Chiarimenti sulle nuove competenze degli organismi
Gli accertamenti ai fini di pensione nel pubblico impiego PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 37/2004)
   
   
L’INPDAP, con la Circolare 11 giugno 2004, n. 37, ha fornito chiarimenti sulle nuove competenze degli organismi che nell’ambito del settore del pubblico impiego effettuano gli accertamenti sanitari aventi riflessi per l’attribuzione di trattamenti pensionistici. Ciò con riferimento alle innovazioni introdotte dal Decreto interministeriale 12 febbraio 2004, con il quale, in attuazione del comma 13 dell’art. 6 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461, sono stati definiti i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande di accertamento sanitario agli organismi di cui all’art. 9 dello stesso DPR n. 461/2001: Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO); Commissioni mediche di verifica di cui all’art. 2-bis, comma 2, del DLgs n. 157/1997, come modificato dal DLgs n. 278/1998; Commissioni mediche operanti presso le ASL (Aziende Sanitarie Locali). La Circolare INPDAP ha posto in evidenza vari aspetti tra cui i seguenti. L’art. 3 del Decreto interministeriale 12 febbraio 2004, seguendo il criterio della diversa amministrazione pubblica di appartenenza del personale, ha stabilito che: a) nei confronti degli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla CMO territorialmente competente, individuata in relazione all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente o, se l’iscritto è pensionato o è deceduto, alla residenza, rispettivamente, del pensionato o dell’avente diritto. La CMO è competente anche per il personale dei Ministeri della difesa e dell’interno non appartenente alle Forze armate e ai Corpi di polizia; b) per i dipendenti degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione medica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante presso la ASL e territorialmente competente in relazione all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente o, se l’iscritto è pensionato o è deceduto, alla residenza, rispettivamente, del pensionato o dell’avente diritto; c) per tutti gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l’ente di ultima assegnazione del dipendente o, se l’iscritto è pensionato o è deceduto, dove si trova la residenza, rispettivamente, del pensionato o dell’avente diritto. Qualora, per comprovati eventi eccezionali, la Commissione competente non sia nelle condizioni si espletare l’accertamento, l’art. 4 del Decreto ha previsto l’invio della domanda ad altro organismo tra quelli deputati agli accertamenti sanitari. Limitatamente al giudizio di idoneità o di inidoneità psico-fisica al servizio, emesso dalla CMO o dalla Commissione medica della ASL o dalla Commissione di verifica, l’art. 19, comma 4, del Regolamento di cui al citato DPR n. 461/2001, ha previsto che, avverso tale giudizio, è possibile, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del relativo verbale, presentare ricorso amministrativo per chiederne il riesame alla Commissione medica di seconda istanza, che è un organo collegiale della Sanità militare prevista dall’art. 5 della legge n. 416/1926. La competenza fissata dall’art. 3 del Decreto inizia a spiegare efficacia con riferimento agli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate a partire dal 23 febbraio 2004, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore dello stesso Decreto. Per le domande presentate prima di tale data resta ferma la competenza della CMO, prevista dal Regolamento di cui al DPR n. 461/2001. Per quel che attiene più specificatamente ai riflessi pensionistici, la Circolare n. 37/2004 pone una distinzione tra personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla Gestione INPDAP CTPS (Cassa per il Trattamento delle Pensioni Statali) e personale iscritto alla Gestione INPDAP nella quale sono confluite le Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) già amministrate degli ex Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. Relativamente al personale iscritto alla CTPS sono state fornite le seguenti indicazioni. Per il personale militare, per gli appartenenti alle Forze di polizia e per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno, restano attribuiti alle CMO territorialmente competenti gli accertamenti sanitari per la pensione privilegiata, per la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, per la idoneità al servizio e per le altre forme di inabilità (compresa quella per la normale pensione di invalidità per infermità non dipendenti da causa di servizio). Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni, escluso il personale degli enti pubblici non economici, a partire dal 23 febbraio 2004 gli accertamenti sanitari a seguito di domanda di pensione privilegiata, e gli accertamenti sanitari per la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, per la idoneità al servizio e per le altre forme di inabilità (compresa quella per la normale pensione di invalidità per infermità non dipendenti da causa di servizio), sono effettuati dalla Commissione medica di verifica territorialmente competente. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, gli analoghi accertamenti sanitari a partire dal 23 febbraio 2004 sono effettuati dalla Commissione medica, territorialmente competente, operante presso la ASL. Per quel che concerne le modalità, i termini e la definizione dell’intero procedimento, l’INPDAP rinvia alle istruzioni emanate con l’Informativa n. 19 del 2 aprile 2003, con le quali è stato, tra l’altro, chiarito che per i dipendenti iscritti alla CTPS, la domanda di pensione privilegiata, dopo l’accertamento sanitario, deve essere inoltrata al Comitato di verifica per le cause di servizio, affinché proceda all’accertamento del nesso di causalità tra il servizio e la menomazione. Relativamente al personale iscritto alla Gestione INPDAP in cui sono confluite la CPDEL, la CPS, la CPI e la CPUG degli ex Istituti di Previdenza, sono state date le seguenti indicazioni. Per tale personale, ai fini dell’attribuzione della pensione privilegiata, in mancanza di esplicita abrogazione, continuano a trovare applicazione: le disposizioni procedurali degli articoli 48 e 54 del DLgt 7 gennaio 1917, n. 295, che demandano la competenza in materia di accertamento sanitario alle CMO e la predisposizione di apposita relazione alle ex prefetture, ora Uffici Territoriali del Governo; nonché le disposizioni di cui all’art. 12 della legge 8 agosto 1991, n. 274, che prevedono l’intervento nel procedimento del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, il quale resta competente ad esprimersi sul nesso di causalità tra l’inabilità sopravvenuta e l’attività lavorativa. Per lo stesso personale, dal 23 febbraio 2004 gli accertamenti sanitari per la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, sono effettuati dalle Commissioni mediche ASL. Nei confronti del medesimo personale continua a trovare applicazione l’art. 13 della legge n. 274/1991, che non è stato abrogato dalle norme del Decreto interministeriale del febbraio 2004, e in applicazione del quale agli accertamenti clinici, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o per inabilità permanente allo svolgimento delle proprie mansioni o per inidoneità fisica al servizio di istituto, procedono le ASL, con la specifica che il collegio medico sia integrato da un medico in rappresentanza delle Casse pensioni cui il lavoratore risulta iscritto. La Circolare INPDAP ha, infine, sottolineato che anche per i benefici economici in favore degli invalidi e mutilati per causa di servizio previsti dagli articoli 43 e 44 del RD n. 1290/1922, come integrati dalla legge n. 539/1950, attribuiti dal datore di lavoro a norma di legge o di contratto collettivo, gli organismi competenti agli accertamenti sanitari ad iniziare dal 23 febbraio 2004 sono quelli individuabili in base all’art. 3 del Decreto interministeriale 12 febbraio 2004. Peraltro, la Commissione medica così individuata, in base alle disposizioni del Regolamenti di cui al DPR n. 461/2001, è competente a pronunciarsi soltanto sulla patologia riscontrata, mentre l’esistenza del rapporto di causalità tra il fatto di servizio e l’insorgenza dell’infermità resta affidata in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio. (23 dicembre 2004)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Circolare N. 37 - Roma, 11 giugno 2004 - Allegati 2. OGGETTO: Decreto 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all’articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Sommario: 1. Premessa – 2. Campo di applicazione – 3. Assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario – 4. Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario – 5. Commissioni mediche di seconda istanza. - 6. Riflessi pensionistici - 6.1 Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla CTP

 

 

1. - PREMESSA

Per il riconoscimento di infermità derivanti o non da causa di servizio, l’articolo 9 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 individuava una pluralità di organismi di accertamento sanitario (aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero Commissione medica di verifica di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 157/1997 come modificato dal DLgs n. 278/1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonché con l’organizzazione anche territoriale della sanità militare.

L’articolo 6, comma 13, del medesimo DPR demandava ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare alle suddette strutture.

Nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 44 del 23 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e delle salute (di seguito denominato Decreto), con il quale vengono definiti i "criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori".

Nella presente Circolare vengono analizzati esclusivamente i riflessi pensionistici connessi alle nuove disposizioni in materia di accertamento sanitario per la concessione della pensione di privilegio ovvero di un trattamento pensionistico riferito ad altre forme di inabilità nei confronti del personale iscritto alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza nonché del personale delle amministrazioni statali per le quali l’INPDAP ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

2. - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni previste dal Decreto trovano applicazione nei confronti di tutti i pubblici dipendenti di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 [1] per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio nonché per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità.

Poiché il Decreto non è da considerarsi un regolamento ma un atto amministrativo immediatamente esecutorio, esso è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 23 febbraio 2004.

Pertanto, gli organismi sanitari citati in premessa assumono le nuove competenze esclusivamente per le domande ad essi presentate a partire dal 23 febbraio 2004; per contro, ai sensi dell’articolo 9 del decreto in oggetto, rimane ferma la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere per le effettuazioni degli accertamenti sanitari relativi ad istanze alle stesse presentate sino al giorno 22 febbraio 2004.

3. - ASSEGNAZIONE DELLE DOMANDE AGLI ORGANISMI DI ACCERTAMENTO SANITARIO

L’ articolo 3 del Decreto opera una netta distinzione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari a seconda della diversa amministrazione pubblica di appartenenza del personale. In particolare:

a) nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere. Le CMO territorialmente competenti (il cui elenco è riportato negli allegati D/1 e D/2 del Decreto) sono quelle individuate sulla base dell’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se l’iscritto è pensionato o deceduto, della residenza, rispettivamente, del pensionato o dell’avente diritto. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno non appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia gli accertamenti sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio o il pensionato o l’avente diritto risiedono. In caso contrario i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del DLgs 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del DLgs 29 giugno 1998, n. 278, competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori.

b) Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione medica operante presso l’Azienda sanitaria locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 [2], territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell’avente diritto, qualora l’iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto.

c) Nei confronti degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l’ente di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell’avente diritto qualora l’iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto (allegato 1).

Al fine di individuare i criteri per l’assegnazione delle domanda alle tre diverse tipologie di organismi di accertamento sanitario, in funzione della natura giuridica dell’Amministrazione, Corpo o Ente datore di lavoro cui appartiene il dipendente, si allega la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 426 del 26 aprile 2004 (Allegato 2).

4. - INCARICO ALTERNATIVO AD ALTRO ORGANISMO DI ACCERTAMENTO SANITARIO

L’ articolo 4 del Decreto prevede l’invio delle domande ad altro organismo di accertamento medico previsto dal regolamento n. 461/2001 qualora la competente Commissione medica, per comprovati eventi eccezionali, non sia in condizioni di operare l’accertamento stesso.

Tale ricorso alternativo riveste carattere straordinario derivante da fatti od eventi particolari non connessi con l’organizzazione interna dell’organismo preposto all’accertamento.

5. - COMMISSIONI MEDICHE DI SECONDA ISTANZA

Con le disposizioni contenute nel DPR 461/2001 si è inteso omogeneizzare, nei confronti di tutti i pubblici dipendenti, le fasi procedimentali riguardanti l’accertamento sanitario delle infermità o lesioni, modificando, altresì, le ipotesi di intervento della Commissione medica di seconda istanza.

Ndr. Vedi l’articolo 19, comma 4, del DPR 29 ottobre 2001, n. 461.

Tale Commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dall’entrata in vigore della legge n. 416/1926, ed è ora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza (siano esse Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni mediche AASSLL o Commissioni mediche di verifica, secondo la ripartizione stabilita dall’articolo 3 del decreto).

Ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del citato DPR 461/2001 l’intervento della Commissione medica di seconda istanza è circoscritto ai soli ricorsi avverso i giudizi di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

La competenza territoriale delle Commissioni mediche di seconda istanza è indicata nelle tabelle allegato D del Decreto.

6. - RIFLESSI PENSIONISTICI

6.1 - Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla CTPS.

A far data dal 23 febbraio 2004 la Sede provinciale o territoriale dell’INPDAP, competente alla liquidazione del trattamento pensionistico, deve trasmettere la domanda di pensione di privilegio, unitamente all’eventuale documentazione presentata dal richiedente, alla Commissione medica di verifica ovvero, nel caso di ex dipendente di ente pubblico non economico, alla Commissione medica ASL territorialmente competente in base alla residenza del pensionato.

Ciò in quanto, in virtù dell’articolo 3 del Decreto, l’organismo competente agli accertamenti sanitari è comunque individuato in base alla natura dell’ente di appartenenza dell’ex dipendente (cfr. paragrafo 3) della presente Circolare).

Le medesime Commissioni si pronunciano anche sulle infermità o lesioni nei confronti del pensionato deceduto ovvero dell’iscritto deceduto in attività di servizio.

Si ribadisce che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto in oggetto, rimangono di competenza delle Commissioni mediche ospedaliere le istanze inviate dall’INPDAP e pervenute alle stesse entro il giorno 22 febbraio 2004.

Nulla è innovato in merito alle modalità ed ai termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al DPR n. 461/2001 e, pertanto, le Sedi devono continuare a seguire le istruzioni impartite con Informativa INPDAP n. 19 del 2 aprile 2003, adeguandole per le sole parti interessate alle nuove disposizioni.

È appena il caso di accennare che, in applicazione del più volte citato articolo 3, comma 1 del Decreto, per il personale militare nonché per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere.

6.2 - Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale iscritto alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

In mancanza di esplicita abrogazione, ai fini dell’attribuzione di un trattamento pensionistico privilegiato nei confronti del personale in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui all’articolo 12 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (con l’intervento del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, il quale è chiamato ad esprimersi sull’esistenza, all’atto della cessazione dal servizio, di un nesso di causalità tra l’inabilità sopravvenuta e l’attività lavorativa svolta) nonché quelle previste dagli articoli 48 e 54 del DLgt 7 gennaio 1917, n. 295, che rispettivamente demandano la competenza in materia di accertamento sanitario alle Commissioni mediche ospedaliere e la predisposizione di apposita relazione amministrativa agli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture).

Nel confermare, pertanto, le istruzioni operative fornite con Circolare n. 23 del 24 giugno 2002 e Informativa n. 34 del 4 luglio 2003 [3], si fa tuttavia presente che, in casi del tutto eccezionali, qualora sussista un verbale di visita medico collegiale di un organismo di accertamento sanitario diverso dalla CMO, contenente il riconoscimento dell’inabilità e redatto secondo le disposizioni di cui all’ articolo 3 e seguenti del Decreto, le Sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP sono autorizzate, una volta acquisita la relazione amministrativa da parte degli Uffici Territoriali del Governo, a proseguire l’iter procedurale per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio inoltrando tutta la documentazione al competente Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, al fine di acquisirne il prescritto parere in merito al nesso di causalità.

6.3 - Accertamento sanitario nei confronti di tutti i dipendente pubblici iscritti all’INPDAP ai fini della concessione della pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995 - Decreto ministeriale n. 187/1997.

L’articolo 2, comma 12, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 testualmente recita "Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio".

Conseguentemente, a far data dal 23 febbraio 2004, gli organismi deputati all’accertamento clinico sono le Commissioni mediche ASL e le Commissioni mediche di verifica territorialmente competenti in base alla residenza dei pensionati a seconda che si tratti, rispettivamente, di ex personale appartenente ad enti pubblici non economici ovvero ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001 [1]. Saranno le stesse Commissioni a pronunciarsi anche sulle infermità o lesioni nei confronti del pensionato deceduto ovvero dell’iscritto deceduto in attività di servizio.

Nulla è innovato in merito alle modalità e termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al DM 8 maggio 1997, n. 187 come modificato dall’articolo 18, comma 2, del DPR n. 461/2001; pertanto, le Sedi devono continuare a seguire le istruzioni impartite con Circolare n. 57 del 24 ottobre 1997, adeguandola per i soli aspetti riguardanti gli organismi interessati agli accertamenti sanitari come sopra illustrati.

Anche in tale fattispecie, gli accertamenti sanitari nei confronti del personale militare nonché dei dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno continuano ad essere effettuati dalla Commissioni mediche ospedaliere, secondo quanto indicato al paragrafo 3, lettera a) della presente circolare.

Resta inteso che qualora ad un iscritto sia stata riconosciuta un’inabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, anteriormente all’entrata in vigore del Decreto, e dal verbale della CMO risulti una data prestabilita ai fini della revisione dello stato di inabilità, sarà cura delle Sedi richiedere alla medesima commissione di sottoporre l’interessato a nuova visita alla scadenza del termine di rivedibilità, ancorché successivo alla data del 23 febbraio 2004.

6.4. - Accertamento sanitario riferito ad altre forme di inabilità

Occorre rilevare che nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, già l’ articolo 15 del DPR n. 461/2001 aveva demandato gli accertamenti sanitari di inidoneità ed altre forme di inabilità alla Commissione medica ospedaliera, abrogando esplicitamente gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del DPR n. 3/1957 [4] ( articolo 20, comma 1, lettera c) del DPR n. 461/2001).

A far data dal 23 febbraio 2004 anche tali accertamenti devono essere demandati alle Commissioni di cui al Decreto secondo le competenze indicate al paragrafo 3 della presente Circolare; resta fermo quanto previsto dagli articoli 42 e 52 del DPR n. 1092/1973 in merito ai requisiti contributivi richiesti per l’eventuale trattamento pensionistico di inabilità. Per contro, per quanto riguarda gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG le disposizioni del Decreto non hanno abrogato quanto previsto dall’ articolo 13 della legge n. 274/1991 che demanda, ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità, l’accertamento clinico alle Aziende sanitarie locali con la specifica che il collegio medico sia integrato da un medico in rappresentanza delle Casse pensioni cui il lavoratore risulta iscritto.

In via del tutto eccezionale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni di procedure e disorganicità del sistema, le Sedi provinciali e territoriali dell’Istituto possono ritenere, tuttavia, valido non solo il verbale di visita medico-collegiale delle Aziende sanitarie locali ma anche il verbale rilasciato dalle altre Commissioni previste dal decreto in esame, purché da tale verbale, conformemente alle disposizioni dettate dall’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 379/1955, risulti:

- un’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

- un’inabilità permanente allo svolgimento delle proprie mansioni ovvero un’inidoneità al servizio di istituto.

Occorre, tuttavia, tenere presente che qualora dai verbali di accertamento sanitario risulti un’inabilità temporanea la stessa, in base alle disposizioni vigenti, non costituisce titolo per il riconoscimento, da parte di questo Istituto, di un trattamento pensionistico di inabilità.

7. - BENEFICI ECONOMICI PER INVALIDI O MUTILATI PER CAUSA DI SERVIZIO - ARTICOLI 43 E 44 DEL RD N. 1290/1922 E LEGGE N. 539/1950.

In via preliminare si ricorda che i benefici indicati in oggetto [5] vengono attribuiti dall’ente datore sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o contratto) come incremento economico sul trattamento retributivo dell’interessato.

Prima dell’entrata in vigore del DPR 461/2001 tali provvidenze, legittimamente conferite a seguito del riconoscimento dell’infermità da parte della Commissione medico ospedaliera, potevano essere attribuite anche nel caso in cui il già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in sede di valutazione dell’equo indennizzo o pensione di privilegio, si fosse pronunciato in maniera difforme rispetto alla Commissione medico ospedaliera.

Con il Regolamento 461/2001 è stata operata una chiara distinzione tra le competenze relative all’accertamento clinico e quelle relative all’accertamento del nesso di causalità, con la conseguenza che le commissioni mediche sono competenti a pronunciarsi esclusivamente sulla patologia riscontrata mentre l’esistenza del rapporto di causalità tra il fatto di servizio e l’insorgenza dell’infermità è affidata in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio.

Alla luce di quanto sopra, per i verbali emessi a partire dal 22 gennaio 2002, l’ente datore di lavoro potrà adottare il relativo provvedimento formale solo una volta acquisito sia il verbale della commissione medica sia il parere del Comitato di verifica, quale unico organo deputato all’esame della dipendenza della causa di servizio dell’infermità.

Si rammenta, infine, che per l’individuazione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari, a partire dal 23 febbraio 2004, si dovrà fare riferimento al criterio della diversa amministrazione pubblica di appartenenza del personale, secondo quanto stabilito dall’ articolo 3 del Decreto in esame.

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Luigi Marchione