Congedi parentali: abolito il requisito dei 5 anni
(Inps, Circolare 3 febbraio 2004 n° 20)

Con l'entrata in vigore della Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106, in merito alla concessione dei congedi parentali per grave handicap viene abolito il requisito dei 5 anni dalla data di riconoscimento dell'handicap dalla competente commissione ASL.
 

INPS

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 3 Febbraio 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  20

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106.

 

 

 

SOMMARIO:

Abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell’apposita Commissione ASL.

 

 

Con la legge citata in oggetto e’ stato previsto, all’art.3, comma 106, che all’art.42, comma 5,  del D. Lgs. 151/ 2001 siano soppresse le parole “ da almeno 5 anni”.

 

In sostanza, al fine del conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte degli aventi diritto, non è  più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell’apposita Commissione ASL di cui all’art. 4. comma 1 della legge 104/92, o nel caso di portatori di handicap affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante ( su presentazione del cariotipo )  o, per i grandi invalidi  dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale stato.

 

Ai fini della concessione del congedo in parola, fermo restando quanto previsto dal citato art.42, si ribadisce, in particolare, che  l’attestazione dello stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli organismi o soggetti suindicati (non sono valide, ad esempio, le certificazioni attestanti l’invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto all’”accompagnamento”), secondo le modalità finora previste in materia. Qualora, prima dell’entrata in vigore (1.1.2004) della legge in oggetto, gli interessati avessero presentato la domanda in assenza del requisito previsto dall’art.42 del D. Lgs.151/01 relativo alla decorrenza dei 5 anni - domanda che per tale motivo era stata respinta – è necessario che gli interessati presentino nuova domanda, con l’indicazione dei periodi di cui ora intendano fruire.

 

In proposito, si chiarisce che eventuali periodi di congedo, retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2001) fruiti prima dell’entrata in vigore della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni di cui trattasi, non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art. 42 del D.lgs.151/01.

 

Si fa riserva di trasmettere i modelli Hand 4 e Hand 5, aggiornati conformemente alla normativa vigente in materia.

 

 

                                         

IL DIRETTORE GENERALE

Crecco