Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio
1998, n. 30 concernente “Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale” e successive modifiche)
1. L'articolo 1 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/1998)
1. L'articolo 2 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 3 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 4
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/1998)
1. All’articolo 4 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’alinea del comma 1 le parole: “omissis
” sono sostituite dalle seguenti: "omissis" e dopo la
lettera d) č aggiunta infine la seguente: “omissis”;
b) la lettera b) del comma 1 č soppressa;
c) il comma 3 č abrogato;
d) il comma 4 č sostituito dal seguente:
“omissis”;
e) dopo il comma 5 č aggiunto, infine, il seguente:
“omissis"
Art 5
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 5 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 6 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Funzioni e competenze della Regione)
omissis
Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 7 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 8
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/1998)
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della l.r. 30/1998 sono abrogati.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/98 le parole: “omissis”
sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/1998)
1. All’articolo 9 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica č sostituita dalla seguente :
“omissis”;
b) l’alinea del comma 1 č sostituito dal seguente :
“omissis"
c) la lettera a) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
“omissis”;
d) la lettera c) del comma 1 č soppressa;
e) dopo la lettera e) del comma 1 č inserita la seguente:
“omissis”;
f) la lettera g) del comma 1 č soppressa.
Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 10 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 11
(Inserimento dell’articolo 10 bis alla l.r. 30/1998)
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:
omissis
Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 11 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 13
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 12 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 14
(Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 13 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 15
(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 14 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 16
(Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 15 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 17
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 16 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 18
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/1998)
1. L'articolo 17 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 19
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 30/1998)
1. L'articolo 18 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 20
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/1998)
1. All’articolo 19 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2 le parole: “omissisl” sono
sostituite dalle seguenti: “omissis”;
b) dopo la lettera c) del comma 2 sono aggiunte infine le seguenti:
“omissis"
c) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) al comma 5 le parole: "omissis" sono soppresse.
Art. 21
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/1998)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 30/1998 č aggiunto
infine il seguente:
omissis
Art. 22
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/1998)
1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 30/1998 č sostituito dal
seguente:
omissis
Art. 23
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 22 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 24
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/1998)
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole:
"omissis" sono sostituite dalle seguenti: “omissis"
2. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole da
“omissis” a “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.
Art. 25
(Inserimento dell’articolo 23 bis alla l.r. 30/1998)
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:
omissis
Art. 26
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 24 della l.r. 30/1998 č sostituto dal seguente:
omissis
Art. 27
(Inserimento dell’articolo 24 bis alla l.r. 30/1998)
1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:
omissis
Art. 28
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 30/1998)
1. All’articolo 26 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
"omissis”;
b) la lettera h) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
"omissis”;
c) la lettera l) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
“omissis"
d) Dopo la lettera p) del comma 1 č inserita la seguente:
“omissis”;
e) Dopo la lettera u) del comma 1 č aggiunta, in fine, la seguente:
"omissis"
Art. 29
(Sostituzione della rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998)
1. La rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998 č sostituita dalla
seguente:
“omissis"
Art. 30
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 30/1998)
1. L'articolo 27 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 31
(Inserimento dell’articolo 27 bis alla l.r. 30/1998)
1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:
omissis
Art. 32
(Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/1998)
L’articolo 28 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 33
(Modifiche all’articolo 29 della l.r. 30/1998)
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "omissis",
sono sostituite dalle seguenti:"omissis"
2. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "omissis"
sono sostituite dalle seguenti: "omissis”.
Art. 34
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/1998)
1. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 30/1998 č abrogato.
Art. 35
(Sostituzione della rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998)
1. La rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998 č sostituita dalla
seguente:
“omissis"
Art. 36
(Inserimento dell’articolo 30 bis alla l.r. 30/1998)
1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:
omissis
Art. 37
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/1998)
1 Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 30/1998 la parola
“omissis” č sostituita dalla seguente: “omissis” e le
parole : “omissis” sono soppresse.
2 Il comma 3 bis dell’articolo 31 della l.r. 30/1998, aggiunto
dall’articolo 37, comma 3 della l.r. 6/1999, č abrogato.
Art. 38
(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/1998)
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/1998 le parole: “omissis”
sono sostituite dalle seguenti: omissis”.
Art. 39
(Modifiche all’articolo 36 della l.r. 30/1998)
1. Il comma 8 dell’articolo 36 della l.r. 30/1998 č abrogato.
Art. 40
(Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 30/1998)
1. L’articolo 40 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 41
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 30/1998)
1. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 30/1998 le parole:
“omissis” sono sostituite dalle seguenti:"omissis”.
Art. 42
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52
concernente: “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici
servizi di trasporto di interesse regionale”)
1. L’articolo 10 della l.r. 52/1982, come modificato dalla l.r.
1/1991, č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 43
(Modifiche alla l.r. 1/1991)
1. L’articolo 13 della l.r. 1/1991 č sostituito dal seguente:
omissis
Art. 44
(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58
concernente
“Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali
relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme
concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di
trasporto non di linea di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio
1992, n. 21”)
1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 1 le parole: “omissis” sono
soppresse.
b) Il comma 5 dell’articolo 1 č abrogato.
c) dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 58/1993, č aggiunto il
seguente:
“omissis”.
d) il comma 3 dell’articolo 19 č sostituito dal seguente:
“omissis";
e) i commi 4 e 6 dell’articolo 19 sono abrogati;
f) Il comma 7 dell’articolo 19 č sostituito dal seguente:
“omissis”;
g) l’articolo 20 č sostituito dal seguente:
"omissis"
Art. 45
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I comuni, qualora non abbiano proceduto all’individuazione delle
unitŕ di rete ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della
l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, affidano i servizi
di trasporto, ponendo a gara la rete in esercizio. I comuni, la cui
rete supera i due milioni di chilometri, ai fini delle procedure di
gara di cui all’articolo 19, possono suddividere la stessa rete per
lotti.
2. Le province adottano i piani di bacino di cui all’articolo 15 della
l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale adotta il primo programma triennale di cui
all’articolo 18 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente
legge, entro il 30 aprile 2005, anche in assenza del PRT.
4. In attuazione dell’articolo 18 del d.lgs. 422/1997, come modificato
dall’articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti), allo scopo di incentivare il
superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialitŕ nella gestione dei servizi di trasporto, per le
societŕ di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende
speciali ovvero dei consorzi e per i soggetti affidatari dei servizi
per ferrovia di cui all’articolo 2, comma 3, qualora non siano stati
posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 9 dell’articolo 35
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)”, nel bando di gara devono essere indicate le
modalitŕ di messa a disposizione dal precedente gestore al nuovo
gestore dei beni essenziali per la effettuazione del servizio e il
canone di utilizzo degli stessi beni, determinato dagli enti
affidanti.
5. I soggetti affidatari dei servizi comunicano agli enti affidanti,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
dati di cui all’articolo 22, comma 2, lettere a) e b) della l.r.
30/1998, come modificato dalla presente legge.
6. Sino alla rilevazione dei canoni di utilizzo dei beni essenziali
per il funzionamento dei servizi di trasporto da parte dell’Agenzia di
cui alla l.r. 9/2003 gli enti affidanti determinano i canoni medesimi
in base ad indagini di mercato.
7. Sino alla determinazione del costo economicamente sufficiente, il
limite per la quantificazione della base d’asta per i servizi da porre
a gara č costituito dal corrispettivo dei contratti di servizio al 31
dicembre 2001.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 30 bis della l.r. 30/1998,
inserito dalla presente legge sono applicate dal 1° gennaio 2006.
9. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 30 bis della l.r. 30/1998, come inserito dalla presente
legge, gli adeguamenti tariffari sono stabiliti annualmente sulla base
del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell’ultimo
documento di programmazione economico-finanziaria.
10. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta
regionale stabilisce le tariffe relative al sistema integrato di cui
all’articolo 13 della l.r. 1/1991.
11. L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del servizio di
gran turismo su gomma di cui all’articolo 4, comma 5 bis della l.r.
30/1998, come inserito dalla presente legge, sostituisce, a decorrere
dal 1° gennaio 2004, il provvedimento di concessione previsto
dall’articolo 12 della legge 20 settembre 1939, n. 1822 concernente
“Disciplina degli autoservizi di linea (Autolinee per viaggiatori,
bagagli e pacchi agricoli) in regime di concessione dell’industria
privata”. Entro la stessa data, i soggetti giŕ concessionari
richiedono alle competenti amministrazioni la sostituzione della
concessione con il provvedimento di autorizzazione da rilasciarsi
previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente.
12. Gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della l.r. 30/1998,
attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi
affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende
speciali, finanziati dal fondo regionale trasporti, con percorrenze
superiori ad un milione di chilometri annui, possono prorogare al 31
dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla
legge 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico
locale. Attuazione dell’articolo 18, comma 3bis del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni).
13. Gli affidamenti dei servizi di trasporto, di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera b), della l.r. 30/1998, come sostituito dalla
presente legge, con percorrenze inferiori ad un milione di chilometri
annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano nei confronti
degli enti affidanti che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano approvato i bandi di gara ed i relativi capitolati per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
15. Sono prorogati al 31 dicembre 2006 i servizi affidati secondo le
procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995 , n. 158
(Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle
procedure di appalti nei settori esclusivi), nonché dall’articolo 19
della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge. I termini di
scadenza successivi al 31 dicembre 2006 stabiliti dai contratti di
servizio restano invariati.
16. Gli affidamenti dei servizi di trasporto di cui all’articolo 8 del
d.lgs. 422/1998 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006.
17. Le disposizioni ed i termini di cui al comma 1 dell’articolo 2
della l.r. 35/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2006.
18. Per la circolazione per motivi di servizio
sui mezzi del trasporto pubblico di cui all’articolo 2 della l.r.
30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli
ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei
Carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla
Guardia di Finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di
servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla
polizia municipale la circolazione č limitata ai servizi di trasporto
svolti nell’ambito del territorio comunale. Nel caso in cui per
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico č necessario il possesso di
titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti
gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a
richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In
caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di
servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 30/1998 e non č dovuto
alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.
19. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta
regionale, entro il 31 dicembre 2004, individua, sentita la
commissione consiliare competente, le unitŕ di rete, la rete ed il
livello dei servizi minimi di trasporto pubblico di cui all’articolo
2, comma 2, lettera b) della l.r. 30/1998, come sostituito dalla
presente legge.
20. I servizi di trasporto di persone attualmente svolti, che
collegano le isole ponziane con i porti di Formia, Terracina ed Anzio,
sono esercitati fino al 31 dicembre 2006; ai medesimi si applicano le
disposizioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi
straordinari regionali per la integrazione del servizio di
collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di
Latina, resi dalla societŕ concessionaria del Ministero dei Trasporti
e della Navigazione); dal 1° gennaio 2007 i servizi di cui al presente
comma sono esercitati a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
Art. 46
(Abrogazioni)
1. L’articolo 3 della l.r. 35/2001 e l’articolo 113 della legge
regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2002 (Legge regionale 20 novembre 2001, n.
25 articolo 11)" sono abrogati.
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del
30 luglio 2003, n. 21, s.o. n. 6
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