LAVORATORI DIPENDENTI

Figli handicappati, per restare a casa ad assisterli
due anni di congedo retribuito ad entrambi i genitori

I LAVORATORI dipendenti, pubblici e privati, possono ottenere congedi straordinari retribuiti per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere figli (o, in certi casi, fratelli o sorelle) con handicap grave accertato da almeno cinque anni. Tutto ciò, ovviamente, a patto che il disabile viva in casa e non sia ricoverato in strutture specializzate. La domanda per avere il congedo retribuito deve essere presentata alla propria amministrazione d’appartenenza, la quale dovrà riconoscere il congedo entro 60 giorni dalla richiesta.
Gli interessati. Come prevede l’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 (che ormai è il testo unico della materia), possono ottenere il congedo:
i genitori (anche adottivi) di persone handicappate. Da sottolineare che il congedo non può essere sfruttato contemporaneamente da entrambi i genitori. In ogni caso:
a) se il figlio è minorenne, il dipendente ha diritto al congedo anche se l’altro genitore non lavora;
b) se il figlio è maggiorenne, il congedo viene riconosciuto a patto che il lavoratore dimostri di assistere l’handicappato in via continuativa ed esclusiva: quindi, se l’altro genitore non lavora il congedo non può essere dato. Esiste, però, un’eccezione: se il lavoratore convive con il disabile e dimostra che l’altro genitore, pur non lavorando, è impossibilitato a curare il figlio (ad esempio, per gravi problemi fisici personali), il congedo viene concesso;
i fratelli e le sorelle (anche adottivi) qualora i genitori siano morti, possono ottenere il congedo, a patto che convivano con il disabile, minorenne o maggiorenne che sia.
Due anni, non un giorno di più. Il limite massimo di due anni di congedo si applica complessivamente a tutti gli interessati. Se, ad esempio, il padre usufruisce di un anno e mezzo di congedo, la madre non potrà ottenere più di sei mesi. In ogni caso, come abbiamo già ricordato, il congedo non può mai essere assegnato ad entrambi i genitori in contemporanea.
In questo ambito complessivo va ricordato un altro tipo di permesso: il biennio di congedo non retribuito (previsto dall’articolo 4 della legge 53/2000) concesso per gravi e documentati motivi familiari. Chi chiede entrambi i congedi, non può comunque superare complessivamente i due anni: se, ad esempio, l’interessato ha già ottenuto otto mesi di congedo non retribuito, potrà sfruttare al massimo un anno e quattro mesi di congedo retribuito.
Il congedo riguarda solo i periodi in cui il dipendente dovrebbe lavorare: i periodi in cui rimarrebbe comunque inattivo (ad esempio, nel caso di part time verticale in cui si lavora a mesi alternati) non vengono conteggiati, per cui l’interessato non rischia di “bruciare" inutilmente periodi di congedo.
Congedi supplementari. Quando i figli disabili sono più di uno, spettano due anni per ogni figlio. La legge, però, in questi casi prevede un accertamento sanitario nei confronti dei disabili per accertare l’effettiva esigenza di ottenere congedi supplementari.
Indennità e contributi. Durante il congedo, frazionabile anche a giorni interi, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari alla busta paga dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo. In ogni caso, l’indennità ha un tetto massimo: 36.152 euro lordi l’anno che coprono non solo la retribuzione, ma anche i contributi figurativi presso l’ente di previdenza dell’interessato.