L.R. 16 Giugno 2003, n. 16
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea (1)

 
Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 concernente “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche)
 


1. L'articolo 1 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis
 

Art 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/1998)


1. L'articolo 2 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis


Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 3 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

 

omissis



Art. 4
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/1998)


1. All’articolo 4 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1 le parole: “omissis ” sono sostituite dalle seguenti: "omissis" e dopo la lettera d) č aggiunta infine la seguente: “omissis”;
b) la lettera b) del comma 1 č soppressa;
c) il comma 3 č abrogato;
d) il comma 4 č sostituito dal seguente:
omissis”;
e) dopo il comma 5 č aggiunto, infine, il seguente:
omissis"



Art 5
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 5 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis

 

Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 6 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:


"Art. 6
(Funzioni e competenze della Regione)

omissis



Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 7 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis


Art. 8
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/1998)


1. I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della l.r. 30/1998 sono abrogati.

2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/98 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.
 


Art. 9
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/1998)


1. All’articolo 9 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica č sostituita dalla seguente :
omissis”;
b) l’alinea del comma 1 č sostituito dal seguente :
omissis"
c) la lettera a) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
omissis”;
d) la lettera c) del comma 1 č soppressa;
e) dopo la lettera e) del comma 1 č inserita la seguente:
omissis”;
f) la lettera g) del comma 1 č soppressa.



Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 10 č sostituito dal seguente:

 

omissis

 

Art. 11
(Inserimento dell’articolo 10 bis alla l.r. 30/1998)


1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:

omissis
 

Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 11 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis


Art. 13
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 12 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

 

omissis


Art. 14
(Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/1998)



1. L’articolo 13 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

 

omissis



Art. 15
(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 14 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:


 


omissis
 

Art. 16
(Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/1998)
 


1. L’articolo 15 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis

 

Art. 17
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/1998)
 


1. L’articolo 16 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

 

omissis

 

Art. 18
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/1998)


1. L'articolo 17 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

 

omissis
 


Art. 19
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 30/1998)


1. L'articolo 18 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis


Art. 20
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/1998)



1. All’articolo 19 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2 le parole: “omissisl” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”;
b) dopo la lettera c) del comma 2 sono aggiunte infine le seguenti:
omissis"
c) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) al comma 5 le parole: "omissis" sono soppresse.


Art. 21
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/1998)



1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 30/1998 č aggiunto infine il seguente:

 

omissis

 

Art. 22
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/1998)



1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis
 

Art. 23
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/1998)



1. L’articolo 22 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis



Art. 24
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/1998)
 


1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: “omissis"

2. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole da “omissis” a “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.


Art. 25
(Inserimento dell’articolo 23 bis alla l.r. 30/1998)


1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:

 

omissis
 


Art. 26
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/1998)



1. L’articolo 24 della l.r. 30/1998 č sostituto dal seguente:

omissis


Art. 27
(Inserimento dell’articolo 24 bis alla l.r. 30/1998)



1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:

omissis



Art. 28
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 30/1998)



1. All’articolo 26 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
"omissis”;
b) la lettera h) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
"omissis”;
c) la lettera l) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
“omissis"
d) Dopo la lettera p) del comma 1 č inserita la seguente:
omissis”;
e) Dopo la lettera u) del comma 1 č aggiunta, in fine, la seguente:
"omissis"

 

Art. 29
(Sostituzione della rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998)
 


1. La rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998 č sostituita dalla seguente:
“omissis"

 

Art. 30
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 30/1998)



1. L'articolo 27 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

 

omissis
 

Art. 31
(Inserimento dell’articolo 27 bis alla l.r. 30/1998)


1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:

 

omissis
 

Art. 32
(Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/1998)

 


L’articolo 28 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

omissis
 

Art. 33
(Modifiche all’articolo 29 della l.r. 30/1998)



1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "omissis", sono sostituite dalle seguenti:"omissis"

2. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis”.



Art. 34
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/1998)


1. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 30/1998 č abrogato.



Art. 35
(Sostituzione della rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998)



1. La rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998 č sostituita dalla seguente:
omissis"

 

Art. 36
(Inserimento dell’articolo 30 bis alla l.r. 30/1998)


1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 30/1998 č inserito il seguente:

 

omissis

Art. 37
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/1998)



1 Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 30/1998 la parola “omissis” č sostituita dalla seguente: “omissis” e le parole : “omissis” sono soppresse.

2 Il comma 3 bis dell’articolo 31 della l.r. 30/1998, aggiunto dall’articolo 37, comma 3 della l.r. 6/1999, č abrogato.



Art. 38
(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/1998)



1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/1998 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: omissis”.

 

Art. 39
(Modifiche all’articolo 36 della l.r. 30/1998)



1. Il comma 8 dell’articolo 36 della l.r. 30/1998 č abrogato.


Art. 40
(Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 30/1998)



1. L’articolo 40 della l.r. 30/1998 č sostituito dal seguente:

 

omissis
 

Art. 41
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 30/1998)



1. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 30/1998 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti:"omissis”.

 

Art. 42
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 concernente: “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici
servizi di trasporto di interesse regionale”)



1. L’articolo 10 della l.r. 52/1982, come modificato dalla l.r. 1/1991, č sostituito dal seguente:

 

omissis

 

Art. 43
(Modifiche alla l.r. 1/1991)


1. L’articolo 13 della l.r. 1/1991 č sostituito dal seguente:

omissis


 

Art. 44
(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente
“Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”)


1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 1 le parole: “omissis” sono soppresse.
b) Il comma 5 dell’articolo 1 č abrogato.
c) dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 58/1993, č aggiunto il seguente:
omissis”.
d) il comma 3 dell’articolo 19 č sostituito dal seguente:
“omissis";
e) i commi 4 e 6 dell’articolo 19 sono abrogati;
f) Il comma 7 dell’articolo 19 č sostituito dal seguente:
omissis”;
g) l’articolo 20 č sostituito dal seguente:
"omissis"
 

Art. 45
(Disposizioni transitorie e finali)



1. I comuni, qualora non abbiano proceduto all’individuazione delle unitŕ di rete ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, affidano i servizi di trasporto, ponendo a gara la rete in esercizio. I comuni, la cui rete supera i due milioni di chilometri, ai fini delle procedure di gara di cui all’articolo 19, possono suddividere la stessa rete per lotti.

2. Le province adottano i piani di bacino di cui all’articolo 15 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale adotta il primo programma triennale di cui all’articolo 18 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro il 30 aprile 2005, anche in assenza del PRT.

4. In attuazione dell’articolo 18 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialitŕ nella gestione dei servizi di trasporto, per le societŕ di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali ovvero dei consorzi e per i soggetti affidatari dei servizi per ferrovia di cui all’articolo 2, comma 3, qualora non siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 9 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, nel bando di gara devono essere indicate le modalitŕ di messa a disposizione dal precedente gestore al nuovo gestore dei beni essenziali per la effettuazione del servizio e il canone di utilizzo degli stessi beni, determinato dagli enti affidanti.

5. I soggetti affidatari dei servizi comunicano agli enti affidanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all’articolo 22, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge.

6. Sino alla rilevazione dei canoni di utilizzo dei beni essenziali per il funzionamento dei servizi di trasporto da parte dell’Agenzia di cui alla l.r. 9/2003 gli enti affidanti determinano i canoni medesimi in base ad indagini di mercato.

7. Sino alla determinazione del costo economicamente sufficiente, il limite per la quantificazione della base d’asta per i servizi da porre a gara č costituito dal corrispettivo dei contratti di servizio al 31 dicembre 2001.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 30 bis della l.r. 30/1998, inserito dalla presente legge sono applicate dal 1° gennaio 2006.

9. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 30 bis della l.r. 30/1998, come inserito dalla presente legge, gli adeguamenti tariffari sono stabiliti annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell’ultimo documento di programmazione economico-finanziaria.

10. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale stabilisce le tariffe relative al sistema integrato di cui all’articolo 13 della l.r. 1/1991.

11. L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del servizio di gran turismo su gomma di cui all’articolo 4, comma 5 bis della l.r. 30/1998, come inserito dalla presente legge, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il provvedimento di concessione previsto dall’articolo 12 della legge 20 settembre 1939, n. 1822 concernente “Disciplina degli autoservizi di linea (Autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli) in regime di concessione dell’industria privata”. Entro la stessa data, i soggetti giŕ concessionari richiedono alle competenti amministrazioni la sostituzione della concessione con il provvedimento di autorizzazione da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

12. Gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della l.r. 30/1998, attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, finanziati dal fondo regionale trasporti, con percorrenze superiori ad un milione di chilometri annui, possono prorogare al 31 dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell’articolo 18, comma 3bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni).

13. Gli affidamenti dei servizi di trasporto, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, con percorrenze inferiori ad un milione di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano nei confronti degli enti affidanti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano approvato i bandi di gara ed i relativi capitolati per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

15. Sono prorogati al 31 dicembre 2006 i servizi affidati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995 , n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusivi), nonché dall’articolo 19 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge. I termini di scadenza successivi al 31 dicembre 2006 stabiliti dai contratti di servizio restano invariati.

16. Gli affidamenti dei servizi di trasporto di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1998 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006.

17. Le disposizioni ed i termini di cui al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2006.

18. Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all’articolo 2 della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione č limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale. Nel caso in cui per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico č necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 30/1998 e non č dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.

19. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2004, individua, sentita la commissione consiliare competente, le unitŕ di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge.

20. I servizi di trasporto di persone attualmente svolti, che collegano le isole ponziane con i porti di Formia, Terracina ed Anzio, sono esercitati fino al 31 dicembre 2006; ai medesimi si applicano le disposizioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina, resi dalla societŕ concessionaria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione); dal 1° gennaio 2007 i servizi di cui al presente comma sono esercitati a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

 

Art. 46
(Abrogazioni)


1. L’articolo 3 della l.r. 35/2001 e l’articolo 113 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 (Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 articolo 11)" sono abrogati.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2003, n. 21, s.o. n. 6

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.