LAVORATORI DIPENDENTI
Figli handicappati, per restare a casa ad
assisterli
due anni di congedo retribuito ad entrambi i genitori
I LAVORATORI dipendenti, pubblici e privati, possono ottenere congedi
straordinari retribuiti per un massimo di due anni nell’arco della vita
lavorativa, per assistere figli (o, in certi casi, fratelli o sorelle) con
handicap grave accertato da almeno cinque anni. Tutto ciò, ovviamente, a patto
che il disabile viva in casa e non sia ricoverato in strutture specializzate. La
domanda per avere il congedo retribuito deve essere presentata alla propria
amministrazione d’appartenenza, la quale dovrà riconoscere il congedo entro 60
giorni dalla richiesta.
Gli interessati. Come prevede l’articolo 42 del decreto legislativo
151/2001 (che ormai è il testo unico della materia), possono ottenere il
congedo:
i genitori (anche adottivi) di persone handicappate. Da sottolineare che
il congedo non può essere sfruttato contemporaneamente da entrambi i genitori.
In ogni caso:
a) se il figlio è minorenne, il dipendente ha diritto al congedo anche se
l’altro genitore non lavora;
b) se il figlio è maggiorenne, il congedo viene riconosciuto a patto che
il lavoratore dimostri di assistere l’handicappato in via continuativa ed
esclusiva: quindi, se l’altro genitore non lavora il congedo non può essere
dato. Esiste, però, un’eccezione: se il lavoratore convive con il disabile e
dimostra che l’altro genitore, pur non lavorando, è impossibilitato a curare il
figlio (ad esempio, per gravi problemi fisici personali), il congedo viene
concesso;
i fratelli e le sorelle (anche adottivi) qualora i genitori siano morti,
possono ottenere il congedo, a patto che convivano con il disabile, minorenne o
maggiorenne che sia.
Due anni, non un giorno di più. Il limite massimo di due anni di congedo
si applica complessivamente a tutti gli interessati. Se, ad esempio, il padre
usufruisce di un anno e mezzo di congedo, la madre non potrà ottenere più di sei
mesi. In ogni caso, come abbiamo già ricordato, il congedo non può mai essere
assegnato ad entrambi i genitori in contemporanea.
In questo ambito complessivo va ricordato un altro tipo di permesso: il biennio
di congedo non retribuito (previsto dall’articolo 4 della legge 53/2000)
concesso per gravi e documentati motivi familiari. Chi chiede entrambi i
congedi, non può comunque superare complessivamente i due anni: se, ad esempio,
l’interessato ha già ottenuto otto mesi di congedo non retribuito, potrà
sfruttare al massimo un anno e quattro mesi di congedo retribuito.
Il congedo riguarda solo i periodi in cui il dipendente dovrebbe lavorare: i
periodi in cui rimarrebbe comunque inattivo (ad esempio, nel caso di part
time verticale in cui si lavora a mesi alternati) non vengono conteggiati,
per cui l’interessato non rischia di “bruciare" inutilmente periodi di congedo.
Congedi supplementari. Quando i figli disabili sono più di uno, spettano
due anni per ogni figlio. La legge, però, in questi casi prevede un accertamento
sanitario nei confronti dei disabili per accertare l’effettiva esigenza di
ottenere congedi supplementari.
Indennità e contributi. Durante il congedo, frazionabile anche a giorni
interi, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari alla busta paga
dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo. In ogni caso, l’indennità ha un
tetto massimo: 36.152 euro lordi l’anno che coprono non solo la retribuzione, ma
anche i contributi figurativi presso l’ente di previdenza dell’interessato.