REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 5027/PC del registro di segreteria proposto da C.M., nato a Pesaro l'8.9.1956, ivi residente, elettivamente domiciliato in Ancona, via Calatafimi n. 1 presso lo studio dell'avv. Andrea Speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Paolucci del foro di Pesaro giusta procura a margine del ricorso introduttivo, per il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione del periodo di riscatto del corso legale di laurea e conseguente annullamento parziale del decreto n. 318 del 24.10.1994, nonché rideterminazione da parte del Ministero della Giustizia e dell'INPDAP alla rideterminazione dei periodi assicurativi ricongiunti.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

vista la memoria difensiva;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

In presenza dell'avv. Giuseppe Ciancia per l'avv. Paolucci, all'udienza pubblica del 25 gennaio 2005; con l'assistenza del Segretario Signor Ettore Colella.

Ritenuto in

FATTO

-   Con ricorso depositato in data 21 novembre 1999 il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia, chiedeva l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, che non aveva riconosciuto la ricongiunzione del periodo assicurativo - dall'1.1.1975 al 31.10.1979 - pari al corso legale di laurea già riscattato, nonché il riconoscimento del relativo diritto.

-                                                                                                                       Deduceva parte ricorrente che l'art. 2 della legge n. 29 del 1979, nel prevedere il diritto dell'assicurato alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, non discriminava nell'ambito della contribuzione, che poteva afferire a qualsiasi periodo.

-   Nel richiamare giurisprudenza delle sezioni centrali di questa corte, parte ricorrente sottolineava che la ratio dell'istituto della ricongiunzione (unificazione dei vari trattamenti pensionistici, a seguito dell'opzione eventuale dell'assicurato, presso l'INPS ovvero presso l'INPDAP) non poteva essere frustrata dall'amministrazione resistente.

-   Si insisteva, dunque, per l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenziali statuizioni.

Con comparsa depositata il 23 dicembre 2004 si costituiva l'INPDAP, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che presso esso istituto non era stata aperta alcuna posizione previdenziale ai fini pensionistici nei confronti del dipendente, ancora in attività di servizio, per cui la propria legittimazione, al riguardo, sarebbe sorta unicamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente ed inoltre quale ordinatore secondario di spesa.

Con memoria depositata il 4 gennaio 2005 il Ministero della Giustizia, D.A.P., faceva presente che il signor Cesarini, all'epoca della presentazione dell'istanza di ricongiunzione (17.6.1987), rivestiva la qualifica di educatore per cui il diploma di laurea non era considerato titolo indispensabile per l'accesso in carriera ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n. 1092 del 1973.

 All'odierna udienza, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti e veniva data lettura del relativo dispositivo.

DIRITTO

Ritiene questo Giudice di doversi occupare, preliminarmente, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.N.P.D.A.P., ente che si qualifica quale ordinatore secondario di spesa e, come tale, soggetto asseritamente non legittimato ad adottare alcun provvedimento in ordine al trattamento di pensione del ricorrente, se non a seguito di disposizioni dell'amministrazione interessata.

L'eccezione è infondata.

Va rilevato, infatti, che per consolidati orientamenti giurisprudenziali, le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una ripartizione di competenze all'interno di un unico apparato, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligato - nelle sue diverse articolazioni - tanto all' emissione del decreto di liquidazione della pensione quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti.

Orbene, ritiene questo Giudice che tra l'Amministrazione resistente e l'I.N.P.D.A.P., ente succeduto ex lege nella legittimazione attiva e passiva già riconosciuta alle Direzioni Provinciali del Tesoro, venga a configurarsi una situazione di litisconsorzio posto che, in relazione al complesso procedimento di liquidazione della pensione, entrambi i soggetti conservano, seppure in fasi diverse, una propria competenza: interna ed afferente l'emissione del decreto di pensione quella dell'Amministrazione centrale; esterna e relativa alla gestione dei pagamenti dei ratei di pensione quella dell'I.N.P.D.A.P.

Va peraltro aggiunto che lo status di coobbligato va riconosciuto all'I.N.P.D.A.P. anche in considerazione delle previsioni di cui all'art. 4 del D.lvo 30.6.1994 n. 479 e dell'art. 2 della L. 8.8.1995 n. 335  nonchè degli attuali processi di  trasferimento di competenze, anche liquidatorie, in favore dell'ente di previdenza: situazione, questa, che a maggior ragione depone nel senso della legittimazione dell'ente ad essere parte del giudizio come soggetto destinatario delle domande attrici ma anche come titolare dell' interesse a contrastare tali pretese.

L'interpretazione propugnata deve ritenersi, del resto, pienamente conforme ai principi di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24, 2° co., Cost.), di economia e di ragionevole durata del processo (art. 111, 2° co., Cost.) e di diritto all'assistenza sociale (art. 38, 1° co., Cost.).

Nel merito, la questione all'attenzione della Sezione riguarda la ricongiunzione del periodo del periodo quadriennale di studio (1.11.1975 - e non 1.1.1975 come indicato erroneamente da parte ricorrente/31.10.1979) necessario per il conseguimento del diploma di laurea, già oggetto di riscatto da parte del ricorrente, al fine della computabilità nel trattamento pensionistico.

Al riguardo, parte ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione del decreto di riscatto da parte dell'INPS di Pesaro in data 6 aprile 1987 (doc. n 2 del fascicolo di parte) che il periodo relativo dall'1.11.1975 al 31.10.1979 era stato oggetto di riscatto e relativo pagamento del contributo, ancora in corso (cfr. documenti successivi).

Non è dunque in questione alcun principio di “funzionalità” del corso di laurea rispetto all'occupazione attuale dell'assicurato, come da motivazione del provvedimento impugnato, atteso che l'INPS ha già valutato tale requisito ed ha permesso la relativa costituzione della posizione mediante il pagamento del contributo di riscatto, bensì la possibilità, che il ricorrente ha inteso esercitare, di unificazione delle varie posizioni assicurative in corso al fine dell'erogazione della relativa pensione (unica). Al riguardo la giurisprudenza (sez. III centrale n. 321 del 21.12.1998, citata anche da parte ricorrente) ha affermato che i periodi riscattati, anche se non avrebbero potuto esserlo ai sensi dell'art. 13 del T.U. in materia pensionistica, possono essere oggetto di ricongiunzione.

Pertanto, del tutto inconferente si appalesa la motivazione del provvedimento impugnato e va sancito il diritto del ricorrente alla ricongiunzione dei relativi trattamenti.

-   Sussistono giusti motivi, stante la particolarità della controversia in oggetto, per disporre la compensazione delle spese.

-   P.Q.M.

                                                                                                                             La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso:

a)  riconosce il diritto del ricorrente alla ricongiunzione del periodo 1.11.1975/31.10.1979 valido per il conseguimento del diploma di laurea, già oggetto di riscatto.

b)  compensa le spese del presente processo;

c)  manda all'Amministrazione per i provvedimenti consequenziali alla presente sentenza.

                                                                                                                             Così deciso in Ancona il 25 gennaio 2005.

                                                                                                                                                                                                                                                                          IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                                                                                                                                                                                                                                                                          f.to (Elena TOMASSINI)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01/02/2005

 

Il Direttore di Segreteria

f.to Dott.ssa Anna Laura CARLONI

no stati sospesi perché l’I.N.P.D.A.P. non era stata convenuta in giudizio. (Avv. Massimo Cassiano – Staff dell’Osservatorio)