Il documento modifica quanto stabilito in una precedente circolare
Dipendenti pubblici, anche l'aspettativa vale per il Tfr PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 5/2003)
   
   
La Direzione centrale INPDAP per le prestazioni di fine servizio e la previdenza complementare, con l’Informativa 18 marzo 2003, n. 5, a modifica di quanto stabilito nella propria precedente Circolare n. 11/2001, ha precisato che i dipendenti pubblici, al pari dei dipendenti privati, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), dei periodi di aspettativa non retribuita e fruita, in base all’art. 81 del TU della leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al DLgs n. 267/2000, per svolgere il mandato di amministratore di ente locale. In tal modo si evita la disparità di trattamento che si determinerebbe tra i dipendenti pubblici e dipendenti privati se si seguisse il tenore strettamente letterale di quanto, al riguardo, dispone il comma 3 dell’art. 86 del citato TU di cui al DLgs n. 267/2000, il quale, attraverso l’esplicito rechiamo al “datore di lavoro”, sembra riferire la valutabilità, ai fini del TFR, dei periodi di aspettativa di cui trattasi, ai lavoratori privati e non anche a quelli pubblici. Conseguentemente, l’ente locale, presso il quale il mandato amministrativo è esercitato, nell’ipotesi in cui si tratti di mandato espletato da dipendente pubblico, per la valutazione ai fini del TFR del relativo periodo di aspettativa, deve provvedere a versare all’INPDAP, il prescritto contributo da calcolarsi, come per il TSF (trattamento di fine servizio), sulla retribuzione virtuale cui il dipendente interessato avrebbe avuto diritto se non fosse stato posto in aspettativa. (1 aprile 2003)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Informativa n. 5 - Roma, 18 marzo 2003. OGGETTO: Aspettativa non retribuita per mandato amministrativo.

 

 

L’art. 81 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 [1], prevede che gli amministratori locali di cui all’art. 77, comma 2, dello stesso Decreto che siano lavoratori dipendenti (pubblici o privati) possano essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Come è noto, per i dipendenti pubblici, tale periodo di aspettativa è utile ai fini TFS (indennità premio servizio o indennità di buonuscita) previo versamento all’INPDAP del relativo contributo da calcolarsi sulla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto nell’ente di appartenenza.

Per quanto concerne il TFR, il comma 3 dell’art. 86 del Decreto 267/2000 [2] stabilisce che l’amministrazione locale presso la quale il mandato è espletato debba provvedere a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento.

Facendo la norma esplicito richiamo al "datore di lavoro" si presume che la stessa si riferisca ai lavoratori privati, poiché il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici è corrisposto dall’INPDAP.

Per evitare però disparità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici e per consentire quindi anche a favore di questi ultimi la valutabilità ai fini TFR del periodo di aspettativa, si precisa che, nel caso di iscritti all’Istituto cui spetti tale tipo di prestazione, l’Ente locale presso il quale il mandato amministrativo è esercitato deve provvedere al versamento all’INPDAP del relativo contributo (9.60% per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e 6.10% per quelli degli EE.LL. o del Comparto Sanità) da calcolarsi, come per il TFS, sulla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se non fosse stato posto in aspettativa.

In tal senso deve intendersi modificata la tabella allegata alla circolare di questa Direzione n. 11/2001.

I Dirigenti degli Uffici Provinciali sono pregati di notificare la presente informativa agli Enti iscritti.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Luigi Marchione

 

[1] DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 81. Aspettative.

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

 

Art. 77. Definizione di amministratore locale.

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

 

 

[2] DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.