INPDAP - Istituto Nazionale
di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
PubblicaCircolare 1 agosto 2002, n. 30
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30-8-2002
Trattamento di fine rapporto.
Sono state segnalate dalle sedi provinciali dell’Istituto e dagli
enti iscritti - in particolare dalle amministrazioni scolastiche -
talune problematiche di carattere interpretativo ed operativo in
materia di trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si
ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad
integrazione di quanto già puntualizzato con circolare n. 11 del 12
marzo 2001.
Ai fini di una più agevole lettura della presente circolare va
premesso che per trattamenti di fine servizio (d’ora in avanti TFS) si
intendono sia l’indennità di buonuscita di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle
amministrazioni statali sia l’indennità premio di servizio di cui alla
legge n. 152/1968 spettante ai dipendenti degli enti locali e a quelli
del comparto della sanità.
Ndr. Il DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, concerne “Approvazione del
testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato”; la legge 8 marzo 1968, n.
152, concerne “Nuove norme in materia previdenziale per il personale
degli Enti locali”.
Per trattamento di fine rapporto (d’ora in avanti TFR) si intende
invece la prestazione regolata in base all’art.
2120 del codice civile [1].
1. PERSONALE IN REGIME DI TFR.
Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
a) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2]) o stipulato
successivamente;
b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).
Ndr. Il DPCM 2 marzo 2002 ha apportato modifiche e integrazioni
all’articolo 2 del DPCM 20 dicembre 1999.
Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti
a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31
dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio - a qualsiasi
titolo - da un ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza
soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.
È in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato
precedentemente al 1 gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici
(esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica 1 settembre 2000 e decorrenza economica 1
settembre 2001).
Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo
intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno
diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del
TFR potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di
quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.
Esempio: nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1
settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1
settembre 2001:
1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 30
giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto;
2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 31
agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà corrisposto
all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo
indeterminato.
Il personale docente di religione, titolare di un contratto di
lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione
giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale
iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31 dicembre 2000 è in
regime di TFR.
Ai sensi dell’art.
59, comma 56, della legge n. 449/1997 il personale in regime di
TFS può esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.
Secondo quanto previsto dall’art.
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre
1999 [2] tale opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo
di adesione ad un “fondo pensione”. Pertanto solo chi chiede di
associarsi ad un Fondo può esercitare l’opzione per il passaggio al
TFR.
Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della
loro assunzione nella pubblica amministrazione, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato;
il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale
della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i
ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli enti che svolgono
la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob,
ecc.).
Con specifici interventi legislativi o regolamentari per tali
categorie si procederà, così come avvenuto per il personale
contrattualizzato, alla attuazione delle disposizioni relative al TFR
dei pubblici dipendenti “con riferimento ai conseguenti adeguamenti
della struttura retributiva e contributiva del personale interessato”.
2. DIRITTO AL TFR.
Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro
della durata minima di quindici giorni continuativi nell’arco di un
mese.
Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di
almeno quindici giorni effettuato però nell’arco di due mesi (esempio:
dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla
prestazione.
Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma
prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione
all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la
loro durata complessiva sia almeno di quindici giorni in un mese.
Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di
lavoro inferiori ai quindici giorni, anche se stipulati con istituti
scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata
minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a
condizione che tra l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di
continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno - non importa se
festivo o feriale - non coperto da contratto.
Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi
presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a
sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro “G” del nuovo mod.
TFR/1 che sarà quanto prima divulgato.
Ai sensi dell’art. 2948 del codice civile il diritto al TFR è
soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale
diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il
diritto al pagamento della prestazione (vedi punto 3).
Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR.
Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di
quindici giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni
di assenza non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto
(congedo straordinario, sciopero, ecc.), tali assenze non influiscono
sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da
prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla
retribuzione di attività spettante.
Esempio:
Durata del contratto nel mese |
Retribuzione mensile
utile ai fini TFR comprensiva rateo 13a |
Retribuzione spettante detratto un giorno
di congedo straordinario senza assegni |
Retribuzione utile
ai fini TFR |
Dal 1°
al 30 aprile 2002 |
€. 1.549,37
(£. 3.000.000) |
€. 1.497,73
(£. 2.900.000) |
€. 1.497,73
(£. 2.900.000) |
Contratto a part-time.
Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della
durata minima di quindici giorni nel mese fa sorgere il diritto al
TFR, che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per
l’orario di servizio in concreto svolto.
Durata del contratto nel mese |
Retribuzione mensile utile ai fini TFR ad
orario intero comprensiva rateo 13a |
Orario |
Retribuzione utile
ai fini TFR |
Dal 1° al 30 |
€. 1.549,37
(£. 3.000.000) |
Part-time orizzontale
a 9/18 |
€. 774,69
(£. 1.500.000) |
Dal 1° al 30 |
€. 1.549,37
(£. 3.000.000) |
Part-time verticale a giorni alterni
(3 gg a sett. Su 6) |
€. 774,69
(£. 1.500.000) |
Durata del contratto nel mese |
Retribuzione annua utile ai fini TFR ad
orario intero comprensiva rateo 13a |
Orario |
Retribuzione annua utile ai fini TFR |
Dal 1° gennaio
al 31 dicembre |
€. 18.592,45
(£.36.000.000) |
Ciclico
(un mese ogni 3) |
€. 6.197,48
(£.12.000.000) |
Contrariamente a quanto avviene per l’indennità premio o per
l’indennità di buonuscita, quindi, ai fini TFR il servizio reso a
part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la
retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non
quella virtuale prevista per il tempo pieno.
3. PAGAMENTO DEL TFR.
Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del
contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un
altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente
dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un
ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS
o TFR.
In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi
della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e
l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio.
Termini di pagamento del TFR.
L’INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi
termini previsti dalla legge
n. 140/1997 [3] per il pagamento del TFS.
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti
di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le amministrazioni
sono tenute ad inviare il mod. TFR/1 entro quindici giorni dalla
risoluzione del rapporto di lavoro e l’Istituto è obbligato a
corrispondere la prestazione entro i successivi novanta giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra
motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non
potrà avvenire prima che siano decorsi centottanta giorni dalla
cessazione dal servizio, termine entro il quale le amministrazioni
devono inviare il modello TFR/1.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva
alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del
rapporto si considera avvenuta per “limiti di servizio” e il pagamento
della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi
centocinque giorni (15 + 90).
Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si
risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla
scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire
prima di centottanta giorni.
Poiché la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta
l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora, le
amministrazioni iscritte avranno cura di inviare i modelli TFR/1 nel
rispetto delle anzidette scadenze.
4. RETRIBUZIONE UTILE AI FINI TFR.
Si rammenta che ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti
valutabili nella base di calcolo del TFS nonché le ulteriori voci
retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di
comparto.
In un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni
continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto
dal datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha
diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita
all’intero mese. Si ritiene utile riportare nello schema seguente
alcuni esempi indicativi di come debba essere determinata tale
retribuzione virtuale nelle differenti fattispecie che possono in
concreto verificarsi.
Durata del contratto nel mese |
Orario |
Retribuzione mensile utile ai fini del
TFR comprensiva
del rateo di13 |
Retribuzione sulla quale calcolare il
contributo |
Retribuzione virtuale per il calcolo del
TFR |
Dal 1° al 16 |
Intero |
€. 1.549,37
(£. 3.000.000) |
€. 826,33
(£. 1.600.000) |
€. 1.549,37
(£. 3.000.000) |
Dal 1° al 16 |
Part-time
al 50% |
€. 774,69
(£. 1.500.000) |
€. 413,17
(£. 800.000) |
€. 774,69
(£. 1.500.000) |
Dal 1° al 15 |
Part-time
verticale con
4 giorni
effettivamente
lavorati |
€. 774,69
(£. 1.500.000) |
€. 103,29
(£. 200.000) |
€. 206,58
(£. 400.000)
formula:
4 : 15 = X : 30
8x50.000=400.000 |
Dal 1° al 20 |
Part-time
verticale
con 6 giorni
effettivamente
lavorati |
€. 774,69
(£. 1.500.000) |
€. 154,94
(£. 300.000) |
€. 235,41
(£. 450.000)
formula:
6 : 20 = X : 30
9x50.000=450.000 |
Dal 1° al 16
con un giorno
di congedo
straordinario |
Intero |
€. 1.549,37
(£. 3.000.000) |
€. 774,69
(£. 1.500.000) |
€. 1.497,73
(£. 2.900.000) |
In caso di due periodi di servizio prestati continuativamente, con
due differenti retribuzioni, e che sommati raggiungano un minimo di
quindici giorni ma non ricoprano l’intero arco del mese, lo stipendio
utile virtuale sul quale andrà calcolato il TFR deriva dalla seguente
formula:
retribuzione utile = Q1 + Q2
dove:
- Q1 = giorni effettivi lavorati nel primo periodo (es.: giorni 10)
per retribuzione virtuale mensile del primo periodo (es.: Euro
1.549,37 - £. 3.000.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.:
giorni 15) Euro 1.032,91 - £. 2.000.000;
- Q2 = giorni effettivi lavorati nel secondo periodo (es.: giorni
5) per retribuzione virtuale mensile del secondo periodo (es.: Euro
2.324,06 - £. 4.500.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.:
giorni quindici) = Euro 774,69 - £. 1.500.000.
Pertanto la retribuzione virtuale utile ai fini del TFR sarà pari
ad Euro 1.807,60 (£. 3.500.000).
Se, viceversa, più periodi di servizio prestati con continuità di
iscrizione all’INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprano l’intero
arco temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle
retribuzioni effettivamente percepite (esempio: tre contratti
decorrenti rispettivamente dal 1o al 10, dall’11 al 20 e dal 21 al 30
del mese con retribuzione di Euro 774,69 - £. 1.500.000 - il primo
contratto, Euro 1.549,37 - £. 3.000.000 - il secondo ed Euro 1.032,91
- £. 2.000.000 - l’ultimo, daranno diritto ad un TFR calcolato su Euro
3.356,97 - £. 6.500.000).
Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in
caso di corresponsione di retribuzione ridotta per: malattia; messa in
disponibilità; maternità (astensione obbligatoria nonché astensione
facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di
sei mesi fino a tre anni di vita del bambino - comma 2, lettera a,
art. 15, legge n. 1204/1971).
Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del
datore di lavoro deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale
intera.
Si precisa che l’indennità per maternità corrisposta dopo la
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.
17 della legge n. 1204/1971 e successive modifiche ed
integrazioni, non è utile ai fini del TFR.
Per il personale del comparto scuola non è altresì utile ai fini
del TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la
docente chiamata a prestare lavoro non assuma servizio nemmeno un
giorno perché già in congedo obbligatorio per maternità.
Servizi contemporanei.
In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione
all’INPDAP, le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico
TFR:
Esempio I - dipendente del comparto scuola con i seguenti
contratti:
- scuola A: contratto dal 23 gennaio 2001 al 24 aprile 2001 per 9
ore su 18;
- scuola B: contratto dal 25 gennaio 2001 al 20 aprile 2001 per 3
ore su 18;
- scuola C: contratto dal 21 marzo 2001 al 9 giugno 2001 per 6 ore
su 18.
Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 febbraio-31
maggio 2001 sulla base della somma delle retribuzioni percepite
durante tale periodo per i tre contratti di lavoro. Si rammenta che i
periodi dal 23 al 31 gennaio 2001 e dal 1° al 9 giugno 2001 non sono
utili ai fini TFR perché inferiori ai quindici giorni nel mese.
Esempio II - dipendente del comparto scuola con i seguenti
contratti:
- scuola A: contratto dal 1 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore
su 18;
- scuola B: contratto dal 13 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 12
ore su 18.
Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 aprile
2002-30 aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si
ottiene raddoppiando la somma delle retribuzioni effettivamente
percepite per i due contratti di lavoro.
Esempio III - dipendente del comparto scuola con i seguenti
contratti:
- scuola A: contratto dal 1 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore
su 18;
- scuola B: contratto dal 5 aprile 2002 al 28 aprile 2002 per 12
ore su 18.
Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 aprile
2002-30 aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si
ottiene applicando la più volte citata formula Q1 + Q2.
Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a
tempo indeterminato in regime di TFS e l’altro a tempo determinato in
regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non
stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del
precedente.
Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
5. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI ISCRITTI.
Versamento dei contributi.
Come noto, la legge pone a totale carico dell’ente datore di lavoro
il contributo ai fini TFR.
Per gli enti locali e per quelli del comparto sanità tale
contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile e della I.I.S.
(entrambe calcolate nella misura dell’80%). Per le amministrazioni
statali il contributo ammonta al 9,60% della retribuzione utile
(calcolata nella misura dell’80%) e della I.I.S. (calcolata nella
misura del 48%).
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato le
amministrazioni iscritte sono tenute al versamento del contributo
anche per contratti inferiori ai quindici giorni continuativi nel mese
e che non fanno quindi sorgere il diritto al TFR.
Ove il dipendente interrompa l’iscrizione all’Istituto dopo
quindici giorni continuativi e prima della fine del mese, come
anticipato, l’onere del pagamento del TFR per l’intero mese farà
carico all’INPDAP.
Poiché in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto al
30 maggio 2000 l’INPDAP corrisponde il TFR relativo all’intera durata
del contratto, le amministrazioni - laddove non lo abbiano già fatto -
dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva per tutti i
contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla suddetta data
del 30 maggio 2000 e che siano iniziati dopo il 31 maggio 1999.
Laddove il contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30
maggio 2000 sia iniziato precedentemente al 31 maggio 1999, l’ente
dovrà modificare solo l’imputazione del versamento (TFR anziché TFS),
in quanto è già in corso il pagamento del contributo perché è stato
superato l’anno di servizio con l’iscrizione del dipendente.
Il TFS maturato al 30 maggio 2000 costituirà la “prima quota” del
TFR sulla quale l’Istituto effettuerà le rivalutazioni di legge.
Esempio: contratto di lavoro a tempo determinato decorrente
dal 1 febbraio 1998 e con scadenza al 31 dicembre 2001. L’INPDAP
calcolerà il TFS maturato per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 30
maggio 2000 e per il quale è già stato versato il relativo contributo.
Tale importo costituirà prima quota del TFR cui andranno aggiunte le
successive quote relative al periodo dal 31 maggio 2000 al 31 dicembre
2001.
Con informative n. l dell’11 gennaio 2001 e successive della
Direzione centrale entrate, sono state fornite le necessarie
indicazioni circa le modalità di versamento e regolarizzazione
contributiva per le nuove iscrizioni ai fini TFR.
Con circolare di prossima emanazione il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica fornirà dettagliate
istruzioni alle scuole in merito alle modalità di versamento dei
contributi dovuti all’INPDAP, anche al fine di regolarizzare tutte le
pregresse posizioni.
Iscrizione al Fondo credito.
Con legge n. 662 del 23
dicembre 1996, art. 1, comma 245 [4], è stata istituita la
gestione unitaria per le prestazioni creditizie agli iscritti
all’INPDAP, che ha trovato esecuzione nel regolamento di cui al
decreto 28 luglio 1998, n. 463 (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio
1999).
La medesima legge
finanziaria, all’art. 1, commi 242 e 243 [4], ha individuato quali
destinatari della gestione i dipendenti già iscritti al Fondo di
previdenza e credito di cui al testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032), e gli iscritti alle casse di previdenza, confluite
nell’INPDAP.
Alla luce della succitata disciplina ed in considerazione del
mutato quadro normativo con l’estensione ai pubblici dipendenti del
trattamento di fine rapporto di cui all’art.
2120 del codice civile [1], introdotto dal
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2], modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001,
l’obbligo di versamento del contributo per le prestazioni creditizie,
per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (quindi anche
per quelli dello Stato), sussiste dalla data di iscrizione
all’Istituto che coincide con la data di decorrenza del trattamento
economico di attività, derivante sia da contratti a tempo
indeterminato che da quelli a tempo determinato per periodi anche
inferiori a quindici giorni.
Il contributo da destinare al Fondo, pari allo 0,35%, da calcolare
e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai
fini pensionistici, deve essere versato a cura delle amministrazioni
iscritte alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG, previa compilazione della
denuncia mensile (circolare n. 1/2000 - allegato 2) seguendo le
modalità dettate per i contributi obbligatori (indicando la cassa
credito) sulla contabilità speciale di tesoreria provinciale n. 1011 o
sulla tesoreria centrale (conto infruttifero n. 21039) per gli enti
con rapporti di girofondi (inf. Direzione entrate n. 2 del 22 febbraio
2002).
Nelle more della realizzazione della gestione informatizzata dei
dati dei dipendenti dello Stato, le amministrazioni dello Stato
procederanno direttamente al versamento del contributo “credito” sulle
contabilità suddette già aperte.
Si ricorda che per i dipendenti cessati dalla iscrizione e
nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile
per il conseguimento del diritto alle prestazioni creditizie e
sociali.
Adeguamento stipendi personale in regime di TFR.
Per assicurare l’uguaglianza della retribuzione netta e delle
trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in
regime di TFR, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2] ha
stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di
TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con
diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per quest’ultima
prestazione.
Lo stipendio lordo cosi diminuito viene poi figurativamente
incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della
base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.
Esempio:
BUSTA PAGA DIPENDENTE
CON DIRITTO AL TFS |
|
BUSTA PAGA DIPENDENTE
CON DIRITTO AL TFR |
Retribuzione base |
|
€. 1.274,69 |
|
Retribuzione base |
|
€. 1.274,69 |
I.I.S. (*) |
|
€. 000.00 |
|
I.I.S. (1) |
|
€. 000,00 |
Retribuzione Individuale di Anzianità |
|
€. 106,83 |
|
Retribuzione Individuale di Anzianità |
|
€. 106,83 |
TOTALE LORDO (2) |
|
€. 1.381,52 |
|
TOTALE LORDO (3) |
|
€. 1.381,52 |
Contributo per TFS |
2,50% |
€. 27,63 |
|
Diminuz. stip. lordo
DPCM 20 dic. 1999 |
2,50% |
€. 27,63 |
Imponibile IRPEF |
|
€. 1.353,89 |
|
Imponibile IRPEF |
|
€. 1.353,89 |
Ritenuta IRPEF |
|
€. 314.41 |
|
Ritenuta IRPEF |
|
€. 314.41 |
Retribuzione netta |
|
€. 1.039,48 |
|
Retribuzione netta |
|
€. 1.039,48 |
(1) Non è stato quantificato
l’importo della IIS perché, com’è noto, diversa è la quota di tale
voce retributiva da assoggettare a contribuzione ai fini IPS e ai
fini dell’indennità di buonuscita. (2) Importo da prendere a
base di calcolo del TFS.
(3) Importo da prendere a base di calcolo del TFR. |
La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 deve essere
effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e
anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore
ai quindici giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere
il diritto al TFR.
Esempi:
I. rapporto di lavoro dal 1o al 10 giugno 2002: va
effettuata la diminuzione dello stipendio lordo spettante per tale
periodo di servizio anche se il dipendente non ha maturato il diritto
al TFR;
II. rapporto di lavoro dal 27 gennaio al 3 luglio 2002: la
diminuzione va effettuata sugli stipendi spettanti per il periodo 27
gennaio-3 luglio 2002 anche se i periodi dal 27 al 31 gennaio e dal 1o
al 7 luglio non sono utili ai fini del TFR.
III. rapporto di lavoro dal 1o al 20 aprile 2002: la
diminuzione va effettuata sulla retribuzione lorda effettivamente
spettante anche se il TFR sarà calcolato sulla retribuzione virtuale
dell’intero mese.
Le amministrazioni che non hanno provveduto alla diminuzione degli
stipendi lordi dei dipendenti in regime di TFR sono creditrici nei
loro confronti del maggior stipendio netto corrisposto e nei confronti
dell’Erario delle maggiori somme trattenute e versate a titolo di
IRPEF.
L’INPDAP, su richiesta degli enti datori di lavoro, potrà
provvedere al recupero dei maggiori importi stipendiali corrisposti
ovvero del contributo per il Fondo credito solo a condizione che il
lavoratore interessato autorizzi tale recupero con propria
dichiarazione scritta.
Compilazione ed invio modelli TFR/1 e TFR/2.
Gli enti devono provvedere alla compilazione e all’invio all’INPDAP
dei modelli TFR/1 per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato
in atto al 30 maggio 2000 o sorti successivamente nonché per quelli a
tempo indeterminato che abbiano fatto maturare il diritto al TFR (cfr.
punto 1).
Il nuovo sistema informativo dell’INPDAP prevede che tutte le
prestazioni a carico dell’Istituto vengano liquidate dalla sede
provinciale nel cui territorio l’iscritto ha la propria residenza.
Per il comparto scuola, in caso di servizi continuativi resi presso
scuole diverse, competente alla compilazione del mod. TFR/1 ed al suo
invio all’INPDAP è la scuola presso la quale il dipendente ha prestato
l’ultimo servizio.
In caso di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti
collettivi di lavoro con effetto retroattivo, le amministrazioni
provvederanno alla compilazione e all’invio del mod. TFR/2 e l’INPDAP
procederà alla riliquidazione del TFR.
Le amministrazioni non dovranno allegare ai modelli TFR/1 e TFR/2
compilati in ogni loro parte, alcun altro documento. È fatta
ovviamente salva la facoltà della sede competente alla liquidazione di
chiedere, nel caso in cui avesse perplessità sulla corretta
applicazione delle norme da parte dell’amministrazione di
appartenenza, la documentazione necessaria alla definizione della
pratica.
6. RISCATTI.
Come è noto, la normativa che disciplina il TFS consente di
riscattare, previo pagamento di un “contributo” a totale carico del
dipendente, alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero
valutabili.
Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non
prevedono invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però
contemplata per i dipendenti pubblici dall’art. 1, comma 9, del
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2] che ha disposto che il
personale in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio
2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il
riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato
precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta
data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto
sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex gestione ENPAS o ex
gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.
Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può
essere riscattato ai fini TFR.
Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste
per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di
servizio.
Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da
accantonare, andrà a costituire quota di TFR a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data della determinazione di
riscatto e sarà valorizzato con il primo TFR da percepire.
Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio
a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad
alcun tipo di riscatto.
La somma corrispondente al periodo riscattato sarà rivalutata
annualmente secondo le norme del codice civile (1,50 per cento in
misura fissa più lo 0,75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi
al consumo accertato dall’ISTAT).
Ai dipendenti, invece, in regime di TFS, nominati giuridicamente a
tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001, si applicano le norme in
materia di riscatto in vigore per il trattamento di buonuscita e di
indennità premio di servizio.
Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato,
gli eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina
giuridica e quella economica che hanno fatto sorgere il diritto al
TFR.
Esempio: nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1
settembre 2000 e decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1
settembre 2001:
- I. contratto di lavoro a tempo determinato dal 27 aprile 2001 al
7 luglio 2001: l’interessato può riscattare ai fini TFS i periodi dal
1 settembre 2000 al 30 aprile 2001 e dal 1 luglio 2001 al 31 agosto
2001 (i periodi dal 27 al 30 aprile 2001 e dal 1o al 7 luglio 2001
anche se lavorati, non sono utili ai fini TFR);
- II. contratti di lavoro a tempo determinato dal 1o al 14 giugno
2001 e dal 18 al 31 luglio 2001: l’interessato può riscattare l’intero
periodo dal 1 settembre 2000 al 31 agosto 2001 perché i contratti di
lavoro svolti a tempo determinato, inferiori ai quindici giorni
continuativi nel mese, non hanno fatto sorgere il diritto al TFR.
Tutte le precedenti indicazioni in contrasto con la presente
circolare non sono applicabili.
Roma, 1 agosto 2002
Il direttore generale: Simi