L'Aspettativa

Per gli appartenenti alla Polizia di Stato il collocamento in aspettativa può essere statuito :

1.      Per infermità

o      Termini e durata

o      Dispensa dal servizio

o      Trattamento economico

o      Aspettativa a domanda

o      Aspettativa disposta d'ufficio

o      Annotazione sul foglio matricolare

o      Visite di controllo

o      Aspettativa e congedo straordinario

o      Normativa di riferimento aspettativa per infermità

2.      Per motivi di famiglia

o      Termini e durata

o      Trattamento economico

o      Normativa di riferimento aspettativa per motivi di famiglia

3.      Per mandato amministrativo o politico

4.      Per motivi sindacali

5.      Per la frequenza di corsi




1. Aspettativa per infermità

Per il personale della Polizia di Stato l'aspettativa dipendente da infermità è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato, con la precisazione che il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

        Termini e durata

L'aspettativa per infermità, che ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, non può protrarsi per più di diciotto mesi continuativi.

Due periodi si aspettativa si considerano continuativi e pertanto si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per infermità e per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

        Dispensa dal servizio

Il dipendente che supera il periodo massimo previsto per l'aspettativa e risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

        Trattamento economico

Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

        Aspettativa a domanda

La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa ed è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

        Aspettativa disposta d'ufficio

L'aspettativa per infermità può essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico del dipendente.

        Annotazione sul foglio matricolare

I provvedimenti con i quali è disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.

        Visite di controllo

Il dipendente deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.

Il dipendente, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia del dipendente deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per il dipendente le spese della visita stessa possono essere poste a carico del dipendente.

        Aspettativa e congedo straordinario

Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, il dipendente non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario.


Normativa di riferimento aspettativa per infermità
:

·         Art. 52 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335;

·         Artt. 1, 2 e 53 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

·         Artt. 66, 68,70 e 71 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

·         Artt. 30-34 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.



2. Aspettativa per motivi di famiglia

Il personale della Polizia di Stato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda in via gerarchica; l'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta e, comunque, l'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

        Termini e durata

Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno. 

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il l'Amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa di durata non superiore a sei mesi.

        Trattamento economico

Il dipendente posto in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il dipendente, al termine della fruizione dell'aspettativa per motivi di famiglia, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 


Normativa di riferimento:

·         Art. 52 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335;

·         Artt. 1, 2 e 53 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

·         Artt. 66, 69 e 70 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.



3. Aspettativa per mandato amministrativo o politico

Il personale appartenente alla Polizia di Stato, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato, indipendentemente dal risultato elettorale conseguito.

Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il personale eletto a cariche amministrative o viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo e percepisce il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

I dipendenti che siano eletti deputati o senatori sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare e vengono collocati in aspettativa d'ufficio, percependo il trattamento economico previsto dalla Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.


Normativa di riferimento:

·         Art. 53 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335;

·         Artt. 1, 2 e 53 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

·         Art. 51 co. II Legge 1° aprile 1981, n. 121;

·         Legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

·         Art. 88, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

·         Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.



4. Aspettativa per motivi sindacali

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.


Normativa di riferimento:

·         Artt. 88 e 89 Legge 1° aprile 1981, n. 121.



5. Aspettativa per la frequenza di corsi

E' disposta d'ufficio per coloro i quali, già appartenenti alla Polizia di Stato, frequentano corsi di formazione per l'accesso a ruoli della Polizia di Stato diversi da quello di provenienza in conseguenza di concorsi pubblici e, dunque, durante la frequentazione dei corsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori ed alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari.

Durante la frequenza del corso per l'immissione in ruolo degli Agenti Ausiliari al termine del secondo anno di servizio non è previsto il collocamento in aspettativa in quanto essi conservano, durante lo svolgimento del corso, le qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza.

Premesso che trattamento economico degli allievi dei corsi è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.


Normativa di riferimento:

·         Art. 28 Legge 10 ottobre 1986, n. 668;

·         Art. 48, 53, 56, 59 e 102 Legge 1° aprile 1981, n. 121;

·         Art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53;

·         Art. 8  D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341.



 

Normativa



D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"

52. Aspettativa.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

 

53. Mandato amministrativo o politico.

Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.

Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.

I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.




D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"

 

 1. Istituzione dei ruoli.

Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario:

1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

2) ruolo dei revisori tecnici;

3) ruolo dei periti tecnici;

4) ruolo dei direttori tecnici;

5) ruolo dei dirigenti tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

 

2. Norme applicabili.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

 

53. Congedi e aspettative.

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della L. 1° aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.




D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"

 

TITOLO VI

Aspettativa e disponibilità

Capo I - Aspettativa.

 

66. Cause dell'aspettativa.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

 

67. Aspettativa per servizio militare.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

 

69. Aspettativa per motivi di famiglia.

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

 

70. Cumulo di aspettative.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

 

71. Dispensa dal servizio per infermità.

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130.



D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"

 

TITOLO IV

Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità

Capo I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio

 

30. Denuncia dell'infermità.

La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa.

L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.

Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli artt. 37 e 66, comma secondo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

31. Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

 

32. Visita di controllo.

L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.

Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì la durata.

 

33. Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa.

I provvedimenti con i quali è disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.

 

34. Visite di controllo durante l'aspettativa.

L'Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall'art. 32.

Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorità dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio.



Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"

 

59. Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi.

Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

 

81. Norme di comportamento politico.

Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

 

88. Aspettativa per motivi sindacali.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

 

89. Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

 

102. Concorso pubblico straordinario per ispettore.

Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non più di 500 posti, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna regione e nell'ambito di esse per ciascuna provincia.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la prova d'esame dovrà avere inizio entro i successivi 60 giorni.

Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:

diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti, anche la costituzione di più commissioni distaccate in capoluoghi di regione, nonché i criteri per l'accertamento della idoneità fisico-psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.

I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.

Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.

Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o più regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio.

Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalità fissate nel precedente comma.

I vincitori del concorso di cui al presente articolo possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro anni dall'ingresso in carriera.

Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del ruolo degli ispettori.




Legge 12 dicembre 1966, n. 1078, recante "Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali"

 

1. I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

 

2. I dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

 

3. Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

1) l'indennità di carica, se deliberata dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) un assegno, sempre a carico dell'Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;

3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. L'Amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonché delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'Ente od Azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente comma, e versate all'Amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

Qualora l'Ente o l'Azienda, presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'Ente od Azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto per la qualifica o per il grado ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza.

In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo.

 

4. Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.

 

5. I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.




D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati"
(L'art. 88 Riprende l'art. 63 T.U. 5 febbraio 1948, n. 26 e l'art. 41 L. 16 maggio 1956, n. 493)

 

88.  I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.




Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento"

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

 

2. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

 

3. Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

L'indennità di cui all'art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta.

 

4. omissis.

 

5. L'indennità mensile prevista dall'art. 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfetaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza.

L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.

L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

 

6. Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.

 

Artt 7-9 omissis




Legge 10 ottobre 1986, n. 668, recante "Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"

28. 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.


Note all'art. 28 L. 668/1986:

·         Gli artt. 48 e 53 L.121/1981 prevedevano, rispettivamente, i corsi di formazione per Allievi Agenti ed Allievi Vice Ispettori e sono stati abrogati dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53;

·         Analogamente l'art. 56 L. 121/1981 prevedeva i corsi di formazione per i Vice Commissari in prova ed è stato abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334;

·         L'art. 102 della ripetuta L. 121/1981 prevedeva l'espletamento una tantum, nel 1981, di un concorso pubblico straordinario per Ispettori;

·         L'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, abrogato dall'art. 67, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, prevedeva il corso quadriennale per la nomina a Vice Commissario in prova;

·         Per tutti i corsi di cui sopra si è in attesa dell'approvazione di appositi Decreti Ministeriali che disciplinino lo svolgimento dei relativi corsi;

·         Per quanto riguarda gli Agenti Ausiliari ammessi a frequentare, al termine del secondo anno di servizio il corso semestrale finalizzato all'immissione in ruolo, l'istituto non è previsto in quanto "Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza." (art. 47, co. X, L. 121/1981, nel testo modificato dal citato art. 15 D.Lgs. 53/2001);

·         Per i frequentatori dei corsi per l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo dei Commissari è tuttora implicitamente prevista la vigenza dell'istituto laddove si prevede l'applicazione, nei confronti del personale interessato, dell'art. 59, II comma L. 121/1981 (art. 4, comma IX, del citato D.Lgs. 334/2000).