In attesa della definizione della domanda, il dipendente resta in aspettativa
Guardia di Finanza, i criteri per trasferire i non idonei PAGINA PRECEDENTE
(Dm Economia e Finanze 18.4.2002)
   
   
In attuazione dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato emanato il decreto 18 aprile 2002, concernente la procedura per il trasferimento del personale della Guardia di Finanza, dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze. Più in particolare, in base alle disposizioni del decreto 18 aprile 2002, il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità, dipendente o meno da cause di servizio, può rivolgersi alla Direzione Generale degli affari generali e del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, per chiedere di essere trasferito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dello stesso Ministero, purché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La stessa Direzione deve pronunciarsi in merito alla domanda entro il termine di 150 giorni dal ricevimento dell’istanza, scaduto il quale la stessa istanza si intende accolta. In attesa della definizione della domanda, il dipendente che l’ha presentata viene considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità e, una volta trasferito, è inquadrato nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito conservando l’anzianità assoluta riferita a tale grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Le stesse disposizioni si applicano, a domanda, al personale che successivamente all’entrata in vigore della legge n. 266/1999 si è trovato nelle condizioni di inidoneità e che, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, sia stato collocato in congedo.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002. (28 maggio 2002)
 


DECRETO 18 aprile 2002. Transito di personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

 

 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull’ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto l’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 [1], che consente anche al personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto interministeriale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari ed altre amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, concernente la "Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, concernente il passaggio del personale della Polizia di Stato non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

Visto l’accordo del 16 febbraio 1999, riguardante il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 [1], nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le corrispondenze definite nell’annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

2. La domanda deve essere presentata, per via gerarchica, alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità.

Art. 2.

1. Il giudizio di inidoneità di cui al precedente articolo spetta, in via esclusiva, alle competenti commissioni mediche ospedaliere.

2. Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzo del personale, tenendo conto dell’infermità accertata.

Art. 3.

1. Il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze è disposto con determinazione del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte della direzione generale degli affari generali e del personale, scaduto il quale l’istanza si intende accolta.

3. Il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

4. Il personale transitato è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito, conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

5. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale transitato ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

Art. 4.

1. La presentazione della domanda di transito all’impiego civile da parte del personale interessato, non più idoneo al servizio militare incondizionato, sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di avanzamento.

2. In attesa della determinazione di cui al precedente art. 3, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

3. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

4. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Art. 5.

1. Il personale della Guardia di finanza che, successivamente all’entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, si trovi nelle condizioni di cui all’art. 1 e che in attesa dell’emanazione del presente decreto sia stato collocato in congedo, può, a domanda, transitare, secondo le modalità e procedure di cui ai precedenti articoli, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

2. Tale personale, in deroga a quanto disposto all’art. 1, comma 2, deve presentare la relativa domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Sono fatte comunque salve le domande già presentate per le quali il termine di cui al comma 2 dell’art. 3 decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il personale di cui al comma 1, nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio ed il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze, è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Ruoli

Gradi

Livelli retributivi personale militare

Posizioni corrispondenti nei ruoli del personale civile

Ufficiali in servizio permanente Tenente colonnello; Maggiore

IX

C3

Capitano; Tenente

VIII

C2

Sottotenente

VII bis

C1

Ispettori Maresciallo aiutante luogotenente; Maresciallo aiutante

VII bis

C1

Maresciallo capo

VII

B3

Maresciallo ordinario

VI bis

B3

Maresciallo

VI

B3

Sovrintendenti Brigadiere Capo

VI bis

B3

Brigadiere Vicebrigadiere

VI

B3

Appuntati e finanzieri Appuntato scelto; Appuntato Finanziere scelto; Finanziere

V

B2

 
 
[1] Legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura).

Art. 14. Disposizioni relative al personale militare.

5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

 
Prevista la procedura per il passaggio del personale non idoneo
Militari, le regole per il trasferimento agli uffici amministrativi PAGINA PRECEDENTE
(Dpr 339/1982)
   
   
Con il DPR n. 339/1982, emanato in attuazione della delega attribuita al Governo dall’articolo 36 della legge n. 121/1981, è stata prevista la procedura per il trasferimento del personale statale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia negli altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato. In base alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 del DPR n. 339/1982, il personale che espleta funzioni di polizia che sia giudicato assolutamente inidoneo, per motivi di salute dipendenti o meno da causa di servizio, ad assolvere compiti di istituto, o che abbia riportato un’invalidità, dipendente o non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti di istituto, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità assoluta ed entro sessanta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità non assoluta, può chiedere di essere trasferito nella corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, purché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. Il trasferimento può avvenire anche d’ufficio nel caso di invalidità non determinata da causa di servizio che non comporti inidoneità assoluta. Negli articoli da 4 a 9, le norme del DPR n. 339/1982: prevedono che il giudizio di inidoneità al servizio compete alle Commissioni mediche di cui agli articoli 165 e seguenti del TU delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, (in parte modificati dalle recenti norme del DPR 28 ottobre 2001, n. 461); forniscono precisazioni sulle modalità da espletare e sugli organi che intervengono nel procedimento di trasferimento negli altri ruoli della Polizia di Stato e nel procedimento di trasferimento nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato; stabiliscono le ipotesi in cui il personale inidoneo deve essere dispensato dal servizio. Gli articoli 11 e 12 dispongono che il personale trasferito e inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita, con l’applicazione, ai fini della progressione in carriera, delle disposizioni di cui all’art. 2 del DPR n. 551/1981. I successivi articoli 12 e 13 dello stesso DPR aggiungono che l’eventuale rigetto della domanda di trasferimento deve essere motivato e che al personale trasferito è preclusa la possibilità di essere riammesso nel ruolo di provenienza. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982, supplemento ordinario. (21 maggio 2002)  


DPR 24 aprile 1982, n. 339 . Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l’altro, alla determinazione delle modalità per il passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all’art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 2.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un’invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché la infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

    Ndr. Il DPR 25 ottobre 1981, n. 738, concerne "Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio".

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 4.

Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata.

Art. 5.

Il trasferimento, a domanda, del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio è disposto con decreto del Ministro dell’interno sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [1], in relazione alla qualifica rivestita dall’interessato, nonché la commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2].

Art. 6.

Il trasferimento d’ufficio del personale di cui all’art. 2 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [1], in relazione alla qualifica rivestita dall’interessato, nonché la commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2].

Nel caso in cui l’interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell’altro ruolo, decade dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [3] .

Art. 7.

La commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2], esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato.

La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro psicotecnico previsto dall’art. 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121 [4], ed eventualmente di consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all’Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate all’art. 2 e dell’esito della prova teorica o pratica le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell’interno.

Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministrazione dell’amministrazione ricevente.

Quest’ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

L’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all’art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Art. 9.

Qualora il personale di cui all’art. 1 sia ritenuto non idoneo all’assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [5].

Art. 10.

Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.

Art. 11.

Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 [6].

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 12.

Il rigetto della domanda del personale di cui agli articoli 2 e 3 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro dell’interno o del Ministro interessato.

Art. 13.

Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia o ad altre amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Art. 14.

Clausola finanziaria.

All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell’art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.