L'Istituto ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti applicativi
Cumulo, con l'accertamento impossibile la sanatoria PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 16/2003)
   
   
L’INPDAP ha emanato l’Informativa 12 marzo 2003, n. 16, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti, relativamente al cumulo delle pensioni con i redditi di lavoro, con riferimento a tre specifiche fattispecie. A seguito di parere fornito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’INPDAP ha precisato che: - i pensionati che siano stati oggetto di accertamento a seguito del quale sia stata verificata la produzione di redditi di lavoro non interamente cumulabili con la pensione e non dichiarati ai sensi dei commi 4 e 4-bis dell’articolo 10 del DLgs n. 503/1992, e nei cui confronti, pertanto, è in corso il recupero di quanto dovuto per la prevista sanzione, non possono chiedere la sanatoria di cui all’art. 44, comma 3, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003); - i pensionati che hanno regolarmente presentato la prescritta dichiarazione (commi 4 e 4-bis dell’articolo 10 del DLgs n. 503/1992) ma l’Istituto non ha ancora provveduto ad effettuare le relative trattenute, non risultando “inadempienti”, non possono chiedere la sanatoria di cui all’art. 44, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003). Inoltre con la stessa informativa n. 16/2003 l’INPDAP, ribadito che, agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianità e di invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchia dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene compiuta l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia da parte dell’interessato/a, precisa che per le pensionate, titolari di un trattamento di quiescenza con decorrenza da data successiva al 1° gennaio 1996, tale limite è raggiunto al compimento dei 60 anni, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 21, della legge n. 335/1995. (14 marzo 2003)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Informativa n. 16 - Roma, 12 marzo 2003. OGGETTO: Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Aspetti particolari.

 

 

1. - Articolo 44, comma 3, legge n. 289/2002. Regolarizzazione.

Da parte di alcune Sedi provinciali e territoriali sono pervenute, nelle vie brevi, richieste volte a conoscere se la disposizione concernente la possibilità di regolarizzazione di situazioni pregresse ( articolo 44, comma 3, del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2003), possa essere estesa anche alle ipotesi in cui il pensionato sia stato oggetto di accertamento e sia stata acclarata la trasgressione di omessa dichiarazione.

Questa Direzione, con nota del 13/02/03 prot. n. 9015, ha investito della problematica il Ministero del Welfare il quale ha ritenuto con nota dell’11.3.2003 "non ipotizzabile un’interpretazione della norma che estenda a soggetti diversi – ovvero quelli per i quali sia già intervenuto un accertamento e nei cui confronti sono in corso i relativi recuperi – la regolarizzazione ai sensi della citata disciplina".

Infatti, la normativa dell’articolo 44, comma 3, trova applicazione nei confronti dei soggetti pensionati che intendono regolarizzare la propria posizione qualora svolgano lavoro dipendente o autonomo, senza le prescritte comunicazioni agli enti previdenziali. Si tratta, pertanto, di soggetti in situazione di concreta violazione delle norme sul divieto di cumulo, non ancora incorsi nella rete delle sanzione alla data del 31.12.2002.

In assenza di una espressa previsione legislativa che sancisca l’applicabilità della sanatoria delineata con il citato comma 3, dell’articolo 44, anche a procedimenti di accertamento in corso, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia di illecito amministrativo nonché alla elaborazione giurisprudenziale intervenuta sull’argomento.

A tale proposito, è significativo che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, successiva alla depenalizzazione operata dalla legge n. 689 del 1981, abbia affermato che, in ambito amministrativo, la successione delle leggi nel tempo è regolata dal principio della irretroattività assoluta; non vige, dunque, per le sanzioni amministrative la regola penalistica del favor rei. Orientamento, questo, recentemente ribadito e rafforzato nella recente pronuncia della Cassazione su aspetti sanzionatori in materia previdenziale (sentenza 7524 del 22 maggio 2002), che statuisce, in materia di illeciti amministrativi, "l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole".

Pertanto, la sanzione per la trasgressione di omessa dichiarazione continuerà a produrre i suoi effetti fino alla naturale estinzione del debito accertato, ferma restando la facoltà da parte dell’interessato di accedere, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al nuovo regime di totale cumulabilità ( art. 44, comma 2, della legge n. 289/2002) tra pensione e reddito da lavoro secondo le modalità indicate al punto 3) dell’ Informativa INPDAP n. 4 del 23 gennaio 2003.

Un’altra fattispecie che ha dato adito a perplessità riguarda l’applicazione delle disposizioni contenute nell’ articolo 10, commi 4 e 4 bis, del DLgs n. 503/1992. Si ricorda che, in virtù di tali norme, i pensionati, percettori di redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a presentare a questo Istituto una dichiarazione relativa ai redditi che i medesimi prevedono di conseguire nel corso dell’anno; su tale base l’Istituto provvederà ad effettuare le trattenute provvisorie. Il relativo conguaglio avverrà tenendo conto della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF. Analoga comunicazione dovrà essere presentata dal pensionato che percepisca redditi da lavoro dipendente.

Qualora il titolare di una pensione di anzianità abbia regolarmente presentato le prescritte dichiarazioni ma l’Istituto non abbia ancora effettuato le relative trattenute, non può trovare applicazione il dettato dell’articolo 44, comma 3, in quanto la possibilità di regolarizzazione è rivolta esclusivamente a coloro che non abbiano ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa sul cumulo. In tale ipotesi, pertanto, la Sede provinciale o territoriale provvederà ad effettuare le trattenute relative alle quote di pensione erogate fino al 31 dicembre 2002 ed applicherà il nuovo regime di totale cumulabilità a partire dal 1° gennaio 2003, qualora l’interessato, all’atto del pensionamento, risultava già in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età; in carenza dei congiunti requisiti prescritti dalla norma, l’interessato, a partire dal 1° gennaio 2003, può cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro previo versamento dell’importo una tantum di cui all’ articolo 44, comma 2.

2. - Equiparazione delle pensioni di anzianità alle pensioni di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.

Si ribadisce che, agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianità e di invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile da parte dell’interessato.

Per le pensionate titolari di un trattamento di quiescenza decorrente dal 2 gennaio 1996, tale limite è di 60 anni indipendentemente dalla circostanza che tali pensionamenti siano stati conseguiti ai sensi dell’ articolo 2, comma 21 della legge n. 335/1995.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala