Il provvedimento modifica le istruzioni emanate precedentemente
Dipendenti, benefici per il figlio maggiorenne con handicap PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 22/2002)
   
   
Con l'informativa n. 22 del 25 ottobre 2002, l’INPDAP, a parziale modifica delle istruzioni emanate con la propria precedente Circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, ha precisato che in base all’ultimo capoverso dell’art. 42 del TU di cui al DLgs n. 151/2001, i riposi, i permessi e i congedi, previsti in favore dei genitori di figlio maggiorenne portatore di handicap, spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto. Conseguentemente, il genitore lavoratore ha diritto ai benefici in parola anche quando l’altro genitore non svolga attività lavorativa, a prescindere, perciò, dal fatto che il figlio al quale viene prestata l’assistenza sia minorenne o maggiorenne. (5 dicembre 2002)  


Informativa INPDAP n. 22/2002

 

 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Informativa n. 22 - Roma, 25 ottobre 2002

OGGETTO: Art.42 del DLgs n. 151/2001. Riposi e permessi spettanti ai genitori di disabili gravi. Precisazioni.

Il DLgs n. 151 del 26 marzo 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, emanato a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed entrato in vigore il 27.4.2001, ha armonizzato e coordinato le disposizioni vigenti in materia recate dalle molteplici fonti succedutesi nel tempo, intervenendo, tra l’altro, in materia di riposi e permessi spettanti ai genitori di disabili gravi.

In particolare, l’art. 42 del citato testo unico disciplina sia il diritto alla fruizione dei permessi spettanti ai genitori, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 della legge 104/92, che il congedo straordinario della durata massima di due anni, di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 53/2000, illustrato da questo Istituto con la Circolare n. 2 del 10 gennaio 2002.

Ciò premesso, si partecipa che, a seguito di una riconsiderazione interpretativa delle disposizioni testuali in esame, le direttive contenute nel presente provvedimento sono emanate a parziale rettifica delle istruzioni già contenute nella precedente Circolare 2/2002 citata.

In particolare, l’articolo in questione, all’ultimo capoverso, stabilisce che i riposi, i permessi ed i congedi, ivi previsti, spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha diritto alle suddette agevolazioni anche quando l’altro genitore non svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio portatore di handicap grave.

La revisione interpretativa delle direttive fornite riguarda in particolare la disciplina applicabile ai genitori di figli disabili maggiorenni conviventi.

Il genitore lavoratore, nell’esercizio del diritto alla fruizione del congedo straordinario, di cui all’art. 80, comma 2, della legge 388/2000, non è obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l’impossibilità da parte dell’altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza. Tale diritto è esercitabile anche nell’ipotesi in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.

In relazione a quanto suesposto, si ribadiscono gli altri principi e criteri direttivi già enunciati con la Circolare n. 2 del 2002 e si coglie l’occasione per puntualizzare:

- che il congedo in questione non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori;

- che, in base al dettato del comma 4 del citato art. 42, non è possibile, in relazione al figlio portatore di handicap, la fruizione contemporanea dell’astensione facoltativa da parte di un genitore e del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte dell’altro;

- che è, invece, prevista la possibilità che uno dei genitori sia in congedo parentale (cfr. astensione facoltativa per maternità ) e l’altro goda dei permessi di cui alla legge 104/92;

- che resta ferma, per i suddetti benefici, l’impossibilità del cumulo da parte di uno stesso genitore.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dott.ssa Rosalba Amato