Le sanzioni per la mancata trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà di autoveicoli
 

INDICE

1. La disciplina dell'articolo 94

2. La portata della norma

3. L'applicabilità delle sanzioni previste in caso di successione inter vivos

4. L'applicabilità delle sanzioni previste in caso di successione mortis causa

5. Conclusioni

 


1. La disciplina dell'articolo 94

Il codice della strada all'articolo 94 esplicitamente disciplina le "formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario".

La norma prevede al primo comma un obbligo gravante su ogni "acquirente", il quale è tenuto a presentare richiesta di trascrizione del trasferimento entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto di trasferimento è stata autenticata o giudizialmente accertata. In caso di violazione dell'anzidetto obbligo, il terzo comma dell'articolo 94 prevede una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28. Una sanzione inferiore è prevista per chi circoli con un veicolo, la cui carta di circolazione non è stata aggiornata tempestivamente; in questa ipotesi, "chi accerta le violazioni" è tenuto all'immediato ritiro della carta medesima e al suo invio all'ufficio della Direzione Generale della motorizzazione civile perché si provveda in conformità alla legge.
 

La ratio della norma è evidente: l'esistenza di un aggiornato archivio dei proprietari di autoveicoli e motoveicoli è di fondamentale importanza al fine di poter agevolmente individuare i responsabili delle violazioni al codice della strada e al fine di poter iscrivere ipoteche sui beni medesimi.

2. La portata della norma

L'espressione usata dal legislatore nella rubrica dell'articolo appare tale da ricomprendere ogni possibile tipo di vicenda che coinvolga la proprietà di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi: infatti il riferimento al generalissimo concetto di trasferimento può comprendere sia successioni a titolo particolare sia a titolo universale, sia inter vivos sia mortis causa.

Tuttavia, passando a leggere il disposto del primo comma dell'articolo, con il quale, come si è detto, si pone a carico del proprietario dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchi l'obbligo di attivarsi per far aggiornare i dati archiviati al PRA, ci si accorge che il legislatore, per indicare il proprietario subentrato nella proprietà, impiega un termine che sembra, a prima vista, avere una portata più ristretta; la norma, infatti, dispone che la richiesta di trascrizione del trasferimento medesimo sia avanzata dall'acquirente.

Occorre allora chiedersi se l'impiego di questo termine valga a restringere la portata del generale concetto di trasferimento ad un'area più ridotta ai fini di cui all'articolo 94 del codice della strada. Più precisamente, non si può non chiedersi se l'obbligato a chiedere l'aggiornamento degli archivi del PRA sia solo il soggetto che acquisisca la proprietà dell'autoveicolo o motoveicolo a titolo oneroso o sia invece un qualsiasi avente causa, restando indifferente l'origine dell'acquisto. L'interrogativo non è ozioso, perché - anche se non constano allo scrivente precedenti giurisprudenziali editi in materia - tuttavia si danno casi di contravvenzioni comminate ad esempio agli eredi dell'intestatario dell'auto. E, come si è detto poc'anzi, le sanzioni non sono di scarso rilievo, dal momento che è previsto anche il ritiro della carta di circolazione, con conseguente fermo del veicolo medesimo Esse devono essere considerate legittime?

Sul piano del linguaggio comune, il termine "acquirente" è usualmente utilizzato come sinonimo di compratore e in questo senso, ad esempio, testimoniano il Dizionario della lingua italiana edito da Garzanti e il Dizionario etimologico della lingua italiana edito da Zanichelli. Nel codice civile, d'altro canto, il termine non compare mai. Può essere, tuttavia, di una qualche utilità rilevare che, allorquando il legislatore del 1942 ha disciplinato la compravendita (agli articoli 1470 e seguenti), ha sempre ed esclusivamente impiegato il termine "compratore", senza mai fare ricorso al sinonimo, secondo il linguaggio comune, "acquirente". Questa circostanza, unita al fatto che il termine "acquisto" è usato indubitabilmente nella legislazione codicistica in senso generico, dal momento che si parla, ad esempio, di acquisto di legato e di "modi di acquisto della proprietà", porta a concludere che una interpretazione strettamente letterale della norma de qua sia da valutare con rigorosa attenzione e, a parere dello scrivente, da respingere.

Seguendo i corretti canoni ermeneutici indicati dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, nell'interpretazione della legge occorre aver riguardo sia al significato letterale delle parole sia alla intenzione del legislatore. Nel caso di specie, sembra innegabile che, per i fini che l'articolo 94 del codice della strada persegue, è assolutamente indifferente che il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo o del motoveicolo sia avvenuto a titolo particolare oneroso o gratuito, essendo invece importante che vi sia un costante aggiornamento dell'archivio gestito dal PRA.

3. L'applicabilità delle sanzioni previste in caso di successione inter vivos

Dando dunque per accertato che una corretta interpretazione della norma induca a ritenere ogni soggetto, cui sia stato trasferita la proprietà di un veicolo a qualsiasi titolo, gravato dell'obbligo di chiedere l'aggiornamento degli archivi del PRA, occorre ora verificare se anche le sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo 94 codice della strada siano applicabili in tutti i casi. Il legislatore, infatti, ha stabilito che il proprietario subentrante dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio abbia sessanta giorni di tempo dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto di trasferimento è stata autenticata o giudizialmente accertata.

Non sembra potersi ravvisare difficoltà di sorta in caso di successione particolare inter vivos, avvenga essa a titolo oneroso a titolo gratuito.

La previsione legislativa appare infatti concepita avendo a mente proprio il trasferimento a titolo oneroso. Ove, poi, l'atto sia a titolo gratuito ma dissimulato sotto forma di vendita, nulla quaestio dell'applicazione della norma, conformemente alla disciplina prevista, con individuazione del dies a quo dei sessanta giorni di tempo per presentare la domanda prescritta nel giorno in cui è stato concluso l'atto pubblico o autenticata o accertata giudizialmente la sottoscrizione della scrittura privata. E neppure in caso di donazione sorgono difficoltà, dal momento che è facile individuare il dies a quo nel giorno in cui è compiuto l'atto di donazione, che notoriamente richiede la forma dell'atto pubblico.

Anche ove si abbiano fenomeni particolari di successione come quello intercorrente tra società fuse e società nascente dalla fusione, non vi sono difficoltà di sorta, essendo agevole identificare il dies a quo nel giorno in cui è stata fatta la fusione, individuato dall'atto pubblico che la legge richiede a pena di nullità ex articolo 2504 c.c..

4. L'applicabilità delle sanzioni previste in caso di successione mortis causa

In caso di successione mortis causa, invece, il discorso è più complesso. E' ben vero che, come si è detto, la necessità di mantenere aggiornato l'archivio gestito dal PRA è la medesima ma la applicazione della norma sembra decisamente più difficile, dal momento che appare più complesso individuare la "data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata".

Occorre distinguere l'ipotesi in cui l'avente causa sia un legatario da quella in cui sia un erede. Nella prima ipotesi, il problema più grave è dato dal fatto che non è richiesto dalla legge che il legatario accetti il legato (cfr. art. 649 comma 1 c.c.: "il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare"), essendo invece stabilito che possa solo pretendersi una rinuncia esplicita entro un termine fissato dall'autorità giudiziaria (cfr. art. 650 c.c.: "chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunciare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunciare"). Da quale data, dunque, bisognerebbe far decorrere i sessenta giorni di tempo entro i quali il legatario dovrebbe presentare la richiesta di aggiornamento al PRA?

La risposta è difficile da trovarsi, specie ove si tenga presente che il disposto dell'articolo 649 comma 2 c.c. prevede espressamente che "quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore". Posto, dunque, che, fatta salva la facoltà di rinunciare, la proprietà passa all'acquirente mortis causa a titolo particolare già al momento della morte del testatore, resta a mio parere irrisolvibile il problema posto dalla individuazione del dies a quo per la presentazione della richiesta, individuazione pur tuttavia necessaria ed indispensabile per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 94 comma 3 del codice della strada. Infatti l'unica data certa e necessariamente esistente è quella della morte del testatore, ma essa non può essere utilizzata ai fini dell'articolo 94 del codice della strada, perché, per ipotesi, il legatario potrebbe anche ignorare totalmente l'avvenuta morte del testatore.

Né d'altro canto sembra essere rispondente al principio d'eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione ipotizzare che l'obbligo di cui all'articolo 94 del codice della strada scatti solo ove un terzo abbia chiesto fissarsi termine per la facoltà di rinunciare del legatario, dal momento che si rimetterebbe a un mero caso l'assoggettamento concreto a un obbligo gravante per legge su ogni "acquirente" di un autoveicolo. Anche accedendo a una simile tesi, inoltre, sarebbe nella pratica impossibile alla P.A. applicare le sanzioni previste dall'articolo 94 comma 3 del codice della strada, dal momento che essa dovrebbe incaricarsi di verificare se una simile richiesta sia stata fatta da qualcuno (o al limite proporla essa stessa, ove si interpreti la locuzione "chiunque ha interesse" di cui all'articolo 650 c.c. in senso tale da ricomprendervi anche l'apparato amministrativo deputato a gestire la tenuta degli archivi degli autoveicoli).

Allorquando si sia di fronte a una successione universale mortis causa, poi, la situazione sembra ancora più complessa. In questa ipotesi, infatti, alla morte del testatore non vi è da parte dell'erede l'automatico acquisto della proprietà dei beni caduti in successione. Né, del resto, l'erede è tenuto ad accettare entro un dato termine e ad accettare con un atto esplicito, ben potendo farlo implicitamente. In caso di autoveicolo o motoveicolo caduto in successione, dunque, appare ancor più difficile ipotizzare da quando nasca l'obbligo di presentare domanda di trascrizione, dal momento che, finchè non avvenga l'accettazione, il trasferimento di proprietà non è di fatto avvenuto.

Ove sia avvenuta l'accettazione dell'eredità con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, si potrebbe ipotizzare l'individuazione del dies a quo ai fini dell'articolo 94 nel giorno di stipula dell'atto pubblico o in quello dell'autenticazione o dell'accertamento giudiziale della scrittura privata.

Ove, però, vi sia stata accettazione tacita, la norma de qua sembra di applicazione ancora più complessa: se l'accettazione tacita è avvenuta con un atto risultante da sentenza, atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (secondo quanto previsto dall'articolo 2648 comma 3 c.c.), si può ipotizzare di assumere questo atto come elemento portante. Resterebbe però da verificare il caso limite in cui l'atto con data certa attestante l'accettazione dell'eredità coincida con la radiazione dell'autoveicolo dagli archivi del PRA; è ragionevole osservare che in questa ipotesi nessun obbligo possa gravare sull'erede, dal momento che, nel momento stesso in cui compie un atto tale da gravarlo dell'obbligo di presentare la richiesta di trascrizione del trasferimento, in ipotesi avvenuto già da lungo tempo, con quello stesso atto fa venire meno il necessario presupposto per l'applicazione dell'articolo 94, cioè la proprietà di un autoveicolo o motoveicolo abilitato a circolare nelle pubbliche vie.

Se poi l'accettazione tacita non fosse avvenuta con uno di questi atti, si deve inevitabilmente concludere, a parere dello scrivente, che l'erede, pur gravato dall'obbligo di richiedere l'aggiornamento degli archivi del PRA, è però non assoggettabile a sanzioni, dal momento che non è proprio possibile individuare un dies a quo.

5. Conclusioni

In conclusione, si potrebbe a mio parere sostenere ragionevolmente che l'obbligo di presentare la richiesta entro sessanta giorni "dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata" gravi su tutti coloro ai quali sia stato trasferito il diritto di proprietà di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio.

Tuttavia, solo ove si sia in presenza di una successione inter vivos, sembra potersi applicare anche l'apparato sanzionatorio dal legislatore previsto a rafforzare l'anzidetto obbligo, restando negli altri casi precluso di sanzionare l'eventuale trasgressione per non essere individuabile il termine da cui far decorrere i sessanta giorni concessi per la presentazione della richiesta di aggiornamento.
Siamo dunque di fronte ad una norma "minus quam perfecta", per rifarsi a una classificazione romanistica.