INPDAP

(Nota operativa 29 settembre 2004 numero 19)

 

 

OGGETTO: Indennità di esclusività del personale appartenente all'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N.

 

L'articolo 2-septies della legge 26 maggio 2004 n.138, in merito alla esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e dei dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N, ha modificato il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, permettendo nuovamente la reversibilità di scelta tra il rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda e la libera professione.

Per effetto di tale modifica legislativa, entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti sanitari potranno optare per il tipo di rapporto, esclusivo oppure non esclusivo, con cui intendono svolgere la propria attività di dipendente, dal 1°  gennaio dell'anno successivo ; in ogni caso la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di  strutture semplici e complesse.

Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici stabiliti dai contratti di lavoro 1998/2001. L’art. 2 septies, infatti, ha ravvisato la necessità di tale precisazione atteso che i contratti collettivi  nazionali di lavoro del personale in esame stabilivano una riapertura del negoziato in merito agli aspetti economici riguardanti l’indennità di esclusività in presenza di una modifica del quadro normativo di riferimento.

La possibilità di revocare l'esclusività del rapporto di lavoro ha generato dubbi in merito alla valutazione della relativa indennità ai fini del trattamento di quiescenza.

Al riguardo, occorre rilevare che il già citato art.2- septies non modifica le caratteristiche dell'indennità in esame che, per esplicita disposizione contrattuale, rimane fissa, ricorrente e corrisposta per l’intero periodo in cui l’attività lavorativa viene svolta in regime di esclusività.

Si precisa, inoltre, che il requisito della fissità sussiste quando l'emolumento è predeterminato, in via generale ed astratta, per tutti gli appartenenti al medesimo livello o qualifica.

Conseguentemente questo Istituto conferma la valutazione  dell’indennità in esame nella quota di pensione di cui all'art.13 lettera a) decreto legislativo 503/92 (cfr. circolare Inpdap n. 50 del 28 novembre 2000).

La facoltà di optare con cadenza periodica per il regime di esclusività o di non esclusività, introdotta dal citato art.2 septies, concessa ai dirigenti medici e a quelli del ruolo sanitario, comporta necessariamente una trasformazione del rapporto di impiego in quanto vengono modificati alcuni elementi essenziali del rapporto stesso anche con riferimento al relativo trattamento economico.

Pertanto, qualora intervenga un passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività, nel quinquennio precedente la cessazione dal servizio, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico trova applicazione quanto previsto dall’art. 29 della legge 153/1981 (media ponderata).

Le sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap, qualora ricorrano le fattispecie esaminate, dovranno adeguarsi alle disposizioni impartite con la presente nota operativa nei casi di liquidazione di trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2 gennaio 2005.

 

Il DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala