Specifici servizi sanitari e tecnici vigileranno sull'applicazione della normativa
Sicurezza sul lavoro, controlli affidati anche alla Finanza PAGINA PRECEDENTE
(Dm Economia 14.2.2002)
   
   
Anche la Guardia di finanza svolgerà i controlli per verificare la corretta applicazione delle norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. A prevederlo è un decreto ministeriale del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 13 febbraio 2002. Un provvedimento che attua la disposizione del decreto legislativo 626 del 1994, nella parte in cui riconosce poteri di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza ora alle unità sanitarie locali ora ai singoli corpi per i settori di loro competenza: dagli uffici di sanità aerea alle autorità marittime, portuali e aeroportuali. Anche per le Forze armate e le forze di polizia erano già stati istituiti specifici servizi tecnici competenti per l'attività di vigilanza. A seguito del decreto legislativo n. 69 del 2001, sono stati istituiti il comparto sanitario della Guardia di finanza, e definite le competenze degli ufficiali medici. Ai quali, ora dunque, spetterà provvedere ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari nei reparti, nelle aree di reclutamento e di addestramento, di esercitazione, nei laboratori. Prevista la possibilità di avvalersi di personale civile, ma solo dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione. (15 marzo 2002)  


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 14 febbraio 2002 Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

 

 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visti gli articoli 44 e 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 [1], che prevedono, rispettivamente, l'istituzione del comparto sanitario della Guardia di finanza, nonche' le competenze degli ufficiali medici della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, che ha approvato il regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;

Ritenuto di dover individuare le aree riservate e operative e quelle che presentano analoghe esigenze, nonche' le modalita' di effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari e tecnici istituiti nell'ambito del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Decreta:

 

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [2], come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il Corpo della guardia di finanza provvede con i propri servizi sanitari e tecnici ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo le

disposizioni vigenti.

2. I servizi sanitari e tecnici di cui al comma 1 potranno anche avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, appositamente incaricato in base a specifiche convenzioni da stipulare anche a titolo oneroso. Il predetto personale deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza. Si puo' ricorrere ai privati, oltre che a organismi nazionali competenti per legge, dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione.

Articolo 2

1. I servizi sanitari e tecnici di cui all'art. 1, comma 1, espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale, attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attivita' di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze, secondo le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 e con le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti.

2. Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge l'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, non puo' fare parte del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [3].

3. Costituiscono, in particolare, aree riservate ed operative, oltre alle caserme e agli stabilimenti ove sono ubicati i comandi e gli organi di esecuzione del servizio di ogni ordine e grado, ai comandi, istituti e centri di reclutamento e addestramento, ai comandi, reparti e alle strutture di supporto tecnico, logistico e amministrativo ed ai comandi e organi dei reparti speciali:

a) l'ufficio del generale addetto;

b) il II reparto del Comando generale;

c) la centrale operativa;

d) il centro elaborazioni dati, il centro di fotoriproduzione e la sala stampa del Comando generale;

e) le sale operative, i centri cifra, le segreterie di sicurezza, i centri trasmissione e telecomunicazioni;

f) le aree ove vengono svolte esercitazioni di tiro o in cui sono conservate armi, munizioni ed esplosivi;

g) i mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relative officine meccaniche e luoghi di rimessaggio;

h) gli schedari ed archivi;

i) il laboratorio scientifico;

j) il centro tipografico;

k) le strutture campali fisse e mobili e gli accantonamenti.

4. Sono considerati luoghi aventi caratteristiche analoghe alle aeree riservate ed operative i manufatti riconducibili, nelle proprie finalita', alla difesa militare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 4, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed ogni altro luogo individuato come militare ai sensi dell'art. 230 del codice penale militare di pace, con esclusione di quelli non direttamente condotti e gestiti dal Corpo della guardia di finanza.

Articolo 3

1. L'esatta ubicazione delle aree e dei manufatti di cui all'art. 2 del presente decreto e dei restanti ambienti ordinari di lavoro e' portata a conoscenza dei competenti organi di vigilanza con apposite comunicazioni dei datori di lavoro.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro della salute
Sirchia

 
1] Il decreto legislativo 69 del 2001 si intitola "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78", ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario.

L'articolo 44, intitolato "Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo", è il seguente: "1. Il ruolo tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza è articolato nei seguenti comparti e specialità:

a) comparto logistico-amministrativo: specialità amministrazione, specialità commissariato;

b) comparto tecnico: specialità telematica, specialità infrastrutture e specialità motorizzazione;

c) comparto sanitario: specialità sanità, specialità veterinaria e specialità psicologia.

2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo".

L'articolo 64 è il seguente: "1. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni:

a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui agli articoli 1 e 5, della legge 11 marzo 1926, n. 416, e all'articolo 165, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, nonché dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, è integrata anche da due ufficiali medici della Guardia di finanza nominati con determinazione del Comandante Generale, allorquando il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale del Corpo vittima del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidità indicate nelle suddette leggi nell'adempimento del dovere.

b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorché sono prese in esame pratiche relative al personale del Corpo della Guardia di finanza.

c) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'àmbito delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono altresì preposti alle attività di sorveglianza e vigilanza nonché a quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa;

d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale del Corpo, ai sensi della legge 11 marzo 1926, n. 416, avanti alle commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte.

2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza può:

a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti nell'àmbito degli ordinari stanziamenti del bilancio;

b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di reciprocità, delle strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia.

[2] L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 626 del 1994, come modificato nel 1996, è il seguente: "4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie".

[3] Si tratta di un servizio organizzato dal datore di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.