MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici
Territoriali del Governo
Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo
Prot. n. M/2413-12
Roma 26 Gennaio 2005
Ai Sigg. Prefetti
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta
OGGETTO: articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada. Accertamento in modo automatico delle violazioni al limiti di velocità.
Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto
2003, n. 214, tra le modifiche introdotte al codice della strada, ha previsto la
possibilità che, in deroga al principio generale di contestazione immediata
delle violazioni amministrative, alcune infrazioni possano non solo essere
notificate in tempi successivi, addirittura essere accertate in assenza
dell’organo di polizia stradale, purché il rilevamento avvenga mediante utilizzo
di apposite apparecchiature debitamente omologate.
La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell’art. 201 del codice della
strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose incertezze interpretative, in
particolare in relazione alla necessità di ulteriore omologazione del
dispositivi attualmente in uso per la rilevazione delle violazioni alle norme di
comportamento indicate alle lettere b) e f) del comma 1-bis del citato articolo
201.
In proposito, questo Dipartimento ha già espresso il proprio orientamento con
circolare n. 51 del 25 giugno s.a., che si richiama integralmente.
In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico
delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3, 142, 148 e 176 cds sono
correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature
che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego.
Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso non hanno
ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità.
Della questione è stato interessato il competente Ufficio della Direzione
generale per la Motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e del trasporti, che ha convenuto sulla linea
interpretativa di questo ufficio.
Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 cds, si
ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al
principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia
stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente
omologate, solo sulle strade individuate all'articolo 4 del decreto legge 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e con le modalità ivi previste.
Vero è che la lettera f) del comma 1-bis “dell’articolo 201, così come
formulata, facendo riferimento solo all’accertamento effettuato con i
dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168…” sembrerebbe operare una
tacita abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato articolo 4 e di
conseguenza consentirebbe il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni
tipologia di strada.
Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente condivisa. Ciò in
quanto è proprio nelle parti non richiamate dell’articolo 4, che si riterrebbero
abrogate, che sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può
essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter
dell’articolo 201 del codice della strada.
Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni di
cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la
competenza all’individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali,
utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con
le modalità previste all’articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della
strada.
Considerata la delicatezza delle questioni che investono rapporti con le
amministrazioni locali, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL.
sull’esigenza di dare massima diffusione sul territorio delle indicazioni
fornite con la presente nota.
IL DIRETTORE CENTRALE