Per il riconoscimento, ai fini di pensione, di periodi o servizi pregressi
Statali, nuovi termini per le domande di riscatto PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 38/2004)
   
   
Con riferimento ai dipendenti iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, l’INPDAP con la Circolare n. 38 in data 11 giugno 2004, in tema di presentazione della domanda di riscatto, relativamente alle nuove tipologie di riscatto previste da disposizioni emanate dopo il TU di cui al DPR n. 1092/1973, ha fornito, tra l’altro, le seguenti precisazioni. Circa la tempestività della presentazione delle domande con cui si chiede il riconoscimento, ai fini di pensione, di periodi o servizi pregressi, per quel che concerne le tipologie di computo e di riscatto già disciplinate dalle norme del TU di cui al DPR n. 1092/1973, restano fermi i termini di decadenza previsti dall’art. 147 del medesimo TU, in base al quale la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, a meno che la cessazione dal servizio non avvenga prima dell’inizio di detto biennio, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della cessazione dal servizio. Riguardo alle domande volte ad ottenere il computo di periodi o servizi suscettibili di essere riscattati in base a norme successive e diverse da quelle del TU di cui al DPR n. 1092/1973, tali domande, indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio, sono considerate utilmente prodotte purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte del dipendente iscritto. Le nuove disposizioni sui termini si applicano alle domande di riscatto presentate a decorrere dall’11 giugno 2004, data in cui è stata emanata la Circolare INPDAP n. 38/2004, e riguardano, in particolare: - i periodi di aspettativa chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all’estero e riscattabili in base alla legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985; - i periodi previsti dalle disposizioni del DLgs n. 564/1996, successivi al 31 dicembre 1996, e riscattabili: nella misura massima di tre anni per i casi in cui il rapporto di lavoro si interrompa o rimanga sospeso in base a norme di legge o di contratto; se si tratti di periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei; se si tratta di periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa e non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico; - i periodi riscattabili in base alle disposizioni del DLgs n. 184/1997 e concernenti: i periodi lavorativi prestati all’estero presso Paesi non legati all’Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale; il periodo del corso legale non inferiore a due anni e non superiore a tre anni per conseguire il diploma universitario; i periodi di corso legale per il conseguimento del diploma di laurea e del diploma di specializzazione; i periodi, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge, per conseguire il dottorato di ricerca; - i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, ora congedo parentale, riscattabili in base all’art. 35 del TU di cui al DLgs n. 151/2001 sulla tutela della maternità e della paternità. Rientrano nella nuova disciplina sui termini di presentazione delle domande, anche le richieste di riscatto della durata legale degli studi universitari per conseguire il diploma di laurea e quello di specializzazione, già previsti dalle norme del TU di cui al DPR n. 1092/1973. Ciò perché, riguardo a tali riscatti, a partire dal 12 luglio 1997 si applicano le disposizioni del DLgs n. 184/1997 le quali hanno sostanzialmente innovato i requisiti per potere esercitare la facoltà di ottenere detti riscatti. (1 agosto 2004)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Circolare N. 38 - Roma lì, 11 giugno 2004. OGGETTO: Termini per la presentazione di domanda di riscatto del personale statale.

 

 

Gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono, come è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora detto personale cessi per limiti di età, per contro, ai sensi dell’ articolo 147 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Al riguardo si precisa che il predetto termine di decadenza è stato fissato dal legislatore per consentire all’Amministrazione statale di determinare l’importo della pensione comprensiva di tutti i periodi e servizi computabili a domanda, con o senza riscatto, già all’atto del collocamento in quiescenza dei propri dipendenti.

Si precisa, inoltre, che lo stesso DPR individua espressamente le tipologie di servizi o titoli di studio ammessi al computo ( articoli 11 e 12) ovvero al riscatto mediante pagamento di un onere ( articoli 13 e 14).

Oltre a tali casistiche disciplinate dal DPR 1092/73, altre norme hanno previsto fattispecie diverse di riscatto come, ad esempio, il decreto legislativo n. 564/1996 e il decreto legislativo n. 184/1997.

Tali decreti, emanati in attuazione di apposita delega conferita dalla legge n. 335/1995 nell’ottica di un’armonizzazione di diversi istituti giuridici, hanno disciplinato, fra l’altro, la valorizzazione ai fini pensionistici, mediante l’istituto del riscatto, di ulteriori periodi o servizi non coperti da contribuzione.

Va ricordato che, per queste tipologie di riscatto, gli stessi decreti hanno espressamente previsto nuovi criteri di calcolo per la determinazione del relativo onere (articolo 13 della legge n. 1338/1962 [1]), mentre non hanno indicato alcun iter procedurale per la presentazione delle relative istanze, né hanno rinviato a quanto già previsto in merito dal citato articolo 147 del richiamato Testo unico n. 1092/1973.

Si tratta, pertanto, di tipologie di riscatto innovative dell’ordinamento pensionistico dei pubblici dipendenti, rispondenti alla logica di ridurre la disparità e la frammentazione delle discipline esistenti tra i diversi regimi previdenziali, nonché di uniformare le regole che disciplinano le varie forme di contribuzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi riscattabili ai sensi dei citati decreti legislativi o di altre norme diverse dal citato DPR n. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell’iscritto.

In particolare, le nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:

- i periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all’estero;

- i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto;

- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al 31 dicembre 1996;

- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;

- i periodi lavorativi prestati all’estero presso Paesi non legati all’Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;

- il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;

- il diploma di laurea;

- il diploma di specializzazione;

- il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;

- i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo parentale previsto dall’ articolo 35 del DLgs n. 151).

I predetti termini per la presentazione di domande di riscatto valgono, anche, per il diploma di laurea e per quello di specializzazione, ancorché titoli già previsti dal DPR n. 1092/1973, in quanto il DLgs n. 184/1997 ha sostanzialmente innovato i requisiti per l’ammissibilità al riscatto prevedendo, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, che i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempreché sia stato conseguito il relativo titolo.

Restano fermi, per contro, i termini decadenziali previsti dall’articolo 147 del citato DPR n. 1092/1973 per le tipologie di computo e di riscatto già disciplinate dal medesimo Testo unico.

Si invitano tutte le Amministrazioni statali a conformarsi alle istruzioni impartite con la presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Luigi Marchione