L'obbligo di certificare le posizioni non è assolvibile senza le informazioni
Ne risponderà chi non comunica i dati all'Inpdap PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 14/2003)
   
   
La Direzione centrale delle entrate dell’INPDAP, in data 7 maggio 2003 ha emanato la Circolare n. 14/2003 a firma del Direttore Generale nella quale, dopo avere sottolineato che l’Istituto, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, ha l’obbligo di fornire la certificazione della posizione assicurativa ai propri iscritti, ha posto in evidenza che per adempiere a tale obbligo è stata prevista un’apposita banca dati unificata, alla quale sono affidati i compiti della costituzione e dell’aggiornamento della posizione assicurativa degli stessi iscritti. Peraltro, affinché la banca dati unificata possa funzionare è necessario che le Amministrazioni ed Enti datori di lavoro facciano ad essa affluire, in modo tempestivo ed esaustivo, i dati conoscitivi inerenti al personale dipendente. La trasmissione di tali dati è stata attuata in diverse fasi temporali. Ma da un monitoraggio e dall’esame delle informazioni pervenute all’Istituto risulta essersi verificata una rilevante frammentarietà delle stesse informazioni, circostanza che rischia di diventare un ostacolo alla realizzazione dell’intento di soddisfare l’obbligo della certificazione sancito dal citato art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995. Di qui l’esigenza, rimarcata nella Circolare, di far presente che i comportamenti omissivi delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro, che finora non hanno provveduto a trasmettere i dati alla banca, si possono configurare come fattispecie lesive del perseguimento del pubblico interesse. Infatti, a tali comportamenti può essere estesa l’applicazione della normativa fiscale di cui all’art. 8, comma 3, del DLgs n. 471/1997, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali. Inoltre, gli stessi comportamenti omissivi possono dar luogo a responsabilità amministrativa sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994. (29 maggio 2003)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Circolare n. 14 - Roma , 7-5-2003. OGGETTO: Inosservanza dell’obbligo delle Amministrazioni e degli Enti, datori di lavoro, di trasmissione dei dati di pertinenza di questo Istituto.

 

 

La legge di riforma del sistema pensionistico n. 335, del 1995, ha previsto all’articolo 1, comma 6, l’obbligo per questo Istituto, che gestisce i trattamenti di quiescenza e di previdenza del pubblico impiego, di fornire la certificazione della posizione assicurativa ai propri iscritti. La disposizione richiamata recita infatti testualmente "ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa".

È di tutta evidenza, quindi, la rilevanza di una tempestiva ed esaustiva acquisizione dei dati conoscitivi, finalizzata a garantire una adeguata tutela previdenziale agli iscritti, che potranno in tal modo consapevolmente esercitare l’opzione, disciplinata dalla medesima legge di riforma citata, in ordine al sistema retributivo e/o contributivo, oltre che ricorrere alla previdenza complementare.

Al riguardo la costituzione e l’aggiornamento della posizione assicurativa è affidata alla banca dati unificata, attualmente in fase di progressiva realizzazione, a cui è attribuito il ruolo di risorsa condivisa da tutti i settori informatici procedurali, finalizzata alla gestione integrata in automatico dei molteplici rapporti instaurati da un medesimo utente con questo Istituto.

Come è noto, l’attività relativa al popolamento della medesima banca dati è stata posta in essere in diversificate fasi temporali (progetto SONAR, circolare 38/2000 e circolare 39/2000). Da ultimo, e specificamente dal 1999, l’acquisizione delle informazioni giuridico-economiche relative a tutti gli iscritti a questa gestione previdenziale è stata demandata alla dichiarazione annuale unificata delle retribuzioni ai fini fiscali e previdenziali (mod.770) da presentare per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come disposto con decreto dirigenziale 25 agosto 1999 [1] (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), ai sensi del comma 3, dell’articolo 4, del DPR n. 322/1998 [2].

In merito si rileva che dal monitoraggio e dall’esame delle informazioni a tutt’oggi pervenute all’Istituto è stata constatata una rilevante frammentarietà di parte delle medesime, circostanza che rischia di poter costituire ostacolo alla realizzazione dell’originario intento di definire, nei termini di attendibilità, tempestività e coerenza del disegno normativo, l’obbligo della certificazione "ex lege" sopra citata.

Tutto quanto premesso, nell’intento di fornire strumenti di supporto all’esercizio dell’attività istituzionale, si rammenta che i comportamenti omissivi in esame, ancorché non producano concreti inadempimenti nei versamenti contributivi sottoposti a diversa disciplina sanzionatoria, costituiscono fattispecie lesive del perseguimento del pubblico interesse.

In particolare le violazioni di cui trattasi, che si concretizzano nell’omissione totale o parziale della trasmissione dei dati concernenti l’imponibile contributivo e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa, possono configurarsi in illeciti amministrativamente sanzionati, oltre ché essere rilevanti ai fini della responsabilità per danno erariale.

Si ritiene quindi utile richiamare la disciplina normativa di riferimento che prevede l’attivazione dei conseguenti interventi sanzionatori.

Preliminarmente si partecipa che è stata condivisa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi, con nota n. I/175601/02 del 7.10.2002, l’estensibilità della normativa fiscale di cui all’art. 8, comma 3, del DLgs 18.12.1997, n. 471, rubricato come "riforma delle sanzioni tributarie non penali…" all’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione di dati di pertinenza di questo Ente, al fine di sanzionare il comportamento omissivo relativo alle denunzie contributive da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro iscritti a questa Gestione previdenziale.

Detta disposizione prevede, appunto, l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 516,46 (lire 1.000.000) a euro 4.131,66 (lire 8.000.000) nelle ipotesi in cui, da parte dei sostituti d’imposta, vi sia omissione o incompletezza degli elementi indicati nell’art. 4 del citato DPR n. 322/1998.

Sotto altro profilo si rammenta che l’inadempimento dell’obbligo dichiarativo di cui trattasi può dar luogo a responsabilità amministrativa sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, come previsto dall’art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

Al riguardo si precisa infatti che la richiamata normativa, in applicazione del principio dell’unitarietà della finanza pubblica e in attuazione del canone del giudice unico per le materie di contabilità pubblica, ha ricondotto sotto la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le ipotesi di danno erariale ascrivibili ad amministratori e dipendenti pubblici, anche se relative ad Amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Andrea SIMI

 
 
 

[1] DM 25 agosto 1999 (Estensione della certificazione unica - CUD - e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta, anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse).

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo d’imposta 1999, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) deve attestare anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti e casse di seguito elencati:

a) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (lNPDAP);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

2. I dati da indicare nella predetta certificazione unica saranno individuati con il decreto direttoriale di approvazione dello schema di certificazione (CUD).

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo d’imposta 1999, la dichiarazione dei sostituti d’imposta è unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

2. I dati da indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta saranno individuati con il decreto di approvazione del modello 770.

 

 

[2] DPR 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Art. 4. Dichiarazione dei sostituti d’imposta.

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall’articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1.

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta, dell’intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell’ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.