Il documento modifica quanto stabilito in una precedente circolare | ||||
Dipendenti pubblici, anche l'aspettativa vale per il Tfr |
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(Informativa Inpdap 5/2003) | ||||
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La Direzione centrale INPDAP per le prestazioni di fine servizio e la previdenza complementare, con l’Informativa 18 marzo 2003, n. 5, a modifica di quanto stabilito nella propria precedente Circolare n. 11/2001, ha precisato che i dipendenti pubblici, al pari dei dipendenti privati, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), dei periodi di aspettativa non retribuita e fruita, in base all’art. 81 del TU della leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al DLgs n. 267/2000, per svolgere il mandato di amministratore di ente locale. In tal modo si evita la disparità di trattamento che si determinerebbe tra i dipendenti pubblici e dipendenti privati se si seguisse il tenore strettamente letterale di quanto, al riguardo, dispone il comma 3 dell’art. 86 del citato TU di cui al DLgs n. 267/2000, il quale, attraverso l’esplicito rechiamo al “datore di lavoro”, sembra riferire la valutabilità, ai fini del TFR, dei periodi di aspettativa di cui trattasi, ai lavoratori privati e non anche a quelli pubblici. Conseguentemente, l’ente locale, presso il quale il mandato amministrativo è esercitato, nell’ipotesi in cui si tratti di mandato espletato da dipendente pubblico, per la valutazione ai fini del TFR del relativo periodo di aspettativa, deve provvedere a versare all’INPDAP, il prescritto contributo da calcolarsi, come per il TSF (trattamento di fine servizio), sulla retribuzione virtuale cui il dipendente interessato avrebbe avuto diritto se non fosse stato posto in aspettativa. (1 aprile 2003) | ||||
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L’art. 81 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 [1], prevede che gli amministratori locali di cui all’art. 77, comma 2, dello stesso Decreto che siano lavoratori dipendenti (pubblici o privati) possano essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Come è noto, per i dipendenti pubblici, tale periodo di aspettativa è utile ai fini TFS (indennità premio servizio o indennità di buonuscita) previo versamento all’INPDAP del relativo contributo da calcolarsi sulla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto nell’ente di appartenenza. Per quanto concerne il TFR, il comma 3 dell’art. 86 del Decreto 267/2000 [2] stabilisce che l’amministrazione locale presso la quale il mandato è espletato debba provvedere a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento. Facendo la norma esplicito richiamo al "datore di lavoro" si presume che la stessa si riferisca ai lavoratori privati, poiché il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici è corrisposto dall’INPDAP. Per evitare però disparità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici e per consentire quindi anche a favore di questi ultimi la valutabilità ai fini TFR del periodo di aspettativa, si precisa che, nel caso di iscritti all’Istituto cui spetti tale tipo di prestazione, l’Ente locale presso il quale il mandato amministrativo è esercitato deve provvedere al versamento all’INPDAP del relativo contributo (9.60% per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e 6.10% per quelli degli EE.LL. o del Comparto Sanità) da calcolarsi, come per il TFS, sulla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se non fosse stato posto in aspettativa. In tal senso deve intendersi modificata la tabella allegata alla circolare di questa Direzione n. 11/2001. I Dirigenti degli Uffici Provinciali sono pregati di notificare la presente informativa agli Enti iscritti. IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Luigi Marchione
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