INDICE
1. La disciplina dell'articolo 94
2. La portata della norma
3. L'applicabilità delle sanzioni previste in caso di
successione inter vivos
4. L'applicabilità delle sanzioni previste in caso di
successione mortis causa
5. Conclusioni
1. La disciplina dell'articolo 94
Il codice della strada all'articolo 94 esplicitamente disciplina
le "formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza
dell'intestatario".
La norma prevede al primo comma un obbligo gravante su ogni
"acquirente", il quale è tenuto a presentare richiesta di
trascrizione del trasferimento entro sessanta giorni dalla data in
cui la sottoscrizione dell'atto di trasferimento è stata
autenticata o giudizialmente accertata. In caso di violazione
dell'anzidetto obbligo, il terzo comma dell'articolo 94 prevede
una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28. Una sanzione
inferiore è prevista per chi circoli con un veicolo, la cui carta
di circolazione non è stata aggiornata tempestivamente; in questa
ipotesi, "chi accerta le violazioni" è tenuto all'immediato ritiro
della carta medesima e al suo invio all'ufficio della Direzione
Generale della motorizzazione civile perché si provveda in
conformità alla legge.
La ratio della norma è evidente:
l'esistenza di un aggiornato archivio dei proprietari di
autoveicoli e motoveicoli è di fondamentale importanza al fine di
poter agevolmente individuare i responsabili delle violazioni al
codice della strada e al fine di poter iscrivere ipoteche sui beni
medesimi.
2. La portata della norma
L'espressione usata dal legislatore nella rubrica dell'articolo
appare tale da ricomprendere ogni possibile tipo di vicenda che
coinvolga la proprietà di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi:
infatti il riferimento al generalissimo concetto di trasferimento
può comprendere sia successioni a titolo particolare sia a titolo
universale, sia inter vivos sia mortis causa.
Tuttavia, passando a leggere il disposto del primo comma
dell'articolo, con il quale, come si è detto, si pone a carico del
proprietario dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchi l'obbligo di
attivarsi per far aggiornare i dati archiviati al PRA, ci si
accorge che il legislatore, per indicare il proprietario
subentrato nella proprietà, impiega un termine che sembra, a prima
vista, avere una portata più ristretta; la norma, infatti, dispone
che la richiesta di trascrizione del trasferimento medesimo sia
avanzata dall'acquirente.
Occorre allora chiedersi se l'impiego di questo termine valga a
restringere la portata del generale concetto di trasferimento ad
un'area più ridotta ai fini di cui all'articolo 94 del codice
della strada. Più precisamente, non si può non chiedersi se
l'obbligato a chiedere l'aggiornamento degli archivi del PRA sia
solo il soggetto che acquisisca la proprietà dell'autoveicolo o
motoveicolo a titolo oneroso o sia invece un qualsiasi avente
causa, restando indifferente l'origine dell'acquisto.
L'interrogativo non è ozioso, perché - anche se non constano allo
scrivente precedenti giurisprudenziali editi in materia - tuttavia
si danno casi di contravvenzioni comminate ad esempio agli eredi
dell'intestatario dell'auto. E, come si è detto poc'anzi, le
sanzioni non sono di scarso rilievo, dal momento che è previsto
anche il ritiro della carta di circolazione, con conseguente fermo
del veicolo medesimo Esse devono essere considerate legittime?
Sul piano del linguaggio comune, il termine "acquirente" è
usualmente utilizzato come sinonimo di compratore e in questo
senso, ad esempio, testimoniano il Dizionario della lingua
italiana edito da Garzanti e il Dizionario etimologico della
lingua italiana edito da Zanichelli. Nel codice civile, d'altro
canto, il termine non compare mai. Può essere, tuttavia, di una
qualche utilità rilevare che, allorquando il legislatore del 1942
ha disciplinato la compravendita (agli articoli 1470 e seguenti),
ha sempre ed esclusivamente impiegato il termine "compratore",
senza mai fare ricorso al sinonimo, secondo il linguaggio comune,
"acquirente". Questa circostanza, unita al fatto che il termine
"acquisto" è usato indubitabilmente nella legislazione codicistica
in senso generico, dal momento che si parla, ad esempio, di
acquisto di legato e di "modi di acquisto della proprietà", porta
a concludere che una interpretazione strettamente letterale della
norma de qua sia da valutare con rigorosa attenzione e, a parere
dello scrivente, da respingere.
Seguendo i corretti canoni ermeneutici indicati dall'articolo 12
delle disposizioni sulla legge in generale, infatti,
nell'interpretazione della legge occorre aver riguardo sia al
significato letterale delle parole sia alla intenzione del
legislatore. Nel caso di specie, sembra innegabile che, per i fini
che l'articolo 94 del codice della strada persegue, è
assolutamente indifferente che il trasferimento della proprietà
dell'autoveicolo o del motoveicolo sia avvenuto a titolo
particolare oneroso o gratuito, essendo invece importante che vi
sia un costante aggiornamento dell'archivio gestito dal PRA.
3. L'applicabilità delle sanzioni previste in caso di
successione inter vivos
Dando dunque per accertato che una corretta interpretazione della
norma induca a ritenere ogni soggetto, cui sia stato trasferita la
proprietà di un veicolo a qualsiasi titolo, gravato dell'obbligo
di chiedere l'aggiornamento degli archivi del PRA, occorre ora
verificare se anche le sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo
94 codice della strada siano applicabili in tutti i casi. Il
legislatore, infatti, ha stabilito che il proprietario subentrante
dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio abbia sessanta giorni di
tempo dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto di
trasferimento è stata autenticata o giudizialmente accertata.
Non sembra potersi ravvisare difficoltà di sorta in caso di
successione particolare inter vivos, avvenga essa a titolo oneroso
a titolo gratuito.
La previsione legislativa appare infatti concepita avendo a mente
proprio il trasferimento a titolo oneroso. Ove, poi, l'atto sia a
titolo gratuito ma dissimulato sotto forma di vendita, nulla
quaestio dell'applicazione della norma, conformemente alla
disciplina prevista, con individuazione del dies a quo dei
sessanta giorni di tempo per presentare la domanda prescritta nel
giorno in cui è stato concluso l'atto pubblico o autenticata o
accertata giudizialmente la sottoscrizione della scrittura
privata. E neppure in caso di donazione sorgono difficoltà, dal
momento che è facile individuare il dies a quo nel giorno in cui è
compiuto l'atto di donazione, che notoriamente richiede la forma
dell'atto pubblico.
Anche ove si abbiano fenomeni particolari di successione come
quello intercorrente tra società fuse e società nascente dalla
fusione, non vi sono difficoltà di sorta, essendo agevole
identificare il dies a quo nel giorno in cui è stata fatta la
fusione, individuato dall'atto pubblico che la legge richiede a
pena di nullità ex articolo 2504 c.c..
4. L'applicabilità delle sanzioni previste in caso di
successione mortis causa
In caso di successione mortis causa, invece, il discorso è più
complesso. E' ben vero che, come si è detto, la necessità di
mantenere aggiornato l'archivio gestito dal PRA è la medesima ma
la applicazione della norma sembra decisamente più difficile, dal
momento che appare più complesso individuare la "data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata".
Occorre distinguere l'ipotesi in cui l'avente causa sia un
legatario da quella in cui sia un erede. Nella prima ipotesi, il
problema più grave è dato dal fatto che non è richiesto dalla
legge che il legatario accetti il legato (cfr. art. 649 comma 1
c.c.: "il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva
la facoltà di rinunciare"), essendo invece stabilito che possa
solo pretendersi una rinuncia esplicita entro un termine fissato
dall'autorità giudiziaria (cfr. art. 650 c.c.: "chiunque ha
interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine
entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la
facoltà di rinunciare. Trascorso questo termine senza che abbia
fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di
rinunciare"). Da quale data, dunque, bisognerebbe far decorrere i
sessenta giorni di tempo entro i quali il legatario dovrebbe
presentare la richiesta di aggiornamento al PRA?
La risposta è difficile da trovarsi, specie ove si tenga presente
che il disposto dell'articolo 649 comma 2 c.c. prevede
espressamente che "quando oggetto del legato è la proprietà di una
cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la
proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al
momento della morte del testatore". Posto, dunque, che, fatta
salva la facoltà di rinunciare, la proprietà passa all'acquirente
mortis causa a titolo particolare già al momento della morte del
testatore, resta a mio parere irrisolvibile il problema posto
dalla individuazione del dies a quo per la presentazione della
richiesta, individuazione pur tuttavia necessaria ed
indispensabile per l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 94 comma 3 del codice della strada. Infatti l'unica
data certa e necessariamente esistente è quella della morte del
testatore, ma essa non può essere utilizzata ai fini dell'articolo
94 del codice della strada, perché, per ipotesi, il legatario
potrebbe anche ignorare totalmente l'avvenuta morte del testatore.
Né d'altro canto sembra essere rispondente al principio
d'eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione
ipotizzare che l'obbligo di cui all'articolo 94 del codice della
strada scatti solo ove un terzo abbia chiesto fissarsi termine per
la facoltà di rinunciare del legatario, dal momento che si
rimetterebbe a un mero caso l'assoggettamento concreto a un
obbligo gravante per legge su ogni "acquirente" di un autoveicolo.
Anche accedendo a una simile tesi, inoltre, sarebbe nella pratica
impossibile alla P.A. applicare le sanzioni previste dall'articolo
94 comma 3 del codice della strada, dal momento che essa dovrebbe
incaricarsi di verificare se una simile richiesta sia stata fatta
da qualcuno (o al limite proporla essa stessa, ove si interpreti
la locuzione "chiunque ha interesse" di cui all'articolo 650 c.c.
in senso tale da ricomprendervi anche l'apparato amministrativo
deputato a gestire la tenuta degli archivi degli autoveicoli).
Allorquando si sia di fronte a una successione universale mortis
causa, poi, la situazione sembra ancora più complessa. In questa
ipotesi, infatti, alla morte del testatore non vi è da parte
dell'erede l'automatico acquisto della proprietà dei beni caduti
in successione. Né, del resto, l'erede è tenuto ad accettare entro
un dato termine e ad accettare con un atto esplicito, ben potendo
farlo implicitamente. In caso di autoveicolo o motoveicolo caduto
in successione, dunque, appare ancor più difficile ipotizzare da
quando nasca l'obbligo di presentare domanda di trascrizione, dal
momento che, finchè non avvenga l'accettazione, il trasferimento
di proprietà non è di fatto avvenuto.
Ove sia avvenuta l'accettazione dell'eredità con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, si
potrebbe ipotizzare l'individuazione del dies a quo ai fini
dell'articolo 94 nel giorno di stipula dell'atto pubblico o in
quello dell'autenticazione o dell'accertamento giudiziale della
scrittura privata.
Ove, però, vi sia stata accettazione tacita, la norma de qua
sembra di applicazione ancora più complessa: se l'accettazione
tacita è avvenuta con un atto risultante da sentenza, atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente (secondo quanto previsto dall'articolo
2648 comma 3 c.c.), si può ipotizzare di assumere questo atto come
elemento portante. Resterebbe però da verificare il caso limite in
cui l'atto con data certa attestante l'accettazione dell'eredità
coincida con la radiazione dell'autoveicolo dagli archivi del PRA;
è ragionevole osservare che in questa ipotesi nessun obbligo possa
gravare sull'erede, dal momento che, nel momento stesso in cui
compie un atto tale da gravarlo dell'obbligo di presentare la
richiesta di trascrizione del trasferimento, in ipotesi avvenuto
già da lungo tempo, con quello stesso atto fa venire meno il
necessario presupposto per l'applicazione dell'articolo 94, cioè
la proprietà di un autoveicolo o motoveicolo abilitato a circolare
nelle pubbliche vie.
Se poi l'accettazione tacita non fosse avvenuta con uno di questi
atti, si deve inevitabilmente concludere, a parere dello
scrivente, che l'erede, pur gravato dall'obbligo di richiedere
l'aggiornamento degli archivi del PRA, è però non assoggettabile a
sanzioni, dal momento che non è proprio possibile individuare un
dies a quo.
5. Conclusioni
In conclusione, si potrebbe a mio parere sostenere ragionevolmente
che l'obbligo di presentare la richiesta entro sessanta giorni
"dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata
o giudizialmente accertata" gravi su tutti coloro ai quali sia
stato trasferito il diritto di proprietà di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio.
Tuttavia, solo ove si sia in presenza di una successione inter
vivos, sembra potersi applicare anche l'apparato sanzionatorio dal
legislatore previsto a rafforzare l'anzidetto obbligo, restando
negli altri casi precluso di sanzionare l'eventuale trasgressione
per non essere individuabile il termine da cui far decorrere i
sessanta giorni concessi per la presentazione della richiesta di
aggiornamento.
Siamo dunque di fronte ad una norma "minus quam perfecta",
per rifarsi a una classificazione romanistica. |