Comunicate alle sedi le prime direttive operative
Corpo forestale, le istruzioni per liquidare le pensioni PAGINA PRECEDENTE
(Nota operativa Inpdap 28 31.12.2004)
   
   
L’INPDAP, facendo seguito alla Circolare n. 62 del 29 novembre 2004, ha emanato la Nota Operativa n. 28 del 31 dicembre 2004 per comunicare alle proprie Sedi le prime istruzioni operative relative alla liquidazione delle pensioni al personale del Corpo Forestale dello Stato. La Nota Operativa n. 28/2004, dopo avere richiamato l’attenzione sul fatto che fino al 30 giugno 2005 la competenza a provvedere alla suindicata liquidazione è demandata unicamente alla Sede territoriale di Roma 4 e che le Sedi provinciali e territoriali subentreranno effettivamente nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale del Corpo Forestale dello Stato a decorrere dal 1° luglio 2005, sulla procedura da seguire e sulla normativa specifica applicabile a quel personale, fornisce vari chiarimenti tra cui i seguenti. In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’INPDAP, le informazioni necessarie debbono essere riportata sul modello di comunicazione denominato “PA 04”. Vanno tenute presenti le norme che hanno avuto efficacia dal 1° gennaio 1998 e sono state previste dal DLgs 30 aprile 1997, n. 165, relativo alla armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici di determinate categorie di dipendenti dello Stato tra cui il personale del Corpo Forestale dello Stato. In applicazione di tali norme, il limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stato elevato, qualora inferiore, al 60° anno di età. Il diritto alla pensione di anzianità, nel sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue in base alle disposizioni dell’art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997, e per il personale dei ruoli degli Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti, anche in base alle particolari disposizioni dell’art. 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997. Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti dell’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995. La Nota Operativa fornisce inoltre varie altre precisazioni concernenti: la maggiorazione dei servizi in applicazione dell’art. 5 del DLgs n. 165/1997; la liquidazione dei trattamenti di quiescenza che deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS; la maggiorazione della base pensionabile in virtù dell’art. 4 del DLgs n. 165/1997 che prevede l’attribuzione di sei aumenti periodici i quali incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato; l’attribuzione dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo; la corresponsione degli interi emolumenti spettanti ai pari qualifica in servizio effettivo senza l’obbligo del versamento dei contributi, dalla data della cessazione dal servizio e per tre mesi consecutivi, in favore del personale del ruolo degli Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti, che risolvano il rapporto di lavoro per infermità. La Nota Operativa fa riserva di ulteriori indicazioni per quel che concerne il trattamento di privilegio e la costituzione della posizione assicurativa. (18 febbraio 2005)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Nota Operativa n. 28 - Roma, 31 dicembre 2004 OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale del Corpo Forestale dello Stato: aspetti operativi.

 

 

1. - PREMESSA

Con Circolare n. 62 del 29 novembre 2004 sono state fornite le prime disposizioni riguardanti la fase sperimentale del subentro da parte dell’INPDAP nella liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all’oggetto, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Questa fase, prevista nell’intesa sottoscritta il 1° luglio 2004, durerà fino al 31 marzo 2005 e consentirà di verificare la congruità e l’efficienza delle attività preliminari di studio, analisi e implementazione informatica.

Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti l’attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché degli altri istituti giuridici connessi, riguardanti il personale del Corpo Forestale dello Stato, tenendo presente che fino al 30 giugno 2005 la competenza è demandata unicamente alla sede territoriale di Roma 4, mentre, a decorrere dal 1° luglio 2005, le Sedi provinciali e territoriali di questo Istituto subentreranno effettivamente nella gestione dei relativi trattamenti pensionistici in relazione ai criteri sotto specificati.

2. - ACQUISIZIONE DEI DATI UTILI AI FINI DELLE PRESTAZIONI

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’INPDAP, si ribadisce che le necessarie informazioni devono essere riportate sul modello di comunicazione dei dati, denominato "PA 04", secondo le istruzioni previste nelle Circolari INPDAP n. 34 del 17 dicembre 2003, n. 10 del 10 febbraio 2004, n. 33 del 27 maggio 2004 e n. 62 del 29 novembre 2004.

A tal fine, si rammenta che per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° luglio 2005, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alle Sedi INPDAP territorialmente competenti in base alla provincia in cui è ubicato l’ufficio del Corpo Forestale dello Stato, presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.

3. - REQUISITI PER IL DIRITTO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, ha introdotto dal 1° gennaio 1998 nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia e ha modificato i requisiti di accesso per le pensioni di anzianità, liquidate con un sistema di calcolo retributivo o misto.

3.1 - Limiti di età per la cessazione dal servizio

Il limite di età previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia viene elevato, qualora inferiore, al 60° anno di età.

In pratica, per gli Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato (direttivi, primi dirigenti e dirigenti superiori) e per il personale che espleta attività tecnico scientifica, tecnico strumentale e per quello amministrativo, il limite di età rimane fissato al 65° anno.

È appena il caso di accennare che l’articolo 2, comma 21, della legge n. 335/1995 prevede la facoltà, per il personale di sesso femminile, di conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età al compimento del 60° anno, in alternativa al 65°.

Rimane fermo il requisito anagrafico di 60 anni per il personale del ruolo Ispettori.

Per il restante personale del ruolo degli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti il limite è fissato al 60° anno di età da raggiungere progressivamente secondo il seguente schema:

 

ANNO

RUOLO AGENTI E ASSISTENTI

RUOLO SOVRINTENDENTI

Dal 2002 al 2004

58

58

Dal 2005 al 2007

59

59

Dal 2008

60

60

 

3.2 - Accesso alla pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997 (57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 e con 40 anni dal 1° gennaio 2008 in poi).

In tale ipotesi i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995.

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997, per il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1° luglio 2002.

A tale proposito si precisa che, in base a quanto disposto dall’articolo 54 del DPR n. 1092/1973, per il personale in esame che abbia maturato un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni di servizio, l’aliquota di rendimento è pari al 44 per cento della base pensionabile; tale aliquota è aumentata di 3,6 punti percentuali per ogni anno successivo al ventesimo fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.

Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [1] (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:

 

Anzianità contributiva
al 31 dicembre 1997

Nuova massima anzianità contributiva arrotondata

30 anni e oltre

30

29 anni

31

28 anni

32

27 anni

33

26 anni

34

25 anni

34

24 anni

35

23 anni

36

22 anni

37

21 anni e inferiore

38

 

Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di anzianità di cui al citato articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997, essa coincide con il giorno successivo alla cessazione dal servizio.

*******

Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.

3.3 - Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del DLgs n. 165/1997 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici spettanti al personale del ruolo Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti, comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative (articoli 19, 20 e 21 del DPR n. 1092/1973 e articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 [2]), non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si precisa, altresì, che nei confronti del personale appartenente al ruolo Ufficiali tali aumenti di sevizio decorrono dal 1° marzo 1977.

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo dei cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 335/1995, qualora l’interessato abbia all’atto del collocamento a riposo un’età inferiore.

4. - VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DEGLI ELEMENTI RETRIBUTIVI

La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.

Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a), del DLgs n. 503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.

In particolare:

- Stipendio basato sul sistema dei parametri. In detta voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici ed aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 [3] (Tabella 3);

- Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 [4], spettanti al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e categorie equiparate;

- eventuale assegno personale riassorbibile (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);

- anticipazioni stipendiali di cui all’articolo 5 del DLgs n. 193/2003 [3];

- retribuzione individuale di anzianità. La quota parte del valore degli scatti gerarchici ed aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione. L’importo così determinato a tale data rimane cristallizzato;

- assegno funzionale;

- indennità pensionabile mensile.

Si precisa che le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sugli emolumenti sopra citati ad eccezione dell’assegno funzionale e dell’indennità pensionabile mensile.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (articolo 3 DLgs n. 193/2003 [3]), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335/1995.

Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n. 177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio.

5. - MAGGIORAZIONE BASE PENSIONABILE

In virtù dell’articolo 4 del DLgs n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del DLgs n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.

5.1 - Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato" e sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità.

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla base pensionabile", l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.

Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in "quote" introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

Per tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 (allegato 1 [5]).

Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

Pertanto, agli stessi competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per il grado rivestito, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del DLgs n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.

5.2 - Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione al 32,95 per cento. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1

6. - INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO

Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 78/1983 [6], sono cumulabili con l’indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 505/1978 [7], vale a dire che viene attribuita per intero l’indennità risultante più favorevole, mentre l’altra è conferita nell’importo corrispondente al 50 per cento.

Occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’ indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’*/*articolo 59 del DPR n. 1092/1973|6854|art59*/*, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento.

L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.

7. - PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Per effetto dell’articolo 3, comma 7, del DLgs n. 165/1997, al personale del ruolo Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

Si precisa che, ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata.

* * * * *

In virtù di quanto disposto dall’articolo 28 della legge n. 460/1958 [8] e dall’articolo 19 della legge n. 709/1961 [9], al personale del ruolo Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti che risolva il rapporto di lavoro per infermità, dipendente o meno da causa di servizio (riformati), sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi emolumenti spettanti alla pari qualifica in servizio effettivo, senza versamento dei contributi pensionistici; per espressa previsione legislativa tali emolumenti non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Conseguentemente, i benefici in questione non incidono né sul diritto né sulla misura della pensione la cui decorrenza economica è, pertanto, fissata dal giorno successivo allo scadere dei tre mesi.

Allo stesso personale, nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età o per infermità derivante da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un’indennità speciale annua lorda non reversibile. Tale indennità, corrisposta per importi differenti in relazione alla qualifica rivestita all’atto della cessazione dal servizio (allegato 2 [10]), viene erogata fino al compimento del 65° anno di età.

* * * * *

Si fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di privilegio e alla costituzione della posizione assicurativa per il personale in esame.

Il Dirigente Generale - Dr.Costanzo Gala

[1] Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 17. Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

Ndr. Con l’articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato stabilito che "L’applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente".

 

 

[2] Legge 27 maggio 1977 n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari).

Art. 3.

1~4. ..........omissis.............

5. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un quinto

 

Legge 22 dicembre 1969, n. 967 (Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica).

Art. 1.

L’indennità di cui al primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, è attribuita - a decorrere dal 1° gennaio 1970 - nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed è concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto.

La spesa per la corresponsione dell’indennità è a carico del Ministro dell’interno ed è contenuta nei limiti dell’importo annuo di lire 10 miliardi.

L’indennità di cui al primo comma non è cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell’Arma dei carabinieri.

Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 2.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, lettera c), della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, nonché agli ufficiali e sottufficiali dell’Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, è attribuita, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1970, un’indennità mensile di importo corrispondente a quello dell’indennità di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile, e dell’indennità militare speciale e dell’indennità di servizio di polizia per gli ufficiali e sottufficiali dell’Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, aumentata di lire 15.000.

Per i graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel comma precedente, la indennità mensile di cui allo stesso precedente comma è stabilita in lire 15.000.

Nell’indennità di cui al primo comma restano assorbite l’indennità di servizio speciale attualmente dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza e di servizio carcerario, dovute al personale dell’indennità militare speciale, l’indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, dovute al personale dell’Arma dei carabinieri e degli altri Corpi indicati nel comma stesso.

L’aumento di lire 15.000, di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, è interamente pensionabile, in relazione alla particolare natura del servizio esplicato dalle forze di polizia.

 

 

 

[3] DLgs 30 maggio2003 n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86).

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.

 

Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

2. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 si considera l’indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all’atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all’articolo 5, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ndr. Il testo dell’articolo 172 della legge n. 312/1980, è il seguente: "Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

 

Art. 5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali.

1. Al personale di cui all’articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, è corrisposta in un’unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l’anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.

2. Al personale di cui all’articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un’unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l’anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.

3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.

4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.

 

 

 

[4] Legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).

Art. 161. Base pensionabile.

Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, l’ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all’atto della cessazione dal servizio.

Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell’ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

 

 

 

[5] Allegato 1

 

ANNO

PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

1998

0,20

1999

0,22

2000

0,24

2001

0,26

2002

0,28

2003

0,30

2004

0,32

2005

0,34

2006

0,36

2007

0,38

2008

0,40

 

 

 

 

[6] Legge 23 marzo 1983 n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187).

Art. 5. Indennità di aeronavigazione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell’Arma aeronautica spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell’annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l’attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all’attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d’armata e di divisione dell’Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l’attività di volo a reparti di volo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell’annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell’annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell’anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un’indennità mensile di aeronavigazione nella misura di L. 160.000 per quelli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell’Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l’attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell’anno solare una mensilità dell’indennità percepita nell’ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

 

Art. 6. Indennità di volo.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta l’indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell’annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l’indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l’indennità per il servizio d’istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell’Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l’indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell’annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l’indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

 

 

[7] Legge 5 agosto 1978 n. 505 (Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia).

Art. 1. A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell’indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all’Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila.

A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l’indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l’altra in misura limitata al 50 per cento.

 

 

[8] Legge 3 aprile 1958 n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza).

Art. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato dalla tabella annessa alla presente legge.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

Art. 27.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell’articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un’indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 28.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l’idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l’assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattasi di infermità non proveniente da carica di servizio, al sottufficiale si applicano disposizioni delle lettere a), b) e c) dell’art. 27, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

 

[9] Legge 26 luglio 1961 n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vice-brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza).

Art. 17.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaseiesimo anno di età ed è collocato in congedo.

Art. 18.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell’articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 19.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l’idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio è stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l’assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell’articolo 18 a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

 

 

[10] Allegato 2

 

PRECEDENTE ORDINAMENTO

NUOVO ORDINAMENTO

IMPORTO INDENNITÀ

RUOLO

QUALIFICA

RUOLO

QUALIFICA

EURO

Sottufficiali Maresciallo magg. scelto Ispettori Ispettore superiore scelto

Ispettore superiore

61,97

Maresciallo maggiore Ispettore Capo

51,65

Maresciallo capo Ispettore

30,99

Maresciallo
Brigadiere Vice Ispettore

28,41

Vice Brigadiere
Guardie Appuntato scelto UPG Sovrintendenti Sovr.te capo

Sovr.te.

Vice Sovr.te

25,82

Appuntato scelto Agenti eAssistenti Assistente capo
Appuntato Assistente
Guardia Scelta Agente Scelto
Guardia Agente

 

 

 

La eriforma varata con il decreto del 1997
Le norme per militari, polizia e vigili del fuoco PAGINA PRECEDENTE
(Dlgs.165/97)
   
   
Con il DLgs 30 aprile 1997, n. 165, sono state emanate le disposizioni, per armonizzare alla riforma generale del sistema pensionistico attuata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, le normative sui trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale non contrattualizzato del pubblico impiego. Le stesse normative, per taluni aspetti, sono state successivamente modificate dalle ulteriori misure di riforma apprestate dall’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ciò posto, relativamente al personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le norme del DLgs n. 165/1997, con effetto dal 1° gennaio 1998 hanno, tra l’altro, previsto che: - i limiti di età per la cessazione dal servizio, se inferiori, sono gradualmente elevati fino al sessantesimo anno di età; - il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito della cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età; il periodo di permanenza in ausiliaria è gradualmente ridotto in modo che si concluda al compimento dei 65 o dei 67 anni di età, a seconda che il limite di età per la cessazione dal servizio sia fissato prima o dopo il raggiungimento dei 62 anni di età; per la pensione da liquidare, in tutto o in parte, con le regole del sistema di calcolo contributivo, il relativo ammontare si determina all’atto del collocamento in ausiliaria e si ridetermina all’atto della cessazione dall’ausiliaria, applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all’età raggiunta rispettivamente al verificarsi del collocamento in ausiliaria e all’atto della relativa cessazione; - in favore del personale escluso dall’ausiliaria che cessi dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età e di quello non in possesso dei requisiti per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento sia liquidato, in tutto o in parte, con le regole del sistema di calcolo contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo. Per il personale delle Forze di polizia tale trattamento è attribuito a seguito di opzione in alternativa al collocamento in ausiliaria; - i sei aumenti periodici di stipendio, previsti dalle norme richiamate nell’art. 4 dello stesso DLgs n. 165/1997, siano assoggettati a ritenuta e attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita dall’art. 13 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, all’atto della cessazione dal servizio, esclusa l’ipotesi di collocamento in congedo a domanda; - gli aumenti di servizio, previsti dalle norme richiamate nel comma 1 dell’art. 5 dello stesso DLgs n. 165/1997 e computabili ai fini pensionistici, non possano eccedere complessivamente i cinque anni, e nei confronti dei soggetti, la cui pensione sia liquidata in tutto o in parte secondo le regole del sistema di calcolo contributivo, sono validi, nel limite massimo di cinque anni, per la maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con l’applicazione in tal caso del coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di 57 anni; - il diritto alla pensione di anzianità si consegue o in base alle disposizioni di cui all’art.1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, senza le riduzioni previste dalla stessa legge n. 335/1995, al maturare sia della massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di rispettiva appartenenza, come modificata nel tempo per effetto dell’applicazione generalizzata dell’aliquota di pensionabilità annua del due per cento di cui all’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, sia dell’età anagrafica fissata nella tabella B allegata al DLgs n. 165/1997, come sostituita dall’art. 59, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Relativamente all’armonizzazione delle norme sul trattamento pensionistico del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, come i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali, nonché i professori e ricercatori universitari, le norme del DLgs n. 165/1997 hanno, tra l’altro, previsto quanto segue. Nei confronti del personale, il cui limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio sia superiore ai 65 anni e che accede alla pensione dopo il compimento del 65° anno d’età o, se si tratta di donne, dopo il raggiungimento del 60° anno d’età, si applicano le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia e, con decreto da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione, integrativi di quelli già indicati nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e relativi all’età superiore ai 67 anni al momento del pensionamento. Per tutto quanto non previsto dal DLgs n. 165/1997, l’art. 11 dello stesso DLgs rinvia alle disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335. (24 luglio 2000)  


DLgs. 30 aprile 1997, n. 165

 

 
Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [1], in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

TITOLO I

Personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2. Limiti di età per la cessazione dal servizio.

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all’articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.

2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell’Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell’Amministrazione della difesa per l’impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa.

Art. 3. Ausiliaria.

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

3. All’atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell’ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l’utilizzo del suddetto personale, nell’ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [1] statuiranno l’accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall’ausiliaria.

4. Ai fini della corresponsione dell’indennità di ausiliaria, il personale, all’atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all’impiego presso l’amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

5. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all’atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria.

6. Sull’indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell’80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno [2] a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento.

7. Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.

8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all’articolo 1, ai fini dell’eventuale adozione di interventi modificativi.

Art. 4. Maggiorazione della base pensionabile.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 [3], all’articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 [3], inserito dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all’articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 [3], convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all’articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 [3], e all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 [3], sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali “a disposizione” dei ruoli normali e speciali, l’importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall’articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.

Art. 5. Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 [4], agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838 [4], e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 [4], e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio.

Art. 6. Accesso alla pensione di anzianità.

1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell’aliquota annua di rendimento di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [5], senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell’età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.

Art. 7. Norme transitorie.

1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall’articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.

2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 3.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1.

4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 [6], possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 [7], che cessano dal servizio permanente ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113 [8], compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

6. Per un periodo di 10 anni dall’entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.

7. Il personale in possesso dell’anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 [9], dell’articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606 [9], nonché dell’articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [9], può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65° anno di età.

Art. 8. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [5].

TITOLO II

Altre categorie

Art. 9. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, dei dirigenti generali, nonché dei professori e ricercatori universitari.

Art. 10. Disposizioni diverse.

1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all’articolo 9 il cui limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio sia superiore al 65° anno di età, che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65° anno di età, ovvero al 60° anno di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.

2.In considerazione del più elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in relazione all’età dell’assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 11. Disposizioni finali.

1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Tabella A
(art. 4, comma 3)

Anno

Percentuale di incremento

1998

0,20

1999

0,22

2000

0,24

2001

0,26

2002

0,28

2003

0,30

2004

0,32

2005

0,34

2006

0,36

2007

0,38

2008

0,40

   

 

 

Tabella B
(art. 6, comma 2)

(nel testo sostituito dall’art. 59, comma 12, della legge n. 449/97)

Anno

Età anagrafica

dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999

50

dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000

51

dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002

52

dal 1° luglio 2002

53