrice della propria posizione; il beneficio, infatti, è concedibile d’ufficio. In merito, l’Ente datore di lavoro, non appena acquisito il verbale di visita medico-collegiale che stabilisce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ha l’incombenza della concessione del beneficio de quo, mediante l’adozione dei prescritti provvedimenti di competenza;

2) come più sopra accennato il beneficio di cui trattasi è concedibile d’ufficio; ciò non esclude l’applicabilità dell’istituto della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2, comma 2, del RDL n. 295/1939 [3], modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985, dal giorno in cui il diritto medesimo può essere fatto valere.

3) analogamente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti in sezione di controllo con la delibera n. 146/96, riguardanti i benefici previsti dall’art. 2, comma 1 della legge n. 336/70, anche quelli spettanti al personale di cui trattasi, vanno determinati, avendo come base di computo il trattamento fondamentale dell’avente diritto, comprensivo della RIA (retribuzione individuale di anzianità); a tal fine si ritiene che possa essere valutato anche il LED (livello economico differenziato), ove attribuito.

Per quanto illustrato, le Amministrazioni dovranno rideterminare il trattamento pensionistico al personale cui era stato negato il riconoscimento del beneficio in questione sulla scorta della presentazione della richiesta successiva alla data di cessazione, ossia "non in costanza di servizio"; per costoro, in applicazione delle presenti indicazioni, si dovrà rivedere la validità delle istanze al fine di individuare l’esatta decorrenza del beneficio, che, quantomeno dal punto di vista giuridico, coincide con la data del collocamento a riposo, dovendo essere considerati gli eventuali termini prescrizionali.

Agli Enti iscritti è demandato l’accertamento del diritto all’attribuzione delle maggiorazioni in questione, secondo le indicazioni fornite dalla presente Informativa, nonché la trasmissione della relativa documentazione alla Sede INPDAP competente territorialmente, la quale provvederà a riliquidare la pensione spettante, comprensiva del beneficio stesso.

Le Amministrazioni Statali a tutt’oggi delegate alla liquidazione diretta dei trattamenti di quiescenza del proprio personale provvederanno autonomamente al riconoscimento della provvidenza di cui trattasi.

Per quanto riguarda gli iscritti alle ex Casse della soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, l’onere finanziario derivante dall’applicazione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione è a carico dell’Ente, Istituto o Azienda datore di lavoro presso il quale è avvenuta o avviene la cessazione dal servizio del dipendente.

Il valore capitale è calcolato e pagato con le stesse modalità e procedure previste per i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Per ciò che concerne la questione relativa al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria, si rimanda alle Circolari e alle Informative già diramate da questa Direzione Centrale.

Tutte le precedenti disposizioni diramate sull’argomento da questo Istituto devono ritenersi abrogate se in contrasto con il contenuto della presente Informativa.

Gli Enti datori di lavoro sono pregati di informare, con cortese sollecitudine, il personale dipendente, sensibilizzando soprattutto quello collocato a riposo, il quale non abbia finora fruito del beneficio, sull’opportunità della presentazione di istanze (si sottolinea nuovamente al fine di una segnalazione della propria posizione), per rendere più agevole l’opera di individuazione degli aventi diritto da parte dei competenti Uffici preposti per i successivi adempimenti.

Si invitano le Sedi periferiche a diramare agli Enti iscritti le presenti disposizioni, nonché a fornire ogni altra indicazione che sarà ritenuta opportuna al fine di una tempestiva attuazione dei procedimenti in argomento.

La presente Informativa è disponibile sul sito Internet di questo Istituto ( www. inpdap. it).

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo GALA

 
 

 

[1] RD 30 settembre 1922, n. 1290 (Tabelle degli stipendi, relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, semplificazione dei servizi e riduzione del personale).

Art. 43. (nel testo così modificato dall'art. 2 del RDL 18 dicembre 1922, n. 1637 e dall'art. 2 del RDL 17 maggio 1923, n. 1284).

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali durante la guerra 1915-18, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità utile.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al DLgt 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con RD 21 febbraio 1895, n. 70, sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

 

Art. 44. (nel testo così modificato dall'art. 2 del RDL 18 dicembre 1922, n. 1637 e dall'art. 2 del RDL 17 maggio 1923, n. 1284).

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti di istruzione superiore e media, nonché agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro beneficio loro spettante:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al DLgt 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con RD 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

 

 

[2] Legge 15 luglio 1950, n. 539 (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra).

Art. 1.

I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Art. 2.

Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del RDL 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio;

n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio;

n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

[3] RDL 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti).

Art. 2. (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428).

Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel DL Lgt 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni.

La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.

La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.